Sentenza n. 6516/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l’esclusione dalla procedura speciale di reclutamento per il mancato superamento della prova delle trazioni alla sbarra
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante contestava la sentenza del TAR e l’esclusione dalla procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario dei Vigili del fuoco, conseguente al mancato superamento, per la seconda volta, della prova di capacità operativa prevista dal Modulo 1, lett. D, consistente nell’esecuzione di due trazioni complete alla sbarra. In occasione della prima prova, il 18 ottobre 2023, il candidato aveva subito una distrazione del bicipite destro; il TAR aveva disposto cautelarmente la rinnovazione della prova, nuovamente non superata il 10 aprile 2024 a seguito di un ulteriore infortunio alla spalla sinistra e alla colonna cervicale. L’appellante deduceva l’illogicità, irragionevolezza e ingiustizia della lex specialis, nella parte in cui prevedeva che l’infortunio occorso durante l’esecuzione della prova determinasse il mancato superamento della prova stessa; invocava la causa di forza maggiore, la violazione dell’art. 97 Cost., del bando e dell’art. 3 l. 241/1990 per difetto di motivazione. Sosteneva inoltre che il possesso del certificato di idoneità sportiva agonistica, necessario per essere ammesso alla prova rinnovata, attestasse la propria idoneità fisica e che il TAR avesse pronunciato ultrapetita, valutando la sua generale idoneità alle mansioni di Vigile del fuoco anziché la sussistenza dei presupposti per la ripetizione della prova.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha chiarito che il certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica è requisito propedeutico all’ammissione alle prove di efficienza fisica, ma non è sufficiente a dimostrare l’idoneità all’impiego di Vigile del fuoco, che deve essere accertata mediante il superamento delle prove previste dal bando. Ha ritenuto applicabile l’orientamento secondo cui la causa di forza maggiore deve essere esclusa quando il candidato, già ammesso a ripetere la prova dopo un precedente infortunio, non superi nuovamente la medesima prova a causa di un ulteriore impedimento fisico: la convergenza dei due esiti negativi dimostra la carente forma fisica rispetto allo specifico esercizio e non integra un evento eccezionale, imprevedibile e assoluto. È stata ritenuta legittima l’applicazione della lex specialis, che prevedeva espressamente che l’interruzione o il mancato superamento di una parte del modulo, anche per infortunio occorso durante la prova, comportasse il mancato superamento del modulo e della prova complessiva. È stata esclusa anche l’ultrapetizione, poiché il TAR aveva valutato soltanto la legittimità dell’esclusione dalla specifica procedura, senza formulare un generale giudizio di inidoneità del candidato a svolgere le mansioni di Vigile del fuoco. Un’ulteriore ripetizione della prova sarebbe stata comunque incompatibile con la par condicio degli altri concorrenti. Spese compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 8 del bando di reclutamento
la non ammissione del candidato al suddetto accertamento e la conseguente esclusione dalla procedura di reclutamento
Il certificato di idoneità sportiva agonistica è necessario per l’ammissione alle prove di accertamento dell’efficienza fisica, ma non è sufficiente a dimostrare il superamento delle prove o l’idoneità all’impiego.
Allegato C del bando di reclutamento
l’interruzione dell’esecuzione di uno dei quattro moduli costituenti la prova, ovvero la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, anche in conseguenza di infortunio occorso durante l’esecuzione della prova stessa determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso
La lex specialis attribuisce efficacia escludente anche all’infortunio verificatosi durante l’esecuzione della prova, senza prevedere una rinnovazione automatica della prova.
art. 97 Cost.
buon andamento della Pubblica Amministrazione
La dedotta violazione del principio di buon andamento non è stata ravvisata, poiché l’esclusione è stata applicata secondo la disciplina del bando e in coerenza con la par condicio dei concorrenti.
art. 3 l. 241/1990
Il vizio di difetto di motivazione è stato escluso, essendo l’esclusione fondata sulle previsioni della lex specialis e sul mancato superamento della medesima prova in due occasioni.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è stata richiamata quale fondamento dell’oscuramento delle generalità dell’appellante.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
La norma è stata richiamata, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, per disporre l’oscuramento dei dati identificativi della parte.
Massime di principio
- Nelle procedure selettive per l’accesso al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, il certificato di idoneità sportiva agonistica costituisce requisito necessario per l’ammissione alle prove fisiche, ma non sostituisce il superamento delle prove di capacità operativa né dimostra, da solo, l’idoneità all’impiego.
- Quando la lex specialis prevede espressamente che l’infortunio occorso durante l’esecuzione di una prova fisica determini il mancato superamento del modulo e della prova complessiva, tale previsione può legittimamente trovare applicazione anche se l’infortunio è indipendente dalla volontà del candidato.
- La causa di forza maggiore, connotata da imprevedibilità e assoluta eccezionalità, non ricorre quando il candidato, già ammesso a ripetere una prova fisica dopo un precedente infortunio, non superi nuovamente la medesima prova per un ulteriore impedimento fisico: la reiterazione dell’esito negativo può dimostrare la carente forma fisica specifica richiesta dalla procedura.
- La rinnovazione della prova disposta in precedenza non attribuisce al candidato un diritto a ripetere indefinitamente la stessa prova; un’ulteriore ripetizione può essere esclusa anche per salvaguardare la par condicio degli altri concorrenti.
- Non integra ultrapetizione la valutazione giudiziale della rilevanza di reiterati infortuni ai fini della legittimità dell’esclusione dalla specifica procedura, quando tale valutazione non si traduca in un generale accertamento di inidoneità del candidato a ricoprire il posto.
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