Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34092/2026 del 22/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputata)

La controversia

L’imputata ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis c.p.p. contro la sentenza della Quinta Sezione penale della Corte di cassazione n. 8209 del 28 gennaio 2026, che aveva rigettato il precedente gravame. Ha dedotto che la Corte era incorsa in un errore percettivo omettendo di rilevare la prescrizione del reato contestato al capo 1, relativo all’art. 110 c.p. e all’art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, commesso a Limena il 21 luglio 2015. Ha chiesto che fosse dichiarata la prescrizione e che la causa fosse rinviata alla Corte d’appello di Venezia per valutare la concedibilità della sospensione condizionale della pena, residuando, secondo la ricorrente, due anni di reclusione per il reato di bancarotta.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando che l’omessa declaratoria di prescrizione derivava da un errore percettivo: la sentenza precedente non aveva esaminato la questione né svolto argomenti idonei a escludere la prescrizione, e questa risultava verificabile dagli atti senza ricostruzioni controverse dei fatti o del tempus commissi delicti. Considerati l’aumento dei termini previsto dall’art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 e l’interruzione della prescrizione, il reato di cui all’art. 10 del medesimo decreto era prescritto al momento della decisione del 28 gennaio 2026. La Corte ha revocato quella sentenza limitatamente al capo 1, ha annullato senza rinvio la decisione sottostante per tale capo e ha dichiarato il reato estinto per prescrizione, eliminando la relativa frazione di pena e rideterminando il trattamento sanzionatorio in due anni di reclusione. Non risulta accolta la richiesta di rinvio alla Corte d’appello per la sospensione condizionale.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    L’errore di fatto che può dare luogo all’annullamento di una sentenza di legittimità è, infatti, solo quello costituito da sviste o errori di percezione nei quali sia incorsa la Corte di cassazione nella lettura degli atti del giudizio ed è connotato dall’influenza esercitata sulla decisione dall’inesatta cognizione di risultanze processuali, il cui travisamento conduce a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza l’errore di fatto e la cui ingiustizia o invalidità costituiscono l’effetto di tale errore.

    Il ricorso straordinario è ammesso contro una sentenza di legittimità quando una svista o un equivoco nella percezione degli atti interni al giudizio abbia inciso sulla decisione; non consente invece di censurare valutazioni o interpretazioni delle risultanze.

  • art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000

    In questa cornice, tenuto conto dell’aumento dei termini previsti dall’art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 e dell’interruzione della prescrizione, il reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 doveva ritenersi prescritto al momento della cognizione del ricorso rigettato il 28 gennaio 2026 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale.

    Nel calcolo della prescrizione del reato tributario contestato, la Corte considera l’aumento dei termini previsto dalla disposizione e l’interruzione della prescrizione, concludendo che il termine era decorso al momento della precedente decisione di legittimità.

  • art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000

    In questa cornice, tenuto conto dell’aumento dei termini previsti dall’art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 e dell’interruzione della prescrizione, il reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 doveva ritenersi prescritto al momento della cognizione del ricorso rigettato il 28 gennaio 2026 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale.

    La Corte dichiara estinto per prescrizione il reato previsto dall’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, ritenendo maturato il termine, computato tenendo conto dell’aumento legislativo e dell’interruzione, già alla data della precedente decisione.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore di fatto è rimedio eccezionale, limitato alle decisioni definitive della Corte di cassazione, e può correggere una svista o un equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio che abbia determinato una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza l’errore.
  • L’errore revocatorio rilevante ai sensi dell’art. 625-bis c.p.p. riguarda la percezione degli atti nelle forme dell’omissione o dell’invenzione; non comprende il travisamento del significato dei fatti, la valutazione delle risultanze né la loro interpretazione inesatta.
  • L’omessa rilevazione della prescrizione può integrare errore percettivo quando la questione è verificabile dagli atti del giudizio di legittimità, non richiede ricostruzioni controverse dei fatti o del momento consumativo e la sentenza non ha svolto un ragionamento alternativo idoneo a escluderla.
  • Quando, per effetto dell’accoglimento del ricorso straordinario, il reato risulta prescritto, la Corte può revocare la precedente sentenza e annullare senza rinvio limitatamente al capo interessato, dichiarando l’estinzione del reato ed eliminando la relativa frazione di pena.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOmessa dichiarazione
RamiProcesso penaleReati tributari
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.