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Sentenza

Sentenza n. 1584/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma quanto al ricorso n. 7149 del 2025: della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione prima, n. 2274, resa tra le parti; quanto al ricorso n. 7982 del 2025: della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione prima, n. 2274, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202507982

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia, Sez. I, n. 2274/2025, relativa all’annullamento della sanzione ARERA e al mancato riconoscimento dei premi per la qualità del servizio di distribuzione del gas

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (non_determinabile)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le parti hanno proposto appelli separati contro la medesima sentenza. ARERA ha impugnato la parte in cui il TAR aveva accolto il ricorso di Italgas Reti contro la deliberazione n. 108/2024/S/gas, ritenendo violato il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio. L’Autorità ha sostenuto che il termine fosse stato legittimamente sospeso ai sensi del regolamento sanzioni per il periodo necessario ad acquisire informazioni e chiarimenti richiesti dal Collegio. Italgas Reti ha riproposto le censure assorbite in primo grado, deducendo l’insussistenza dell’illecito o la sua lieve entità, la violazione dei principi di proporzionalità, tassatività e determinatezza e l’illegittimità del procedimento perché originato da una verifica svolta nei confronti di altra impresa. La società ha inoltre appellato la parte della sentenza relativa alla deliberazione n. 490/2024/R/gas, contestando la perdita dei premi correlati alla sicurezza del servizio, la sproporzione della misura, l’assenza dei presupposti per estenderla a tutti gli impianti e l’illegittimità derivata dal procedimento sanzionatorio. Ha chiesto anche un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sul principio di proporzionalità.

La decisione

Gli appelli sono stati riuniti. L’appello di ARERA è stato accolto: il termine di 220 giorni per la conclusione del procedimento sanzionatorio era sospeso dalla richiesta di informazioni e chiarimenti formulata dal Collegio fino alla ricezione delle informazioni, con il limite massimo di venti giorni previsto nel caso concreto. La richiesta istruttoria non costituiva una nuova istruttoria estranea all’oggetto del procedimento, poiché riguardava circostanze dedotte dalla stessa società e aveva condotto anche all’archiviazione di alcune contestazioni e alla riduzione della sanzione. Il ricorso di primo grado contro la sanzione è stato quindi respinto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo l’accertamento della violazione dell’obbligo di disporre di procedure operative aggiornate: il richiamo a una deliberazione relativa al precedente periodo regolatorio non era un mero refuso, poiché comportava il riferimento a un diverso quadro normativo e a diversi termini per l’eliminazione delle dispersioni. L’illecito aveva natura di illecito di pericolo e l’assenza di conseguenze concrete rilevava soltanto ai fini della quantificazione della sanzione. È stata inoltre riconosciuta la legittimità dell’avvio del procedimento sulla base di informazioni emerse durante controlli riguardanti altra impresa, purché il soggetto interessato sia destinatario di un autonomo procedimento e possa esercitare pienamente il contraddittorio, garanzie rispettate nel caso di specie. L’appello di Italgas Reti è stato respinto. Il mancato riconoscimento dei premi non è stato qualificato come sanzione, ma come conseguenza vincolata della mancata integrazione dei presupposti per ottenere l’incentivo: il rispetto degli obblighi minimi di sicurezza costituisce condizione logica per accedere ai premi relativi a livelli di qualità superiori. Poiché l’inosservanza riguardava le procedure applicate da Italgas Reti in tutti i suoi impianti, era legittima la perdita di tutti i premi correlati. Sono state respinte anche le censure derivate, essendo stato ritenuto legittimo il provvedimento sanzionatorio. Italgas Reti è stata condannata alle spese di entrambi i gradi, liquidate complessivamente in euro 15.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 96, comma 1, c.p.a.

    Impone la riunione degli appelli separatamente proposti contro la stessa sentenza.

  • art. 22, commi 1 e 3, Regolamento sanzioni ARERA

    qualora sia necessario acquisire informazioni o ulteriori elementi di valutazione ai fini dell’adozione del provvedimento finale, il Collegio li richiede al responsabile del procedimento o, per il suo tramite, ai soggetti che ne siano in possesso

    La richiesta di informazioni o ulteriori elementi da parte del Collegio sospende il termine di conclusione del procedimento fino alla ricezione delle informazioni.

