Sentenza n. 1041/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento della delibera della giunta comunale di Cortale n°39 del 19/04/2022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera della Giunta comunale di Cortale che ha rifiutato la cessione di crediti notificata al Comune quale debitore ceduto
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la delibera con cui il Comune, entro il termine di 45 giorni, ha rifiutato la cessione di crediti effettuata in favore di una società di gestione del risparmio. I crediti traevano origine dalla fase esecutiva di un contratto di appalto pubblico ancora in corso ed erano già contestati nell'ambito di giudizi civili pendenti. La controversia è stata esaminata sotto il profilo preliminare della giurisdizione, anche alla luce dell'eccezione sollevata dal Comune. Il giudice ha rilevato che la cessione dei crediti derivanti da contratti pubblici è sottoposta alla disciplina speciale dell'art. 106, comma 13, d.lgs. 50/2016, derogatoria rispetto alla disciplina civilistica generale degli artt. 1260 e seguenti c.c.
La decisione
Il TAR ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione e ha dichiarato il ricorso inammissibile, indicando quale giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario. La controversia riguarda infatti la cessione di crediti inerenti alla fase esecutiva di un contratto pubblico e si svolge tra soggetti in posizione paritetica, incidendo su diritti soggettivi e non su interessi legittimi. Non venendo in rilievo atti organizzativi dell'amministrazione, la cognizione appartiene al giudice ordinario. Il giudizio potrà essere riassunto davanti a quest'ultimo ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda e ferme le preclusioni e decadenze eventualmente maturate. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 106, comma 13, d.lgs. 50/2016
La disciplina speciale della cessione dei crediti derivanti da contratti pubblici, riferita alla fase esecutiva, deroga alla disciplina generale civilistica della cessione dei crediti.
artt. 1260 e seguenti c.c.
Disciplina generale della cessione dei crediti, derogata nel caso concreto dalla disciplina speciale dei contratti pubblici.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riassunzione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda.
Massime di principio
- Le controversie relative alla cessione di crediti derivanti dalla fase esecutiva di un contratto pubblico, quando riguardano rapporti paritetici tra debitore ceduto e cessionario o cedente e posizioni di diritto soggettivo, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
- La disciplina speciale della cessione dei crediti prevista per i contratti pubblici prevale sulla disciplina generale degli artt. 1260 e seguenti del codice civile.
- Il rifiuto dell'amministrazione, quale debitore ceduto, di una cessione di crediti inerenti all'esecuzione di un contratto pubblico non costituisce esercizio di un potere autoritativo quando non riguarda profili organizzativi dell'amministrazione, ma si colloca nell'ambito di un rapporto paritetico.
- In caso di declinatoria della giurisdizione, il processo può essere riassunto davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda.
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