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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20841/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la conferma della condanna per gestione illecita di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 1, lettera b), d.lgs. 152/2006). L'imputato contestava che si trattasse di deposito temporaneo (anziché deposito incontrollato) e censurava la motivazione relativa alla fatiscenza e alla mancanza di impermeabilizzazione dell'immobile nonché la presunta contraddittorietà circa il periodo di permanenza dei rifiuti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo: la fattispecie di deposito temporaneo è soggetta a una interpretazione restrittiva e richiede il rispetto di tutte le condizioni previste dall'art. 185-bis (localizzazione nel luogo di produzione, cadenza di raccolta/smaltimento, raggruppamento per categorie omogenee, rispetto delle norme tecniche per rifiuti pericolosi, imballaggio/etichettatura). Poiché l'imputato non ha dimostrato l'avvenuto smaltimento successivo a gennaio 2017 e non ha fornito prove della piena osservanza dei requisiti di favore, l'attività si è qualificata come gestione non autorizzata/abbandono di rifiuti. Il secondo motivo è assorbito dalla inammissibilità del primo. Per effetto della declaratoria di inammissibilità sono state poste a carico del ricorrente le spese del procedimento e il pagamento, a titolo equitativo, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.lgs. 152/2006, art. 256, comma 1, lett. b)

    art. 256, comma 1, lettera b), d.lgs. 152/2006

    Norma sanzionatoria applicata per la gestione illecita di rifiuti pericolosi; la condanna è stata confermata in mancanza della prova che l'attività avesse i requisiti per essere considerata deposito temporaneo.

  • d.lgs. 152/2006, art. 183, lett. bb

    definizione di "deposito temporaneo" (art. 183, lett. bb)

    Definisce il "deposito temporaneo" come raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto prima della raccolta; interpretazione restrittiva: non comprende attività di cernita effettuata prima del luogo di deposito.

  • d.lgs. 152/2006, art. 185-bis

    Stabilisce le condizioni per il deposito temporaneo (luogo di produzione, cadenza di raccolta/smaltimento, limiti quantitativi, raggruppamento per categorie, norme tecniche per rifiuti pericolosi); il rispetto di tutte queste condizioni è requisito necessario per godere della disciplina di favore.

  • d.lgs. 152/2006, art. 187

    art. 187 (divieto di miscelazione)

    Richiamato per evidenziare obblighi residuali anche in caso di deposito temporaneo; la miscelazione è vietata e rilevante per la qualificazione dell'attività.

  • Direttiva 75/442, art. 4 (giurisprudenza CJEU)

    art. 4, primo comma, della direttiva 75/442

    Usata per sostenere che la nozione di deposito temporaneo è deroga a norme di tutela ambientale e deve essere interpretata restrittivamente conformemente agli obiettivi della direttiva.

  • Regolamento (CE) 850/2004

    regolamento (CE) 850/2004 (inquinanti organici persistenti)

    Richiamato in relazione alle norme tecniche e di gestione per rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti; tali rifiuti devono essere depositati e gestiti conformemente al regolamento.

  • Codice civile, art. 2135

    art. 2135 c.c. (imprenditori agricoli)

    Richiamato per definire il sito di deposito temporaneo riferito agli imprenditori agricoli (area nella disponibilità giuridica dell'imprenditore o cooperativa).

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma cui si è fatto riferimento per l'effetto della declaratoria di inammissibilità e per l'onere delle spese del procedimento e la misura equitativa da versare alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La nozione di "deposito temporaneo" è interpretata in modo restrittivo: tutte le condizioni di legge (art. 185-bis) devono essere dimostrate da chi la invoca; in mancanza, l'attività è qualificata come gestione non autorizzata o abbandono.
  • Il raggruppamento o la cernita dei rifiuti effettuata prima del luogo di deposito esclude la qualificazione come deposito temporaneo e può far ricadere l'attività nell'ambito della gestione, con obblighi autorizzatori.
  • L'onere della prova circa il rispetto dei requisiti di favore è a carico del produttore/gestore che invoca il deposito temporaneo; documentazione su tempi di raccolta/smaltimento, registri di carico e scarico e fatture/trasporti è essenziale.
  • Per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme tecniche di stoccaggio, imballaggio ed etichettatura; la mancata impermeabilizzazione o condizioni fatiscenti del sito sono elementi che rafforzano l'ipotesi di gestione illecita.
  • La giurisprudenza e il diritto europeo richiedono che le deroghe al regime ordinario di tutela ambientale siano interpretate restrittivamente: chi pretende l'applicazione di una deroga deve fornire prove pienamente convincenti.
  • In casi analoghi è utile documentare quantità, data e modalità di ritiro/smaltimento (tempi di raccolta, corrispondenza con soggetti autorizzati, evidenze fotografiche certificate) per evitare la qualificazione penalmente rilevante.

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