Sentenza del 27/03/2019 n. 8513 - Corte di Cassazione
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - IN BASE AD ACCERTAMENTI NON DEFINITIVI - IN GENERE Riscossione dazi e diritti doganali in pendenza di giudizio e prima della decisione - Limiti - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la cartella di pagamento e il ruolo fondato su un avviso di rettifica doganale non definitivo, sostenendo principalmente che, poiché l'avviso era stato impugnato e non era ancora intervenuta la decisione di primo grado, non fosse possibile iscrivere a ruolo l'intero importo dei dazi accertati. Ha invocato l'applicazione dell'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973, nonché l'incompatibilità della riscossione integrale con i principi costituzionali di uguaglianza e ragionevole durata del processo. In via ulteriore, ha contestato la competenza territoriale dell'agente della riscossione, ritenendo che dovesse coincidere con quella dell'ufficio doganale accertatore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che, in materia di dazi e diritti doganali, prima della decisione di primo grado l'Amministrazione può iscrivere a ruolo l'intero importo accertato, poiché l'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 disciplina la riscossione frazionata nella fase successiva alla pronuncia giudiziale e non quella anteriore alla decisione. In materia doganale, inoltre, non esiste una norma analoga all'art. 15, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, applicabile alle imposte sui redditi, che limiti l'iscrizione alla sola fase amministrativa. La riscossione immediata è coerente con il Codice doganale comunitario, il cui art. 244 prevede che il ricorso non sospenda l'esecuzione dell'obbligazione doganale, salvo sospensione amministrativa o giudiziale. È stata respinta anche la contestazione sulla competenza territoriale dell'agente della riscossione: essa dipende dal domicilio fiscale del contribuente e non dalla sede dell'ufficio doganale. La società è stata condannata alle spese processuali, liquidate in 7.800 euro oltre accessori e spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992
Nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio, il tributo deve essere pagato per i due terzi dopo la sentenza di primo grado sfavorevole, per l'importo risultante dalla sentenza in caso di accoglimento parziale e per il residuo dopo la sentenza di secondo grado.
La norma si applica alla riscossione frazionata nella fase successiva alla decisione giudiziale e non impedisce, in assenza di una disciplina speciale, l'iscrizione a ruolo dell'intero importo prima della sentenza di primo grado.
Art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973
Limita, per le imposte dirette sui redditi, l'importo iscrivibile a ruolo in base ad accertamenti non definitivi alla fase amministrativa del procedimento.
La disposizione riguarda le imposte sui redditi e non è applicabile, per analogia, ai dazi e ai diritti doganali, per i quali manca una norma nazionale equivalente.
Art. 244 del Codice doganale comunitario, Reg. CEE n. 2913 del 1992
Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.
L'impugnazione dell'avviso doganale non produce automaticamente la sospensione della riscossione. La sospensione può essere disposta dall'autorità doganale, eventualmente previa garanzia, oppure dal giudice tributario mediante tutela cautelare.
Art. 7 del Codice doganale comunitario, Reg. CEE n. 2913 del 1992
Le decisioni delle autorità doganali sono immediatamente applicabili.
La disciplina doganale europea favorisce l'immediata esecuzione delle decisioni relative ai dazi, anche quando siano impugnate.
Artt. 236 e 239 del Codice doganale comunitario, Reg. CEE n. 2913 del 1992
Prevedono strumenti amministrativi per ottenere lo sgravio o il rimborso dei dazi in presenza dei relativi presupposti, costituendo una forma di tutela ulteriore rispetto alla sospensione giudiziale.
Art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992
Consente al contribuente di chiedere al giudice tributario la sospensione cautelare dell'esecuzione dell'atto impugnato quando sussistano i presupposti di legge.
Artt. 12 e 24 del d.P.R. n. 602 del 1973
La competenza territoriale dell'agente della riscossione è collegata al domicilio fiscale del contribuente e all'ambito territoriale del ruolo, non alla sede dell'ufficio che ha emesso l'accertamento.
Art. 3 della Costituzione
La diversa disciplina tra tributi ordinari e dazi doganali non viola il principio di uguaglianza, poiché trova giustificazione nella diversità dei presupposti e della disciplina dell'obbligazione doganale.
Art. 111 della Costituzione
La riscossione immediata dei dazi non è stata ritenuta lesiva della ragionevole durata del processo, anche perché il contribuente dispone di rimedi cautelari e amministrativi.
Massime di principio
- L'impugnazione di un avviso di rettifica doganale non blocca automaticamente la riscossione: in assenza di una sospensione specifica, l'intero importo può essere iscritto a ruolo prima della sentenza di primo grado.
- La riscossione frazionata prevista dall'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 opera normalmente sulla base degli esiti delle sentenze e non può essere utilizzata per introdurre, in via generale, un limite alla riscossione ante decisum.
- Per evitare o limitare gli effetti della riscossione doganale occorre presentare una specifica istanza di sospensione amministrativa o giudiziale, eventualmente offrendo una garanzia, oppure chiedere lo sgravio o il rimborso quando ne ricorrano i presupposti.
- La competenza dell'agente della riscossione si determina principalmente in base al domicilio fiscale del contribuente e all'ambito territoriale del ruolo, non in base alla sede dell'ufficio doganale che ha emesso l'accertamento.
- La disciplina dei dazi doganali, essendo caratterizzata da obblighi di riscossione immediata derivanti dal diritto unionale, non può essere automaticamente assimilata a quella delle imposte dirette o degli altri tributi soggetti a riscossione frazionata.
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