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Sentenza

Sentenza n. 40/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - dell’ordinanza di demolizione n. 2/2024 del 9 ottobre 2024, notificata in pari data; - di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ivi compresa l’ordinanza di sospensione lavori n. 1 del 5 ottobre 2024, notificata il 7 ottobre 2024.

Giustizia amministrativa202400446

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza di demolizione di un manufatto edilizio realizzato su due livelli, nonché ordinanza di sospensione dei lavori

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione n. 2/2024 e l’ordinanza di sospensione lavori n. 1/2024, sostenendo anzitutto che il manufatto non necessitasse di titolo edilizio perché realizzato al di fuori del centro abitato e anteriormente alla legge n. 765/1967, cosiddetta legge ponte, che estese l’obbligo di licenza edilizia all’intero territorio comunale. Ha dedotto violazione degli artt. 10 e 31 del d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 31 della l. n. 1150/1942 e dell’art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001, nonché difetto di istruttoria, erroneità e illogicità della motivazione, difetto e travisamento dei presupposti. Ha inoltre sostenuto che il Comune avesse già esaminato la situazione dell’immobile, rilasciando anche una sanatoria per altre opere, e che egli avesse maturato un legittimo affidamento, considerato che l’abuso era stato realizzato dalla madre e non da lui. Ha dedotto, infine, violazione dell’art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990 e carenza di motivazione sull’interesse pubblico attuale alla demolizione. Il ricorrente ha chiesto anche l’acquisizione del programma di fabbricazione e l’ammissione della prova testimoniale sulla data di realizzazione del manufatto.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso nel merito. Quanto ai primi due motivi, ha affermato che grava sul privato, proprietario o responsabile dell’abuso, l’onere di provare con elementi rigorosi, oggettivi e altamente probanti l’epoca di realizzazione dell’opera, quando tale prova sia necessaria per escludere l’obbligo del titolo edilizio o per beneficiare di un condono. Le mere dichiarazioni sostitutive e le dichiarazioni di terzi non sono sufficienti, né è ammissibile la prova testimoniale in assenza di una previa semiplena probatio documentale o indiziaria. Nel caso concreto, il ricorrente non aveva prodotto documentazione idonea a dimostrare la realizzazione del manufatto anteriormente al 1967, mentre il Comune aveva depositato un verbale del 23 febbraio 1982 dal quale risultava che l’opera era allora in corso di costruzione. La richiesta istruttoria è stata quindi ritenuta irrilevante e respinta. Quanto al terzo motivo, il TAR ha rilevato che i precedenti provvedimenti comunali riguardavano altre opere e non potevano fondare un affidamento sulla legittimità del manufatto oggetto dell’ordinanza. L’ordinanza di demolizione è correttamente rivolta al proprietario attuale, anche se l’abuso era stato realizzato dalla madre, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. Il decorso del tempo non determina la perdita del potere repressivo né la formazione di un affidamento legittimo idoneo a impedire la demolizione. Inoltre, il verbale del 1982, consegnato alla madre del ricorrente, evidenziava già la violazione delle distanze dalla ferrovia previste dall’art. 49 del d.P.R. n. 753/1980, escludendo comunque un affidamento incolpevole. Il ricorrente non aveva contestato tale autonomo profilo di illegittimità. Le spese sono state poste a suo carico e liquidate in euro 1.500,00.

Norme richiamate

  • art. 10 l. 6 agosto 1967, n. 765

    La legge ponte ha esteso l’obbligo di previa licenza edilizia alle costruzioni realizzate sull’intero territorio comunale; chi invoca la realizzazione anteriore deve provarla rigorosamente.

  • art. 31 l. 17 agosto 1942, n. 1150

    La disposizione, come modificata dalla legge ponte, costituisce il riferimento storico dell’estensione dell’obbligo di licenza edilizia fuori dal centro abitato.

  • art. 10 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    È richiamato quale parametro relativo alla necessità del titolo edilizio per gli interventi rilevanti.

  • art. 31 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    L’ordine di demolizione è legittimamente rivolto al proprietario attuale dell’immobile, anche se l’abuso è stato materialmente realizzato da altro soggetto.

  • art. 9-bis d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    È stato invocato dal ricorrente in relazione alla ricostruzione dello stato legittimo dell’immobile, ma il motivo è stato respinto per mancata prova della data di realizzazione.

  • art. 63, comma 1, c.p.a.

    Concorre a fondare l’onere del privato di provare i fatti posti a base della pretesa, inclusa la data di costruzione dell’opera.

  • art. 64, comma 1, c.p.a.

    Concorre a fondare l’onere probatorio del privato e l’inadeguatezza di allegazioni non supportate da elementi oggettivi.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il richiamo ai doveri di correttezza e buona fede non impedisce l’esercizio del potere repressivo edilizio in assenza di un affidamento incolpevole.

  • art. 49 d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753

    La violazione della distanza minima dalla ferrovia, già contestata nel verbale del 1982 e non specificamente impugnata, costituisce ulteriore ragione ostativa alla pretesa di legittimità dell’opera.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

Massime di principio

  • Quando il proprietario destinatario di un’ordinanza di demolizione sostiene che l’opera sia stata realizzata in epoca anteriore all’estensione dell’obbligo di licenza edilizia all’intero territorio comunale, grava su di lui l’onere di fornire una prova rigorosa, oggettiva e univoca della data di costruzione.
  • La prova dell’epoca di realizzazione di un manufatto abusivo deve normalmente risultare da documenti o elementi oggettivi, quali fatture, ricevute, bolle di consegna, ruderi, fondazioni, aerofotogrammetrie o mappe; le semplici dichiarazioni sostitutive e le dichiarazioni di terzi sono inidonee, di regola, a dimostrare il fatto.
  • La prova testimoniale sulla data di costruzione di un’opera abusiva è ammissibile solo in via residuale e richiede la previa allegazione di convincenti elementi documentali o indiziari idonei a costituire una semiplena probatio; in mancanza, la richiesta istruttoria può essere respinta come irrilevante.
  • L’ordine di demolizione deve essere rivolto al proprietario attuale dell’immobile, anche quando la materiale realizzazione dell’abuso sia imputabile a un precedente proprietario o a un familiare.
  • Il mero decorso del tempo dalla realizzazione dell’abuso non fa venir meno il potere repressivo dell’amministrazione e, in assenza di circostanze ulteriori idonee a fondarlo, non determina la formazione di un legittimo affidamento ostativo alla demolizione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoLegittimo affidamentoDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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