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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49980/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la condanna per i reati indicati negli artt. 474 e 648 c.p. I motivi dedotti in cassazione erano: (1) incompetenza per territorio, sostenendo che la competenza spettava al Tribunale di Busto Arsizio poiché in quel luogo l'imputato avrebbe ricevuto la merce contraffatta; (2) errata determinazione del momento della consumazione del reato di ricettazione (si sarebbe consumato anteriormente, il 13/11/2015, in base a una fattura prodotta) con richiamo agli artt. 648 e 158 c.p.; (3) violazione del principio del ne bis in idem, perché l'imputato sarebbe stato precedentemente indagato e il procedimento archiviato dalla Procura di Verbania per fatti connessi; (4) contestazione della sussistenza dell'elemento psicologico previsto dall'art. 648 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le valutazioni di merito svolte dalla Corte d'appello (in particolare la valutazione della fattura e la mancata prova della consegna della merce) non siano sindacabili in sede di legittimità se non con la censura della motivazione, e che il ricorso in realtà richiedeva una rivalutazione del merito. La fattura prodotta non dimostrava quale merce fosse stata consegnata né la consegna stessa presso la sede emittente. Quanto al presunto spostamento del termine di consumazione, anche ammettendolo la prescrizione non ricorreva, quindi non vi era interesse a tale rettifica. Sul ne bis in idem la Corte ha osservato che il ricorrente non ha prodotto il decreto di archiviazione e non ha dimostrato che i beni oggetto dell'archiviazione fossero gli stessi del processo in corso. Sull'elemento psicologico la Corte d'appello aveva indicato motivazione sufficiente (richiamata da pagina 7) e la cassazione non può rimettere in discussione la valutazione probatoria. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 474 cod. pen.

    La norma è stata richiamata come titolo di reato per cui l'imputato è stato ritenuto responsabile; la Corte d'appello e la Cassazione hanno confermato che gli elementi valutati nel giudizio concorrono a sostenere la condanna per il fatto contestato

  • art. 648 cod. pen.

    Richiamato sia come norma sostanziale del reato di ricettazione sia in relazione all'elemento psicologico; la Corte d'appello ha motivato la sussistenza della colpa/consapevolezza e la Cassazione ha ritenuto non ammissibile una rivalutazione probatoria di tale motivazione

  • art. 158 cod. pen.

    Citato nel ricorso in relazione alla determinazione del momento di consumazione del reato; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché la fattura prodotta non prova la consegna e perché lo spostamento della data non avrebbe inciso sulla prescrizione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato dalla Corte di Cassazione per disporre, con il provvedimento che dichiara l'inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma a favore della Cassa delle ammende (motivando anche profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità)

  • principio del ne bis in idem

    Richiamato dal ricorrente come motivo di impugnazione in relazione a un precedente procedimento archiviato; la Corte ha rilevato che il ricorrente non ha prodotto il decreto di archiviazione né dimostrato l'identità degli elementi materiali tra i due procedimenti, perciò l'eccezione è risultata infondata

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per la rivalutazione del merito: le critiche che richiedono una rinnovata valutazione delle prove sono generalmente inammissibili se mirano a rimettere in discussione apprezzamenti di fatto fatti dai giudici di merito
  • Una fattura isolata difficilmente prova la consegna della merce o l'identità dei beni: per contestare la qualificazione temporale o la territorialità del reato è necessario produrre elementi probatori chiari (documenti che attestino consegna, luogo e soggetto destinatario)
  • Chi invoca il ne bis in idem deve provare l'esistenza e il contenuto del precedente atto (es. decreto di archiviazione) e dimostrare che gli elementi materiali soggetti al provvedimento precedente coincidono con quelli del nuovo procedimento
  • La contestazione dell'elemento psicologico del reato richiede, ove si sostenga illegittimità di valutazioni, argomentazioni giuridiche mirate e non una mera richiesta di riconsiderazione del fatto; la cassazione è orientata a respingere motivi che implicano nuovo esame probatorio
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare, ai sensi delle norme procedurali, condanne alle spese e, in presenza di profili di colpa, sanzioni economiche a favore della Cassa delle ammende: pertanto occorre valutare con attenzione l'ammissibilità e la fondatezza delle censure prima di proporre ricorso

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