  • art. 4-bis, comma 1, Regolamento sanzioni ARERA

    Fissa in 220 giorni il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio, soggetto alle sospensioni previste dal regolamento.

  • art. 14, comma 8, lettere d) ed e), RQDG 20/25

    Impone alle imprese distributrici di disporre di procedure operative conformi alla regolazione e alle norme tecniche, tra l’altro per la classificazione delle dispersioni localizzate e la ricerca programmata delle dispersioni.

  • art. 45, comma 5, RQDG 20/25

    Prevede la perdita dei premi correlati all’odorizzazione e alla riduzione delle dispersioni quando sia accertato il mancato rispetto degli obblighi di servizio previsti dall’art. 14.

  • art. 2, comma 12, lettere g), h) e m), l. 481/1995

    Attribuisce all’autorità di regolazione poteri di regolazione della qualità, controllo, ispezione, acquisizione di informazioni e documenti, nonché possibilità di attivazione anche sulla base di reclami, istanze e segnalazioni.

  • art. 2, comma 20, l. 481/1995

    Consente all’autorità di richiedere informazioni, effettuare controlli sul rispetto degli standard di qualità e irrogare sanzioni.

  • art. 45, commi 2 e 6, d.lgs. 93/2011

    Riconosce il potere sanzionatorio dell’autorità e richiede, nei procedimenti punitivi, piena conoscenza degli atti istruttori, contraddittorio scritto e orale, verbalizzazione e separazione tra funzioni istruttorie e decisorie.

  • art. 1 e art. 7 l. 241/1990

    Rilevano per i principi generali dell’azione amministrativa e per le garanzie partecipative del procedimento.

Massime di principio

  • Nel procedimento sanzionatorio regolato da una disciplina speciale, la richiesta di informazioni o ulteriori elementi istruttori formulata dall’organo decidente entro il termine di conclusione sospende validamente tale termine per il periodo previsto dalla disciplina, quando la richiesta riguarda aspetti ricompresi nell’oggetto delle contestazioni e non introduce un illecito o un tema decisorio nuovo.
  • L’erroneo richiamo, in una procedura operativa obbligatoria, a una disciplina regolatoria ormai superata non integra un mero refuso quando il diverso riferimento normativo comporta l’applicazione di un differente quadro regolatorio e di differenti obblighi o termini operativi.
  • La violazione dell’obbligo di predisporre procedure operative conformi alle norme tecniche e alla regolazione può integrare un illecito di pericolo: la prova dell’assenza di conseguenze dannose nella gestione concreta non esclude l’illecito, ma può rilevare nella quantificazione della sanzione.
  • Un’autorità di regolazione può avviare un autonomo procedimento di controllo o sanzionatorio nei confronti di un operatore sulla base di informazioni emerse durante un controllo riguardante altro soggetto, purché il destinatario sia formalmente coinvolto nel proprio procedimento e gli siano assicurati piena conoscenza degli atti, contraddittorio e le altre garanzie procedimentali.
  • La perdita o il mancato riconoscimento di premi previsti da un sistema di regolazione incentivante non ha natura sanzionatoria quando costituisce la conseguenza vincolata della mancata integrazione delle condizioni necessarie per ottenere l’incentivo; il rispetto degli obblighi minimi di sicurezza può costituire presupposto logico e normativo per il riconoscimento di premi relativi a livelli di qualità superiori.
  • Quando l’accertata inosservanza delle procedure operative riguarda l’attività dell’impresa in tutti gli impianti da essa gestiti, è legittimo estendere il mancato riconoscimento dei premi a tutti gli impianti interessati, purché tale estensione trovi riscontro nell’accertamento effettuato dall’autorità.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni amministrative pecuniarieRegolazione dell'energia (ARERA)Termini del procedimento e silenzioAppello
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTermini del procedimentoPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

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