Cassazione Penale, Sentenza n. 18943/2022 del 12/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che il reato di simulazione di reato si fosse estinto per prescrizione prima della pronuncia della sentenza impugnata e che la Corte di appello avesse omesso di motivare su tale punto
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il termine di prescrizione risultasse sospeso per due periodi emersi dagli atti: dal 20/02/2014 al 15/05/2014 per adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze proclamata dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura; e dal 06/10/2016 al 02/11/2017 su richiesta del difensore. Considerata la data del reato (14/09/2012), il termine prescrizionale di sette anni e sei mesi e i periodi di sospensione indicati, alla data della sentenza impugnata (25/01/2021) il reato non era estinto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Massime di principio
- La contestazione dell'estinzione del reato per prescrizione richiede un calcolo preciso del termine prescrizionale partendo dalla data del fatto e tenendo conto di eventuali sospensioni
- Le sospensioni del decorso della prescrizione risultanti dagli atti (es. adesione del difensore a scioperi/astensioni collettive, o sospensioni disposte su richiesta del difensore) interrompono o sospendono il termine e devono essere computate
- Se dagli atti emergono periodi di sospensione che impediscono l'estinzione del reato alla data della sentenza impugnata, il ricorso per cassazione volto a sostenere la prescrizione è destinato ad essere dichiarato inammissibile
- In mancanza di adeguata e documentata dimostrazione dell'inesistenza di sospensioni, l'onere del ricorrente è elevato: bisogna esibire il calcolo e l'assenza di cause interruttive o sospensive
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende; pertanto, valutare il merito e la fondatezza dell'impugnazione prima di proporla
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