Cassazione Civile, Ordinanza n. 35313/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un verbale della polizia municipale relativo a una violazione dell'art. 142 c.d.s. accertata con dispositivo di rilevazione della velocità a distanza ai sensi dell'art. 4 d.l. n. 121 del 2002. I ricorrenti hanno impugnato il verbale sostenendo che esso fosse nullo perché non riportava l'indicazione della presenza dei cartelli di segnalazione della postazione di controllo della velocità, indicazione che, secondo la loro prospettazione, sarebbe richiesta a pena di nullità dall'art. 142, comma 6-bis, c.d.s. Hanno inoltre censurato la decisione di merito per avere ritenuto provata in giudizio l'effettiva presenza dei cartelli sulla base dei documenti prodotti dal comune, in asserito contrasto con l'efficacia fidefacente del verbale e con gli artt. 2697, 2699, 2700 c.c. e 115 c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo di ricorso richiamando il proprio orientamento consolidato: l'omessa indicazione nel verbale della presenza dei cartelli segnalatori non determina nullità, in mancanza di una norma che imponga tale annotazione. Conseguentemente, una volta esclusa la nullità del verbale, la presenza effettiva della segnaletica può essere provata in giudizio dall'amministrazione se contestata dall'opponente, senza violare l'efficacia fidefacente del verbale, poiché la prova concerne una circostanza che non mira a smentire fatti diversi da quelli accertati. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c.; i ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 142 c.d.s.
l'omessa indicazione nel verbale della presenza dei cartelli segnalatori della postazione di controllo non integra causa di nullità, perché la norma non prevede un obbligo di annotazione a pena di nullità.
art. 4 d.l. n. 121 del 2002
richiamato come base dell'accertamento della violazione mediante dispositivo di rilevazione a distanza.
art. 2697 c.c.
invocato dai ricorrenti in tema di riparto dell'onere probatorio, ma la Corte ritiene ammissibile la prova dell'effettiva presenza dei cartelli da parte dell'amministrazione.
art. 2699 c.c.
richiamato dai ricorrenti a sostegno dell'efficacia probatoria del verbale, ritenuta non ostativa alla prova in giudizio di circostanze ulteriori non incompatibili con quanto accertato.
art. 2700 c.c.
richiamato dai ricorrenti per sostenere il limite dell'efficacia fidefacente del verbale; la Corte esclude che tale efficacia impedisca la prova della presenza della segnaletica.
art. 115 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti per contestare la valutazione della prova documentale offerta dal comune.
art. 360-bis c.p.c.
usato come base per dichiarare l'inammissibilità del ricorso, in presenza di questione già risolta in senso conforme dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002
richiamato per disporre il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a verbale per eccesso di velocità accertato con strumenti di rilevazione a distanza, la mancata menzione nel verbale della presenza dei cartelli di presegnalazione non comporta nullità se la legge non prevede espressamente tale sanzione.
- L'efficacia fidefacente del verbale copre i fatti attestati dall'agente, ma non impedisce all'amministrazione di provare in giudizio circostanze ulteriori o complementari, come l'effettiva presenza della segnaletica, quando tale circostanza sia contestata dall'opponente.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c. quando censura una questione già risolta dalla giurisprudenza di legittimità in modo conforme alla decisione impugnata.
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