Cassazione Penale, Ordinanza n. 21162/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 4 ottobre 2024. Dal testo emerge che la decisione di merito riguardava più condotte riconducibili al reato di truffa, alcune delle quali risultavano non prescritte. I motivi di ricorso erano tre: 1) vizio di motivazione sul giudizio di პასუხისმგabilità, sostenendo l'insufficienza dell'apparato argomentativo in ordine alla sussistenza di artifizi e raggiri e del dolo; 2) vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; 3) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati, valorizzando che la motivazione di merito era logica e aderente alle risultanze processuali, che l'abitualità del comportamento risultava da numerosi precedenti penali della stessa indole e che il diniego delle attenuanti era sorretto da elementi decisivi, in particolare precedenti specifici e rilevante danno causato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto manifestamente infondati i tre motivi dedotti, rilevando la correttezza della motivazione di merito sul giudizio di responsabilità per truffa, l'esistenza della causa ostativa all'art. 131-bis c.p. per abitualità del comportamento e la legittimità del diniego delle attenuanti generiche sulla base di precedenti specifici e del danno arrecato.
Norme richiamate
La causa di non punibilità non è applicabile quando il giudice di merito accerta una condizione ostativa di abitualità del comportamento, desunta da numerosi precedenti penali della stessa indole.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione sulla responsabilità è infondato quando la sentenza di merito espone un percorso argomentativo logico e coerente, fondato su plurimi elementi fattuali ritenuti idonei a integrare gli artifizi e raggiri e il dolo della truffa.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è preclusa se risulta l'abitualità del comportamento, che può essere desunta dai precedenti penali della stessa indole emergenti dal casellario giudiziale.
- Nel diniego delle attenuanti generiche il giudice di merito non è tenuto a confutare tutti gli elementi prospettati dalle parti, essendo sufficiente che richiami quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti ai fini della decisione.
- In sede di legittimità non sono rivalutabili gli elementi fattuali posti a fondamento della decisione di merito, se la motivazione risulta immune da manifeste illogicità.
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