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Sentenza

Sentenza n. 2152/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 4222/2024 depositata in data 03/10/2024.

Giustizia amministrativa202503399

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 4222/2024, che aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta docente o altro equipollente per l'anno scolastico 2023/2024, per € 500,00

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 4222/2024, passata in giudicato e ritualmente notificata, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a disposizione la carta docente o altro equipollente per l'anno scolastico 2023/2024, del valore di € 500,00. La ricorrente ha dedotto il mancato pagamento da parte dell'Amministrazione. Il TAR ha rilevato che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento delle somme dovute dalle pubbliche amministrazioni e che non risultavano effettuati pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, pur costituito, non ha contestato l'esistenza o l'entità del credito e non ha fornito indicazioni sull'andamento della procedura. La ricorrente aveva inoltre richiesto interessi, rivalutazione e penalità di mora; tali pretese sono state esaminate e respinte dal giudice.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato l'inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano. Ha ordinato al Ministero di effettuare integralmente il pagamento dovuto entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il TAR ha escluso interessi e rivalutazione, ritenendo che l'importo della carta docente sia normativamente determinato al valore nominale e non possa essere maggiorato, neppure se utilizzato nell'anno successivo. Ha inoltre respinto la richiesta di penalità di mora, ritenendone manifestamente iniqua l'applicazione in considerazione del tempo trascorso e dell'entità delle somme pretese. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 500,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento da parte dell'amministrazione deve essere decorso prima di poter accertare l'inottemperanza rispetto a un titolo esecutivo giudiziale.

  • art. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni, nemmeno ove venga utilizzato nell’anno successivo a quello di erogazione

    L'importo della carta docente è riconosciuto al valore nominale e non è suscettibile di maggiorazione mediante interessi o rivalutazione.

Massime di principio

  • Decorso il termine dilatorio previsto per il pagamento delle somme dovute da una pubblica amministrazione e accertata l'inerzia dell'amministrazione in presenza di un titolo giudiziale passato in giudicato e ritualmente notificato, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza e assegnare un termine per l'adempimento, nominando contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione costituita che non contesti né l'an né il quantum del credito e non fornisca indicazioni sull'esecuzione del titolo non impedisce l'accertamento dell'inottemperanza quando dagli atti risulti il mancato pagamento.
  • Quando una prestazione economica è normativamente determinata al valore nominale, tale previsione esclude, secondo la disciplina applicata dal giudice, la corresponsione di interessi e rivalutazione anche in relazione al ritardo nell'adempimento.
  • La penalità di mora può essere negata quando, in relazione al tempo trascorso e all'entità delle somme dovute, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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