Cassazione Civile, Ordinanza n. 25172/2023 del 23/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Un cittadino straniero, già destinatario di decreto di espulsione, aveva manifestato la volontà di reiterare la domanda di protezione internazionale. Nonostante tale situazione, il Questore dispose il trattenimento presso un Centro di Permanenza per i Rimpatri e chiese la convalida al Giudice di Pace, che la convalidò con provvedimento redatto su modulo prestampato. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di convalida deducendo, con il primo motivo, la violazione dell'obbligo di motivazione ex art. 111 Cost., della direttiva 2008/115/CE e dell'art. 14 d.lgs. 286/1998, sostenendo che il giudice non avesse motivato né sui presupposti legali del trattenimento né sulla specifica censura di illegittimità correlata alla sua condizione di richiedente protezione internazionale e quindi di non espellibilità. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 7 e 26, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998, assumendo che al momento dell'udienza avesse dimostrato la propria volontà di reiterare la domanda di protezione e, dunque, la sua condizione ostativa al trattenimento. Il Ministero dell'Interno e la Questura intimati non hanno svolto difese.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, ravvisando nel provvedimento del Giudice di Pace una motivazione soltanto apparente, perché limitata a formule prestampate e priva di una reale disamina logico-giuridica delle peculiarità del caso concreto e delle censure sollevate dal trattenuto. L'accoglimento del primo motivo ha assorbito il secondo. In conseguenza, la Cassazione ha cassato senza rinvio il provvedimento di convalida del trattenimento ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c. Quanto alle spese, la Corte ha escluso la loro regolazione in sede di legittimità, rinviando la liquidazione al Giudice di Pace ai sensi della disciplina sul patrocinio a spese dello Stato. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato perché il processo era esente da contributo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
vizio di motivazione inesistente e/o apparente
è la norma processuale invocata per censurare la nullità del provvedimento per motivazione meramente apparente
art. 111, comma 6, Cost.
impone che i provvedimenti giurisdizionali siano motivati
art. 15, par. 2, direttiva 2008/115/CE
richiamato quale parametro sulla legittimità del trattenimento dello straniero
art. 14 d.lgs. n. 286/1998
disciplina il trattenimento dello straniero in funzione dell'esecuzione dell'espulsione e richiede presupposti legali rigorosi
artt. 13, 14 e 19 d.lgs. n. 286/1998
i presupposti e i limiti del trattenimento e dell'espulsione devono essere puntualmente verificati dal giudice
art. 7 d.lgs. n. 286/1998
richiamato dal ricorrente a sostegno dell'illegittimità del trattenimento in presenza di domanda di protezione internazionale reiterata
art. 26, comma 2-bis, d.lgs. n. 286/1998
richiamato dal ricorrente quale disposizione collegata alla manifestazione di volontà di reiterare la domanda di protezione internazionale
art. 382, comma 3, c.p.c.
consente la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere decisa in modo diverso
art. 82 d.P.R. n. 115/2002
prevede la liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato tramite istanza al giudice del procedimento
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
nel giudizio di cassazione la liquidazione spetta al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato o, in caso di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata
art. 133 d.P.R. n. 115/2002
la condanna alle spese in favore dello Stato non si applica quando soccombente è un'Amministrazione statale
art. 13 Cost.
la libertà personale è tutelata da riserva assoluta di legge; l'amministrazione non ha discrezionalità oltre i limiti legali
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non applicato perché il processo risultava esente da contributo
Massime di principio
- Il provvedimento di convalida del trattenimento dello straniero deve contenere una motivazione effettiva e non apparente, idonea a dar conto del percorso logico-giuridico seguito e delle peculiarità del caso concreto; non è sufficiente il richiamo stereotipato ai presupposti di legge.
- Quando il trattenimento incide sulla libertà personale ed è funzionale all'espulsione, il giudice deve verificare in modo puntuale la sussistenza dei presupposti legali e dei relativi limiti, senza potersi arrestare a formule di stile.
- La dedotta condizione di inespellibilità o di richiedente protezione internazionale impone un vaglio specifico, poiché può incidere sulla legittimità del trattenimento e non può essere trascurata dal giudice della convalida.
- In presenza di motivazione meramente apparente del provvedimento impugnato, la Cassazione può cassare senza rinvio quando non residuano margini per una diversa decisione nel merito.
- Per la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione dei compensi e delle spese segue la disciplina speciale del d.P.R. n. 115/2002 e, in caso di soccombenza di un'amministrazione statale, non opera la condanna alle spese in favore dello Stato nei termini previsti per la parte non ammessa.
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