Cassazione Civile, Ordinanza n. 24925/2021 del 15/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
Due soggetti agivano contro una società petrolifera deducendo che l'installazione di un impianto di carburante aveva occupato in parte un terreno di loro proprietà e violato distanze regolamentari e norme di sicurezza. In primo grado la domanda era stata accolta, ma la Corte d'appello riformava la decisione ritenendo che la domanda dovesse essere qualificata come rivendicazione e che gli attori non avessero provato la proprietà della porzione di area asseritamente occupata. Nel ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con tre motivi, violazione degli artt. 948, 950 e 2697 c.c. e degli artt. 112, 115, 116 e 167 c.p.c., omessa motivazione e nullità della sentenza, sostenendo in sostanza che la controparte non aveva contestato il loro titolo di proprietà e che quindi la controversia doveva essere trattata come regolamento di confini, con conseguente diverso regime probatorio. Hanno inoltre invocato il principio di non contestazione e sostenuto che la difesa della convenuta, richiamando usucapione e accessione invertita solo in via subordinata e ipotetica, avrebbe implicato un riconoscimento del diritto altrui.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha osservato che la Corte d'appello non aveva affatto riconosciuto una ammissione del diritto di proprietà altrui da parte della società convenuta, ma aveva interpretato le difese come contestazione piena del diritto azionato; tale interpretazione di merito non era efficacemente scalfita dai ricorrenti, che si limitavano a trascrizioni frammentarie di alcuni passi difensivi. È stato inoltre precisato che la deduzione dell'usucapione in via subordinata e ipotetica non equivale a riconoscimento del diritto dell'attore, e che il principio di non contestazione richiede un'allegazione specifica dei fatti da parte dell'attore, mentre qui i ricorrenti non avevano indicato con precisione il titolo oggetto dell'asserita mancata contestazione. Infine, la Corte ha richiamato il principio per cui nel regolamento di confini il giudice non è vincolato alla regola actore non probante reus absolvitur, ma deve comunque individuare il confine sulla base degli elementi più attendibili; nel caso concreto, la Corte territoriale aveva rilevato l'assenza di prova della porzione contesa e l'incertezza anche sulla titolarità del fondo confinante. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con dichiarazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 948 c.c.
richiamato dai ricorrenti per sostenere la disciplina dell'azione di rivendicazione e il relativo onere probatorio
art. 950 c.c.
richiamato dai ricorrenti per sostenere che la lite avrebbe dovuto essere qualificata come regolamento di confini
art. 2697 c.c.
invocato per contestare il riparto dell'onere della prova, ma la Corte ha ritenuto corretta l'impostazione seguita in appello
art. 112 c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso per dedurre violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 115 c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso in tema di disponibilità e valutazione delle prove
art. 116 c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso in tema di valutazione del materiale probatorio
art. 167 c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso in relazione alle modalità di contestazione della domanda
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale evocata per i motivi di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
norma processuale evocata per il vizio di motivazione
art. 132 c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso per dedurre nullità della sentenza
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla motivazione della sentenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro di quantificazione dell'ulteriore importo dovuto per il contributo unificato
art. 938 c.c.
richiamato dalla convenuta solo in via ipotetica/subordinata come possibile disciplina dell'accessione invertita
Massime di principio
- La qualificazione della domanda come azione di rivendicazione o come regolamento di confini dipende dal contenuto sostanziale della controversia; se il diritto dominicale sulla porzione contesa resta contestato, permane l'onere dell'attore di fornire la prova del proprio diritto sulla parte specificamente pretesa.
- La deduzione di usucapione o di altri titoli estintivi o acquisitivi formulata dal convenuto in via subordinata e ipotetica non equivale, di per sé, a riconoscimento del diritto di proprietà avversario.
- Il principio di non contestazione opera solo se l'attore abbia allegato in modo specifico e circostanziato i fatti rilevanti; una contestazione generica o l'omissione di una specifica indicazione del titolo impediscono di farne derivare un esonero probatorio.
- Nel regolamento di confini il giudice non è vincolato alla regola per cui l'attore soccombe se non prova il proprio diritto, ma deve determinare il confine sulla base degli elementi di prova ritenuti più attendibili; ciò non elimina, tuttavia, la necessità che la parte attrice fornisca elementi idonei all'individuazione della linea di confine e della porzione contesa.
- In sede di legittimità non è sufficiente contrapporre una diversa lettura di frammenti degli atti difensivi di merito per sovvertire l'interpretazione data dal giudice di appello, quando quest'ultima non presenti errori giuridici o logici riconoscibili.
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