Sentenza del 23/01/2023 n. 2031 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di pagamento TARI 2016 relativo a un immobile ubicato nell'area interportuale di Nola. La Società deduceva che il servizio di raccolta rifiuti non era stato effettivamente svolto nelle aree interportuali e lamentava errori e carenze di motivazione in relazione alla disciplina contrattuale e ai precedenti giudizi passati in giudicato, nonché violazioni di varie norme poste a base della tassa.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per insufficiente prova del perfezionamento della notifica del ricorso per cassazione. La ricorrente aveva prodotto solo la cartolina di spedizione e non l'avviso di ricevimento (cartolina di ricezione). La Corte ha ritenuto che, in caso di notificazione a mezzo posta, l'avviso di ricevimento è l'unico documento idoneo a provare consegna, data e identità del ricevente; la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta l'inesistenza della notificazione e l'inammissibilità del ricorso. Per tale motivo il merito non è stato esaminato. La Corte ha inoltre disposto che sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
Codice di procedura civile
art. 149 c.p.c.; art. 291 c.p.c.; art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3,4,5
Art. 149 c.p.c.: l'avviso di ricevimento è l'unico documento idoneo a provare la consegna della notificazione postale; la sua mancata produzione determina l'inesistenza della notificazione. Art. 291 c.p.c.: non è possibile rinnovare una notificazione inesistente. Art. 360 c.p.c.: le doglianze sul merito sono state formulate nelle specifiche fattispecie previste per il ricorso per cassazione ma non esaminate per inammissibilità procedurale.
Legge 53/1994
Richiamata in relazione alla modalità della notificazione a mezzo posta effettuata dall'avvocato; tuttavia la Corte ha sottolineato che l'adozione di tale mezzo richiede la prova dell'avviso di ricevimento.
Legge 890/1982
Prevede la possibilità di richiedere un duplicato dell'avviso di ricevimento; la Corte segnala che il ricorrente può chiedere e ottenere la rimessione in termini offrendo la prova di essersi tempestivamente attivato per ottenere il duplicato.
D.P.R. 115/2002
art. 13, comma 1-quater, inserito dall'art. 1, comma 17, L. 228/2012
Consente l'aggravio del contributo unificato: la Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per imporre al ricorrente il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso.
Normativa TARI e regolamentare
L. 147/2013 art. 1 commi 641, 656, 657; D.L. 201/2011 art. 14 conv. L. 214/2011; D.Lgs. 507/1993 art. 59; D.Lgs. 152/2006; delibere comunali richiamate
Tali norme e delibere sono state richiamate dalla ricorrente nei motivi di merito per contestare il presupposto e la quantificazione della TARI e la modalità del servizio di raccolta; la Corte non è entrata nel merito delle interpretazioni perché ha dichiarato inammissibile il ricorso per vizi procedurali relativi alla notificazione.
D.L. 137/2020 e successive proroghe
D.L. 137/2020 art. 23 comma 8-bis conv. L. 176/2020, art. 16 comma 1; D.L. 30 dicembre 2021, n. 228; D.L. n. 198 del 2022 art. 8
Richiamate in riferimento al regime processuale e alle proroghe applicabili durante il periodo pandemico; la Corte ha comunque celebrato l'udienza secondo il regime ordinario per impossibilità delle parti di fruire del termine per istanza di trattazione orale.
Massime di principio
- Per la notificazione a mezzo posta nei procedimenti di cassazione la prova dell'avvenuto perfezionamento richiede la produzione dell'avviso di ricevimento (cartolina di ricezione): la sola cartolina di spedizione non è sufficiente.
- La mancata produzione dell'avviso di ricevimento determina l'inesistenza della notificazione e l'inammissibilità del ricorso per cassazione; non è ammessa la rinnovazione della notificazione inesistente ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
- Prima dell'udienza di cassazione, il ricorrente deve attivarsi tempestivamente per ottenere un duplicato dell'avviso di ricevimento (art. 6 L. 890/1982) e, se necessario, chiedere la rimessione in termini offrendo prova dell'attività svolta; però il giudice non è obbligato a rinviare l'udienza per consentire il deposito tardivo dell'avviso.
- Se la notifica è dubbia o manca la prova, valutare metodi alternativi più sicuri per la cassazione (es. notificazione via posta con avviso di ricevimento conservato, notificazione a mezzo ufficiale giudiziario, o strumenti telematici ammessi) per evitare l'inammissibilità procedurale.
- Quando il giudice dichiara inammissibile il ricorso per vizi procedurali non si entra nel merito: i profili sostanziali (es. mancato svolgimento del servizio di raccolta e interpretazione delle norme TARI) restano non esaminati e vanno eventualmente riproposti con corretta notificazione o tramite altri rimedi ammessi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 23 gen 2023Sentenza del 23/01/2023 n. 13 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
- Sentenza · 23 gen 2023Sentenza del 23/01/2023 n. 14 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
- Sentenza · 23 gen 2023Sentenza del 23/01/2023 n. 49 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
- Sentenza · 23 gen 2023Sentenza del 23/01/2023 n. 55 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
- Sentenza · 23 gen 2023Sentenza del 23/01/2023 n. 57 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
- Sentenza · 23 gen 2023Sentenza del 23/01/2023 n. 68 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →