Cassazione Penale, Sentenza n. 12789/2023 del 27/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP che non ha convalidato l'arresto eseguito in relazione al reato di cui all'art. 495 cod. pen., ritenendo il fatto non grave e il soggetto non pericoloso. Il Procuratore deduceva violazione di legge, in particolare dell'art. 381 cod. proc. pen., sostenendo che il GIP avrebbe errato nel ritenere la non gravità del fatto e nel ritenere non provata la pericolosità, poiché l'esistenza di un precedente specifico era stata soltanto allegata.
La decisione
Il ricorso del Procuratore è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il controllo del giudice della convalida è un controllo di mera ragionevolezza, ex ante, limitato a verificare se la decisione di procedere all'arresto rientri nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria sulla base degli elementi conosciuti al momento. Il Tribunale aveva correttamente valutato l'atteggiamento collaborativo dell'arrestato e la sua incensuratezza e, alla luce della situazione esistente al momento dell'adozione della misura, aveva ritenuto insussistenti sia la gravità del fatto sia la pericolosità. La Corte ha censurato il tentativo del Procuratore di sostituire la propria valutazione a quella del giudice, rilevando che l'inserimento di dati relativi a procedimenti non documentati non poteva mutare il giudizio di convalida.
Norme richiamate
art. 495 cod. pen.
Norma penale che individua il reato per il quale è stato eseguito l'arresto; nella decisione non è stata invece compiuta una valutazione di merito sulla responsabilità, bensì si è considerata la gravità del fatto ai fini della convalida
art. 381 cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente come normativa la cui applicazione sarebbe stata errata dal GIP nella valutazione della gravità e della pericolosità; la Corte ha ritenuto che il ricorso tenti una rivalutazione non consentita dell'apprezzamento discrezionale svolto dal giudice della convalida
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012 (Hraich, Rv. 252949)
Principio richiamato dalla Corte secondo cui il controllo del giudice della convalida è un controllo di mera ragionevolezza ex ante, che non si estende alla verifica dei presupposti per l'affermazione di responsabilità penale
Massime di principio
- Il giudice della convalida dell'arresto esercita un controllo di mera ragionevolezza e deve mettersi nella posizione di chi ha operato l'arresto, valutando gli elementi disponibili al momento dell'intervento della polizia giudiziaria
- Non è consentito al Procuratore sostituire la propria valutazione discrezionale a quella del GIP se quest'ultima rientra nei limiti della ragionevolezza; il ricorso deve dimostrare errori di diritto o vizi procedurali e non il semplice dissenso sulla valutazione della gravità
- Per ritenere la pericolosità dell'indagato occorrono elementi effettivamente documentati e conosciuti al momento dell'arresto; allegazioni generiche o riferimenti a procedimenti non dimostrati non sono sufficienti per invalidare la decisione di non convalida
- La gravità del fatto va valutata in relazione alle modalità e alle circostanze conosciute al tempo dell'arresto; prove successive o valutazioni di merito sulla responsabilità non sono rilevanti nel vaglio di convalida
- Chi impugna un provvedimento di non convalida deve concentrare il proprio gravame su profili di illegittimità del procedimento o su palese irragionevolezza della decisione, altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile
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