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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24925/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Due soggetti agivano contro una società petrolifera deducendo che l'installazione di un impianto di carburante aveva occupato in parte un terreno di loro proprietà e violato distanze regolamentari e norme di sicurezza. In primo grado la domanda era stata accolta, ma la Corte d'appello riformava la decisione ritenendo che la domanda dovesse essere qualificata come rivendicazione e che gli attori non avessero provato la proprietà della porzione di area asseritamente occupata. Nel ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con tre motivi, violazione degli artt. 948, 950 e 2697 c.c. e degli artt. 112, 115, 116 e 167 c.p.c., omessa motivazione e nullità della sentenza, sostenendo in sostanza che la controparte non aveva contestato il loro titolo di proprietà e che quindi la controversia doveva essere trattata come regolamento di confini, con conseguente diverso regime probatorio. Hanno inoltre invocato il principio di non contestazione e sostenuto che la difesa della convenuta, richiamando usucapione e accessione invertita solo in via subordinata e ipotetica, avrebbe implicato un riconoscimento del diritto altrui.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha osservato che la Corte d'appello non aveva affatto riconosciuto una ammissione del diritto di proprietà altrui da parte della società convenuta, ma aveva interpretato le difese come contestazione piena del diritto azionato; tale interpretazione di merito non era efficacemente scalfita dai ricorrenti, che si limitavano a trascrizioni frammentarie di alcuni passi difensivi. È stato inoltre precisato che la deduzione dell'usucapione in via subordinata e ipotetica non equivale a riconoscimento del diritto dell'attore, e che il principio di non contestazione richiede un'allegazione specifica dei fatti da parte dell'attore, mentre qui i ricorrenti non avevano indicato con precisione il titolo oggetto dell'asserita mancata contestazione. Infine, la Corte ha richiamato il principio per cui nel regolamento di confini il giudice non è vincolato alla regola actore non probante reus absolvitur, ma deve comunque individuare il confine sulla base degli elementi più attendibili; nel caso concreto, la Corte territoriale aveva rilevato l'assenza di prova della porzione contesa e l'incertezza anche sulla titolarità del fondo confinante. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con dichiarazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 948 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la disciplina dell'azione di rivendicazione e il relativo onere probatorio

  • art. 950 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere che la lite avrebbe dovuto essere qualificata come regolamento di confini

  • art. 2697 c.c.

    invocato per contestare il riparto dell'onere della prova, ma la Corte ha ritenuto corretta l'impostazione seguita in appello

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso per dedurre violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso in tema di disponibilità e valutazione delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso in tema di valutazione del materiale probatorio

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso in relazione alle modalità di contestazione della domanda

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale evocata per i motivi di violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    norma processuale evocata per il vizio di motivazione

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso per dedurre nullità della sentenza

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla motivazione della sentenza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro di quantificazione dell'ulteriore importo dovuto per il contributo unificato

  • art. 938 c.c.

    richiamato dalla convenuta solo in via ipotetica/subordinata come possibile disciplina dell'accessione invertita

Massime di principio

  • La qualificazione della domanda come azione di rivendicazione o come regolamento di confini dipende dal contenuto sostanziale della controversia; se il diritto dominicale sulla porzione contesa resta contestato, permane l'onere dell'attore di fornire la prova del proprio diritto sulla parte specificamente pretesa.
  • La deduzione di usucapione o di altri titoli estintivi o acquisitivi formulata dal convenuto in via subordinata e ipotetica non equivale, di per sé, a riconoscimento del diritto di proprietà avversario.
  • Il principio di non contestazione opera solo se l'attore abbia allegato in modo specifico e circostanziato i fatti rilevanti; una contestazione generica o l'omissione di una specifica indicazione del titolo impediscono di farne derivare un esonero probatorio.
  • Nel regolamento di confini il giudice non è vincolato alla regola per cui l'attore soccombe se non prova il proprio diritto, ma deve determinare il confine sulla base degli elementi di prova ritenuti più attendibili; ciò non elimina, tuttavia, la necessità che la parte attrice fornisca elementi idonei all'individuazione della linea di confine e della porzione contesa.
  • In sede di legittimità non è sufficiente contrapporre una diversa lettura di frammenti degli atti difensivi di merito per sovvertire l'interpretazione data dal giudice di appello, quando quest'ultima non presenti errori giuridici o logici riconoscibili.

Come è indicizzato

MaterieProprietàPossessoImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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