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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08922/2023 del 29/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La società locatrice aveva concesso in locazione un immobile a una società in accomandita semplice che vi gestiva un bar. Il contratto di locazione era stato anticipatamente risolto dal socio accomandatario della conduttrice, con restituzione dei locali. La locatrice aveva quindi agito per ottenere canoni insoluti e risarcimento dei danni da anticipata risoluzione nei confronti sia del socio accomandatario sia del socio accomandante. Il socio accomandante aveva eccepito di non essere responsabile, poiché la sua qualità non gli consentiva di rispondere solidalmente delle obbligazioni sociali. Il Tribunale gli aveva dato ragione, mentre la Corte d'appello aveva riformato la decisione ritenendo che egli avesse partecipato al contratto di locazione sottoscrivendolo e qualificandosi come amministratore, con conseguente applicazione dell'art. 2320 c.c. Il ricorso per cassazione articolava due censure: con il primo motivo si denunciava errore percettivo e omessa valutazione di fatti decisivi, sostenendo che la qualifica di amministratore nell'atto notarile era un mero refuso e che la partecipazione del ricorrente era solo di controllo; con il secondo motivo si deduceva violazione dell'art. 2320 c.c., assumendo che la norma richiede una sostituzione del socio accomandante all'accomandatario nella gestione, mentre nel caso concreto vi sarebbe stata solo una partecipazione congiunta alla stipula della locazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile per mancata produzione della copia della sentenza impugnata con la relata di notificazione, necessaria a verificare la tempestività del ricorso rispetto al termine breve. Ha rilevato che, anche assumendo la notificazione della sentenza il 29 maggio 2019, il ricorso era stato spedito per la notifica il 23 luglio 2019, oltre il termine utile del 22 luglio 2019, con conseguente tardività. La Corte ha aggiunto che, ove esaminato nel merito, il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile e, comunque, infondato: il primo motivo non coglieva la ratio decidendi, fondata non solo sulla qualifica di amministratore nell'atto notarile ma anche sulla effettiva partecipazione e sottoscrizione dell'atto di locazione; il secondo motivo era inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 n. 6 c.p.c. e, comunque, infondato perché l'art. 2320 c.c. si applica ogni volta che il socio accomandante si ingerisca nella gestione compiendo atti di amministrazione, non essendo necessaria una sostituzione esclusiva all'accomandatario. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 2320 c.c.

    L'accomandante che compie atti propri della gestione sociale o si ingerisce nell'amministrazione decade dal beneficio della limitazione di responsabilità; non è necessario che si sostituisca in via esclusiva all'accomandatario.

  • art. 2286 c.c.

    Richiamato in relazione alla possibilità di esclusione del socio accomandante che contravvenga al divieto di ingerenza nella gestione sociale.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il motivo è inammissibile se non localizza specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi di questa disposizione.

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

  • art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato in dispositivo.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il motivo è inammissibile se non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a criticare un profilo non decisivo della motivazione.
  • Il socio accomandante di società in accomandita semplice perde la limitazione di responsabilità quando compie atti di gestione sociale, anche se non si sostituisce in via esclusiva all'accomandatario: è sufficiente una concreta ingerenza nell'amministrazione.
  • La stipula di un contratto funzionale all'organizzazione dell'attività sociale può integrare atto di gestione rilevante ai fini dell'art. 2320 c.c., se sottoscritta e riferibile al socio accomandante.
  • In sede di legittimità, chi fonda il motivo su documenti o emergenze istruttorie deve localizzarli specificamente, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
  • La mancanza, nel ricorso per cassazione, della copia della sentenza impugnata munita della relata di notificazione impedisce la verifica della tempestività e può comportare l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriRicorso per cassazioneLocazione commerciale
RamiSocietarioProcesso civileContratti
SottomaterieResponsabilità degli amministratori
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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