Cassazione Penale, Sentenza n. 26206/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto fondato il ricorso: ha dichiarato la nullità della notifica eseguita direttamente al difensore d'ufficio senza preventiva verifica dell'inefficacia o insufficienza della dichiarazione di elezione di domicilio e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Biella in diversa persona fisica.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Biella che l'aveva dichiarata responsabile del reato previsto dall'art.10‑bis d.lgs. 286/98 e condannata a euro 5.000 di ammenda. Il motivo principale del ricorso per cassazione era la nullità della notifica del decreto di citazione: il decreto era stato notificato direttamente al difensore d'ufficio senza che prima fosse tentata la notifica presso il domicilio eletto dalla imputata, con violazione degli artt.178 e 179 c.p.p. e dell'art.20 d.lgs. 274/2000 (e ai sensi dell'art.161, comma 4, c.p.p. la notifica al difensore senza preliminare verifica dell'inidoneità della dichiarazione di elezione di domicilio integra nullità assoluta).
Norme richiamate
art.10-bis d.lgs. 286/98
Norma sostanziale del reato per cui l'imputata era stata condannata; usata per identificare la fattispecie addebitata.
art.178 cod. proc. pen.
Regole sulla notificazione degli atti processuali e sugli obblighi relativi all'elezione di domicilio; la Corte ha ritenuto che la corretta applicazione impone l'uso del domicilio eletto prima di altre forme di notifica.
art.179 cod. proc. pen.
Norma complementare alle regole di notifica; contribuisce a definire le modalità e le priorità nella esecuzione delle notifiche all'imputato.
art.20 d.lgs. 274/2000
Richiamato come norma rilevante per le modalità di citazione; la Corte l'ha richiamata nel quadro delle regole processuali che proteggono il diritto al contraddittorio dell'imputato.
art.161, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede la notificazione al difensore; la giurisprudenza interpretata dalla Corte segnala che la notifica al difensore senza preventiva verifica dell'inidoneità della dichiarazione di elezione di domicilio è viziata da nullità assoluta.
Massime di principio
- La notifica degli atti processuali deve prioritariamente essere diretta al domicilio eletto dall'imputato; la notificazione al difensore è ammissibile solo dopo aver verificato l'insufficienza o l'inidoneità della dichiarazione di elezione di domicilio.
- La notifica al difensore d'ufficio, se effettuata senza la preventiva verifica prevista, integra una nullità assoluta che costituisce omessa citazione dell'imputato e compromette il contraddittorio; tale vizio comporta annullamento della sentenza e rinvio per nuovo giudizio.
- La presenza di richiesta del Pubblico Ministero in Cassazione per l'annullamento non impedisce che il ricorso della difesa, se fondato su vizio di notifica, ottenga accoglimento.
- In casi simili il giudice di rinvio deve essere in diversa persona fisica per garantire imparzialità e corretto svolgimento del nuovo giudizio.
- Per evitare vizi, la difesa (o l'imputato) deve curare l'elezione di domicilio e la sua tempestiva comunicazione; l'amministrazione giudiziaria deve documentare gli eventuali tentativi di notifica al domicilio eletto prima di procedere ad altre forme di notifica.
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