Sentenza n. 1585/2026 - Firenze, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata completa esecuzione della sentenza del Tribunale di Pistoia che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza lamentando che il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva accreditato sul borsellino elettronico soltanto le carte docente riferite al periodo successivo all’assunzione in ruolo, avvenuta nel settembre 2022, senza dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Pistoia relativamente agli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22. La sentenza posta in esecuzione aveva dichiarato il diritto del docente al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero all’attribuzione di una carta elettronica del valore nominale di 500 euro per ciascun anno scolastico indicato. Il ricorrente ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. La sentenza era stata ritualmente notificata ai fini dell’esecuzione forzata ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni assegnato all’amministrazione per l’adempimento spontaneo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti per l’ottemperanza. Ha ordinato all’amministrazione di dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Pistoia entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Ha nominato fin d’ora, per il caso di persistente inerzia, il Direttore generale dell’Ufficio centrale di bilancio del Ministero intimato quale commissario ad acta, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di avviare le procedure contabili necessarie all’adempimento. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia dell’amministrazione, un commissario ad acta.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
La norma fonda il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto nella misura nominale di 500 euro per ciascun anno scolastico oggetto della sentenza da eseguire.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione abbia dato esecuzione solo parziale a una sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva, il giudice deve ordinare l’adempimento completo ed esatto dell’obbligo accertato dal giudicato.
- La rituale notificazione della sentenza ai fini dell’esecuzione forzata e il decorso del termine dilatorio assegnato all’amministrazione integrano i presupposti per l’attivazione dell’ottemperanza.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, condizionandone l’intervento alla persistente inerzia dell’amministrazione dopo il termine fissato per l’adempimento.
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