Ordinanza n. 4275/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2939 del 09.10.2025 (pubblicato in data 10.10.2025 sul sito InPA), recante bando del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, nella parte in cui prevede che possa accedere alla prova orale un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso, purché sia raggiunta la soglia di idoneità pari a 70/100 pt. (art. 8, co. 2); b) del Decreto Ministeriale 26.10.2023 n. 205, come modificato dal D.M. 24.10.2024 n. 214, nella parte in cui prevede che possa accedere alla prova orale un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso, purché sia raggiunta la soglia di idoneità pari a 70/100 pt. (art. 8, co. 2); c) qualora occorra, delle note direttoriali del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 50125 del 27.02.2025 e prot. n. 90952 del 15.04.2025, recanti chiarimenti in ordine alla determinazione della platea dei candidati ammessi alle prove orali; d) di qualsiasi altro atto premesso connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti; e per l'effetto, per l'annullamento e/o la riforma, previa adozione di ogni più idonea misura cautelare, anche monocratica, di ogni provvedimento attuativo e strettamente consequenziale, siccome vincolato dalla lex specialis, adottato dagli Uffici Scolastici Regionali competenti ad organizzare la procedura concorsuale in parola, e quindi; e) degli avvisi dirigenziali contenenti gli esiti della correzione delle prove scritte nonché l'indicazione della soglia minima di punteggio per l'accesso alle prove orali, in relazione ai posti vacanti e disponibili per le classi concorsuali e le regioni per le quali i ricorrenti concorrevano, come di seguito meglio dettagliati: USR Calabria prot. n. 960 del 13.01.2026, USR Campania prot. n. 532 del 13.01.2026, USR Emilia-Romagna prot. n. 1367 del 15.01.2026, USR Lazio prot. n. 2515 del 12.01.2026, USR Marche prot. n. 32 del 12.01.2026 e prot. n. 60 del 15.01.2026, USR Molise prot. n. 372 del 12.01.2026, USR Piemonte prot. n. 455 del 12.01.2026, USR Puglia prot. n. 2200 del 13.01.2026, USR Sardegna prot. n. 455 del 13.01.2026, USR Sicilia prot. n. 1372 del 12.01.2026, USR Veneto prot. n. 862 del 14.01.2026; f) degli avvisi dirigenziali di convocazione alla prova orale dei candidati risultati idonei alla prova scritta, nonché dei relativi elenchi dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, con indicazione del calendario delle operazioni selettive, in relazione ai posti vacanti e disponibili per le classi concorsuali e le regioni per le quali i ricorrenti concorrevano, come di seguito meglio dettagliate: USR Emilia-Romagna prot. n. 2861 del 26.01.2026, USR Lazio prot. n. 4372 del 15.01.2026 e prot. n. 6636 del 20.01.2026, USR Sardegna prot. n. 1069 del 22.01.2026, USR Sicilia prot. n. 2632 del 19.01.2026 e prot. n. 4598 del 28.01.2026; per l'accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti a partecipare al prosieguo delle operazioni selettive e, quindi, ad accedere alla prova orale e conclusiva del concorso de quo; per l'effetto per la condanna, anche ai sensi dell'art. 30 cod. proc. amm., delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre l'ammissione dei ricorrenti al prosieguo delle operazioni selettive.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando e atti attuativi del concorso per il reclutamento del personale docente, nella parte relativa all'ammissione alla prova orale dei candidati collocati entro il triplo dei posti disponibili e comunque con punteggio almeno pari a 70/100
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il bando concorsuale, il decreto ministeriale disciplinante la procedura, alcune note ministeriali interpretative e gli atti degli Uffici scolastici regionali recanti gli esiti delle prove scritte, la soglia di accesso e le convocazioni alla prova orale. Hanno chiesto l'annullamento degli atti, anche in via cautelare, l'accertamento del diritto a proseguire nella procedura e l'ammissione alla prova orale, nonché il risarcimento ai sensi dell'art. 30 c.p.a. Il Collegio ha rilevato d'ufficio possibili profili di inammissibilità del ricorso collettivo e della formulazione delle censure: la posizione concreta di ciascun ricorrente rispetto agli atti impugnati non risulta individuata con sufficiente precisione, rendendo difficoltosa la verifica della legittimazione ad agire e della prova di resistenza, anche ai fini cautelari. Il Ministero non ha inoltre depositato la relazione e la documentazione richieste con precedente decreto cautelare.
La decisione
Il TAR, senza definire il merito né decidere la domanda cautelare, ha convertito il rito ai sensi dell'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022, ritenendo che la controversia riguardi una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR. Ha reiterato l'ordine istruttorio rivolto al Ministero, imponendo il deposito di una relazione di chiarimenti e della documentazione necessaria alla decisione, con avvertimento che l'eventuale inerzia sarà valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a. Ha assegnato alle parti trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza per adempiere e ha fissato la prosecuzione della camera di consiglio al 6 maggio 2026. Il Collegio ha inoltre dato avviso, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., dei possibili profili di inammissibilità relativi al ricorso collettivo e alla genericità delle censure.
Norme richiamate
art. 12-bis d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022
Consente la conversione del rito per le controversie relative a procedure amministrative concernenti interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR.
art. 64 c.p.a.
L'eventuale mancata collaborazione istruttoria dell'amministrazione potrà essere valutata dal giudice ai fini della decisione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Impone al giudice di segnalare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio che possono condurre a una decisione sfavorevole, consentendo il contraddittorio.
Massime di principio
- Quando una controversia riguarda una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, il giudice amministrativo può disporre la conversione del rito previsto dalla disciplina speciale applicabile.
- La mancata esecuzione da parte dell'amministrazione di un ordine istruttorio può essere valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a. ai fini della decisione.
- In presenza di un ricorso collettivo, ciascun ricorrente deve essere individuabile nella propria posizione sostanziale e processuale, in modo da consentire la verifica della legittimazione ad agire, dell'interesse concreto e della prova di resistenza rispetto agli atti impugnati.
- La genericità delle censure, tale da non consentire di correlare i motivi alla posizione individuale di ciascun ricorrente, può determinare profili di inammissibilità del ricorso e impedire anche la compiuta delibazione della domanda cautelare.
- Prima di decidere su una questione di rito rilevata d'ufficio e potenzialmente decisiva, il giudice deve provocare il contraddittorio assegnando alle parti un termine per depositare osservazioni e documenti.
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