Sentenza n. 2343/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti e quantificazione adottati dal Comune in esecuzione delle sentenze del giudice del lavoro, ritenuti lesivi o elusivi del giudicato quanto alla liquidazione dei danni
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’accertamento della violazione o elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale del lavoro di Enna, confermata in parte dalla sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta, e per la condanna del Comune alla piena esecuzione delle pronunce. Il giudicato aveva stabilito, per il danno patrimoniale, un calcolo parametrato alla metà della media aritmetica della retribuzione mensile tabellare percepita tra aprile 2004 e agosto 2008, oltre rivalutazione e interessi; per il danno non patrimoniale, la Corte d’Appello aveva liquidato euro 18.000, con devalutazione alla data del 14 maggio 2010, rivalutazione e interessi secondo le modalità indicate nella sentenza. Il Comune aveva quantificato quanto dovuto in euro 143.245,66, versando un acconto e ritenendo dovuti euro 84.735,17 per il danno patrimoniale ed euro 21.434,85 per quello non patrimoniale. Il ricorrente aveva invece sostenuto che la retribuzione mensile tabellare dovesse comprendere anche scatti di anzianità, indennità e assegni personali, quantificando il danno patrimoniale in euro 121.812,16, e aveva calcolato il danno non patrimoniale in euro 28.813,74. Il Comune ha eccepito che tali conteggi modificassero il contenuto delle sentenze civili, assumendo come base la retribuzione lorda complessiva e applicando modalità di devalutazione e interessi non previste dal giudicato.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha precisato che, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., il giudizio di ottemperanza alle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario consente al giudice amministrativo di verificare e imporre l’adempimento dell’obbligo conformativo, ma non di integrare, precisare o modificare il contenuto della pronuncia civile. I poteri cognitivi dell’ottemperanza sono limitati agli aspetti strettamente consequenziali al giudicato, mentre non possono essere introdotte questioni autonome appartenenti alla giurisdizione del giudice ordinario. Quanto al danno patrimoniale, il TAR ha interpretato letteralmente il riferimento alla “retribuzione mensile tabellare”, ritenendo che esso coincida con lo stipendio base collegato all’inquadramento e non comprenda indennità, assegni personali o altre componenti della retribuzione lorda. Ha quindi ritenuto corretto l’importo di euro 84.735,17 quantificato dal Comune. Quanto al danno non patrimoniale, ha rilevato che il ricorrente aveva calcolato la devalutazione e gli interessi su un periodo e secondo criteri diversi da quelli stabiliti dalla Corte d’Appello, che aveva indicato la devalutazione della somma di euro 18.000 alla data del 14 maggio 2010, seguita da rivalutazione e interessi secondo la specifica decorrenza fissata nella sentenza. Le maggiori somme pretese derivavano dunque da una lettura modificativa del giudicato, non consentita nel giudizio di ottemperanza. Il TAR ha concluso che il Comune aveva pienamente ottemperato alla sentenza della Corte d’Appello e che non residuavano ulteriori somme da corrispondere. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
«al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda al caso deciso, al giudicato»
Nel giudizio di ottemperanza alle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo deve limitarsi a verificare e imporre l’adempimento del comando giudiziale, senza integrare o modificare il contenuto della pronuncia civile.
art. 10 CCNL di settore per il biennio economico 2004-2005
È richiamato per distinguere la retribuzione mensile lorda, comprensiva di ulteriori componenti, dallo stipendio base o retribuzione mensile tabellare individuata dal giudicato.
art. 29 CCNL di riferimento per il quadriennio normativo 2002-2005
È richiamato a sostegno della distinzione tra stipendio tabellare e indennità o assegni personali, ritenuti estranei alla base di calcolo stabilita dalla sentenza civile.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo deve svolgere un’attività esecutiva strettamente vincolata al contenuto letterale e dispositivo della pronuncia, senza poterla integrare, precisare o modificare mediante autonome valutazioni sul rapporto sostanziale.
- L’ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario non può diventare sede per introdurre questioni cognitive non risolte dal giudicato o appartenenti alla giurisdizione ordinaria; sono ammissibili soltanto le questioni strettamente consequenziali all’esecuzione, quali interessi, rivalutazione o danni derivanti dalla mancata esecuzione.
- Quando una sentenza civile quantifica un danno facendo riferimento alla “retribuzione mensile tabellare”, il parametro coincide con lo stipendio base spettante in relazione all’inquadramento e non comprende, salvo espressa previsione del giudicato, indennità, assegni personali o altre componenti della retribuzione lorda.
- Nel giudizio di ottemperanza, il calcolo di rivalutazione e interessi deve rispettare esattamente le decorrenze e le modalità stabilite dal giudicato; non è consentito sostituire tali criteri con una diversa devalutazione o con l’applicazione di interessi riferiti a periodi non contemplati dalla pronuncia da eseguire.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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