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Sentenza

Sentenza del 11/01/2022 n. 653 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune notificava avvisi di accertamento ICI per gli anni 2008 e 2009 qualificando i terreni come aree edificabili (valore posto a Euro 130/mq) e escludendo esenzioni. La Congregazione contestava la qualificazione come edificabile e sosteneva che, per l'effettiva edificabilità, mancava la convenzione attuativa prevista dal P.I.R.U.E.A.; chiedeva quindi il riconoscimento della natura agricola e/o la riduzione del valore imponibile e l'esclusione delle sanzioni.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso della Congregazione e ha respinto il ricorso incidentale del Comune. Ha confermato che, ai fini tributari, l'inclusione nel piano regolatore generale rende l'area edificabile indipendentemente dall'adozione/approvazione regionale o dagli strumenti attuativi (convenzione). Ha ritenuto però congrua la riduzione del valore a Euro 100/mq operata in sede di merito (valore minimo fissato dal Comune per la zona C2), valutando la base imponibile nell'insieme dell'area e considerando rilevanti le tabelle comunali come presunzioni. Ha inoltre escluso l'assenza di colpa tale da esentare dalle sanzioni, ritenendo la posizione normativa sufficientemente chiara. Spese compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (ICI), art. 2

    art. 2, comma 1, lett. b)

    La Corte indica che la qualificazione tributaria di area edificabile si fonda sull'adozione dello strumento urbanistico generale indicato dal piano regolatore, secondo l'interpretazione autentica fornita dal D.L. n. 223/2006.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5

    Richiamato in relazione alla determinazione del valore venale e alla necessità di verificarne l'attualità annuale; ma non impone una nuova stima ogni anno, bensì un controllo della sua attualità.

  • D.L. 4 agosto 2006, n. 223, art. 36, comma 2

    Interpretazione autentica: la qualificazione di area fabbricabile ai fini tributari dipende dalla sola adozione dello strumento urbanistico generale da parte del Comune; sono irrilevanti l'approvazione regionale e l'adozione degli strumenti attuativi.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10

    Richiamata in tema di notifiche e termini processuali; citata tra le norme relazionate nei motivi di ricorso.

  • L.R. Veneto n. 23 del 1999

    La censura fondata sulla normativa regionale (sostegno che la convenzione fosse condizione di efficacia) è stata ritenuta irrilevante per la qualificazione tributaria, in presenza della normativa statale e della giurisprudenza di legittimità.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    art. 5 e art. 6 comma 2 (472/1997); art. 8 (546/1992)

    Richiamate rispetto alla contestazione delle sanzioni e delle impugnazioni tributarie; la Corte ha ritenuto applicabili le sanzioni perché non sussisteva una oggettiva incertezza normativa.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13

    art. 13, comma 1 quater e comma 1 bis

    Utilizzata per disporre l'ulteriore contributo unificato relativo ai ricorsi, come previsto dalla norma.

Massime di principio

  • Ai fini tributari la qualificazione di un'area come edificabile si determina con l'adozione dello strumento urbanistico generale (piano regolatore): la mancata approvazione regionale o la mancanza di strumenti attuativi/convenzioni non impedisce la configurazione come area edificabile.
  • L'attualità concreta dell'edificabilità (es. assenza di convenzione attuativa, oneri di urbanizzazione, vincoli di perequazione o destinazioni a verde) influenza la determinazione della base imponibile (valore venale) ma non l'attribuzione della natura edificabile; tali elementi possono giustificare una riduzione del valore imponibile.
  • Le tabelle comunali di valore costituiscono presunzioni utili per la determinazione della base imponibile; il giudice di merito può adeguare tali valori sulla base delle concrete circostanze, e le valutazioni di fatto così svolte non sono rivedibili in sede di legittimità salvo vizio di diritto.
  • La semplice esistenza di divergenze valutative (perizie di parte, stime diverse) non equivale a prova di incertezza normativa: per escludere le sanzioni occorre dimostrare l'impossibilità di identificare la norma applicabile anche dopo un corretto procedimento interpretativo.
  • Eventuali profili di responsabilità amministrativa del Comune per ritardi o omissioni nell'attuazione urbanistica sono questioni distinte, da esperire in sede amministrativa o di responsabilità civile, e non incidono direttamente sulla qualificazione tributaria dell'area.

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