Sentenza n. 809/2026 - Bari, Sezione 1
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione su istanza del ricorrente, presentata in data 2 luglio 2025, intesa alla riabilitazione disciplinare ai sensi dell’art. 87 d.P.R. n. 3/1957 e degli artt. 10 e 31 del d.P.R. n. 737/1981 in relazione alla pena pecuniaria irrigata in data 12 giugno 2023 e la declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla medesima istanza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Ministero dell'Interno sull'istanza di riabilitazione disciplinare presentata il 2 luglio 2025
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza di riabilitazione disciplinare proposta ai sensi dell'art. 87 d.P.R. n. 3/1957 e degli artt. 10 e 31 d.P.R. n. 737/1981, con riferimento a una sanzione pecuniaria irrogata il 12 giugno 2023, chiedendo altresì la declaratoria dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato che l'istanza era stata definita con decreto direttoriale di rigetto del 29 maggio 2026. Il ricorrente ha riconosciuto di avere avuto piena conoscenza del diniego e ha formulato nella memoria di replica contestazioni anche sulla legittimità del provvedimento. Il TAR ha rilevato che tali contestazioni non potevano essere esaminate nel giudizio sul silenzio: avrebbero dovuto essere proposte mediante rituale ricorso autonomo soggetto al rito ordinario. La memoria, inoltre, non era stata notificata e non poteva essere qualificata come motivi aggiunti, né poteva determinare la conversione del rito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, poiché l'Amministrazione aveva adottato il provvedimento espresso di rigetto dell'istanza, facendo venire meno il silenzio oggetto del giudizio. Le contestazioni contro il diniego non sono state esaminate, dovendo essere introdotte con un autonomo ricorso ritualmente notificato e assoggettato al rito ordinario; non potevano essere contenute in una memoria meramente depositata né essere qualificate come motivi aggiunti. Le spese sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Il giudizio avverso il silenzio presuppone la permanenza dell'inerzia amministrativa; l'adozione di un provvedimento espresso fa venir meno l'interesse alla decisione sul silenzio.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il TAR ha dato rituale avviso della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione.
art. 87 d.P.R. n. 3/1957
Individuato dal ricorrente quale fondamento della domanda di riabilitazione disciplinare.
artt. 10 e 31 d.P.R. n. 737/1981
Individuati dal ricorrente quali ulteriori basi normative dell'istanza di riabilitazione disciplinare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, l'adozione nelle more di un provvedimento espresso sull'istanza determina il venir meno dell'interesse alla decisione sull'inerzia e comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- Le contestazioni relative alla legittimità del provvedimento espresso adottato in corso di causa devono essere proposte con un rituale ricorso autonomo, soggetto al rito applicabile alla nuova impugnazione.
- Una memoria non notificata e meramente depositata non può essere qualificata come motivi aggiunti per impugnare il provvedimento sopravvenuto e non consente la conversione del rito del giudizio sul silenzio.
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