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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40153/2025 del 15/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente, condannata in appello, ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo due motivi. Con il primo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 546 e 238-bis c.p.p., oltre a travisamento della prova: ha sostenuto che la decisione di appello, pur in presenza di una "doppia conforme" sulla responsabilità, avrebbe confermato la condanna con un percorso argomentativo diverso a causa dell'intervenuta assoluzione della persona indicata come teste, ritenuta inattendibile nel primo giudizio; secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe illegittimamente criticato la sentenza assolutoria irrevocabile e ne avrebbe travisato il contenuto, sicché, esclusa l'inattendibilità della teste, la ricorrente avrebbe dovuto essere ritenuta estranea al fatto, poiché la stessa teste si era attribuita in via esclusiva l'incendio della documentazione contabile. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'art. 10 del d.lgs. 74/2000, sostenendo che il reddito sarebbe stato ricostruito in modo così preciso da rendere irragionevole e quindi non configurabile il delitto contestato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che si trattasse di censure già esaminate e disattese in appello, non sorrette da specifiche criticità della motivazione impugnata; ha inoltre chiarito che l'art. 238-bis c.p.p. non impone alcun automatismo nel recepimento, da parte del giudice del diverso procedimento, dei fatti e delle valutazioni contenuti in sentenze irrevocabili, poiché il giudice conserva autonomia nell'accertamento. Ha quindi escluso il travisamento della sentenza assolutoria, evidenziando che la Corte d'appello aveva legittimamente operato un confronto tra le dichiarazioni della ricorrente, della teste assolutoria e di un'ulteriore teste, valorizzando l'incompatibilità logica tra le versioni e il fatto che parte della documentazione fosse stata poi portata dalla ricorrente alla polizia giudiziaria. Quanto al secondo motivo, lo ha ritenuto manifestamente infondato, affermando che, ai fini dell'art. 10 d.lgs. 74/2000, l'impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d'affari non va intesa in senso assoluto e ricorre anche quando sia necessario acquisire la documentazione mancante presso terzi o aliunde. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 546 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa come parametro di legittimità motivazionale della sentenza, ma non ritenuto violato dalla Corte di cassazione.

  • art. 238-bis c.p.p.

    L'acquisizione di sentenze irrevocabili non comporta automatismo nel recepimento dei fatti e delle valutazioni in esse contenuti; il giudice conserva autonomia nell'accertamento e nella formazione del convincimento.

  • art. 10 d.lgs. 74/2000

    Il reato sussiste anche quando l'impossibilità di ricostruire reddito o volume d'affari derivi dalla distruzione o occultamento della documentazione e sia necessario acquisire dati presso terzi o aliunde; l'impossibilità non deve essere intesa in senso assoluto.

Massime di principio

  • La valutazione contenuta in una sentenza irrevocabile acquisita ex art. 238-bis c.p.p. non vincola automaticamente il giudice del diverso procedimento, che può autonomamente apprezzarne fatti e argomentazioni in relazione al compendio probatorio complessivo.
  • Il vizio di travisamento della prova non sussiste quando il giudice di merito effettui un ragionamento comparativo tra diverse fonti dichiarative e pervenga a una conclusione di inattendibilità o inconciliabilità logica delle versioni, senza alterare il contenuto oggettivo degli atti richiamati.
  • Ai fini dell'art. 10 d.lgs. 74/2000, la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile integra il reato anche se la ricostruzione del reddito sia comunque possibile mediante acquisizioni esterne o presso terzi; non è richiesta un'assoluta e definitiva impossibilità di ricostruzione.
  • In sede di legittimità, la mera riproposizione di censure già disattese dal giudice di merito, in assenza di specifiche criticità della motivazione impugnata, conduce all'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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