Cassazione Penale, Sentenza n. 30188/2023 del 12/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma della responsabilità per reati in materia di stupefacenti (e, per Di Carlo, anche per danneggiamento e violazione della legge sulle armi). De Rosa ha censurato l'applicazione dell'aumento di pena per recidiva, ritenendone carente la motivazione e il collegamento con la nuova condotta. Di Giacomo ha contestato la valutazione probatoria basata su intercettazioni equivoche e il fatto che solo due sequestri siano stati effettuati rispetto a venti episodi contestati; inoltre ha contestato la responsabilità per il capo C7 (detenzione in concorso) per mancanza di elementi oggettivi. Di Carlo ha denunciato la scarsa attendibilità degli indizi per il danneggiamento e il possesso dell'arma (riconducendo l'auto vista alle generalità della madre senza targa), nonché l'affidamento su materiale intercettivo equivoco per le cessioni A2 e A3. Spada ha dedotto la mancata identificazione della voce femminile nelle intercettazioni, l'assenza di sequestri a suo carico, l'insufficiente prova per il capo C6 e la generica, contraddittoria motivazione dei giudici di merito, nonostante il Tribunale del Riesame avesse escluso la gravità indiziaria per un episodio.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha confermato la validità della motivazione delle decisioni di merito (prima istanza e Corte d'appello). Per De Rosa è stato ritenuto legittimo l'aumento per recidiva sulla base dei precedenti specifici e della personalità negativa. Per Di Giacomo la Corte ha ritenuto non censurabile in sede di legittimità la valutazione delle intercettazioni, qualificate come questione di fatto, e ha ritenuto coerente il collegamento tra le conversazioni e il ritrovamento dello stupefacente nel furgone (capo C7). Per Di Carlo la Corte ha ritenuto convincenti gli elementi indiziari convergenti (videofilmati, tempistica, intercettazioni che collegano il ricorrente ad altri danneggiamenti e all'uso dell'arma) e ha rigettato le censure sui singoli elementi (assenza di targa, mancata prova diretta del possesso dell'arma). Anche le censure sulle cessioni A2/A3 sono state ritenute infondate in ragione del contenuto delle captazioni e dei riscontri. Per Spada la sentenza ha valorizzato il quadro complessivo delle intercettazioni, delle osservazioni di polizia giudiziaria e dei riscontri (sequestri collegati ad incontri) per ritenere la sua partecipazione provata. Conseguentemente i ricorrenti sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della cassa.
Norme richiamate
art. 606, comma 4, lett. e) codice di procedura penale
art 606, comma 4 lett e)/cod proc pen
La Corte si è richiamata a tale norma nel sindacare i motivi di ricorso sulla motivazione; ha ritenuto che i vizi dedotti non configurassero una manifesta illogicità o contraddittorietà idonea a fondare la cassazione, essendo molte questioni di fatto rimesse alla valutazione del giudice di merito
legge sulle armi (normativa penale in materia di armi)
La sentenza conferma che l'accertamento del possesso e dell'uso di un'arma può fondarsi su elementi indiziari convergenti (intercettazioni, dichiarazioni, comportamenti e contesto), purché la motivazione sia logica e non manifestamente illogica
principio giurisprudenziale della doppia conforme
La Corte ha applicato il principio secondo cui le decisioni di primo grado e di appello che risultino conformi formano un unico corpo motivazionale, circostanza che restringe il sindacato di legittimità e rende difficoltosa la riesamina critica delle valutazioni di merito se non per vizi manifesti
Massime di principio
- Le contestazioni sulla valutazione delle intercettazioni costituiscono, di regola, questioni di fatto riservate al giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo quando la motivazione sia manifestamente illogica o contraddittoria
- Elementi indiziari e circostanziali (videoriprese, tempistiche, lessico criptico nelle intercettazioni, riscontri successivi come sequestri) possono, se convergenti e motivati, fondare la responsabilità anche in assenza di prova diretta per ogni singolo episodio
- L'applicazione dell'aumento per recidiva richiede una motivazione che dimostri la rilevanza dei precedenti rispetto alla nuova condotta; la valutazione del giudice di merito è ampiamente discrezionale se adeguatamente motivata
- La mancata identificazione assoluta di una voce intercettata può essere compensata da elementi di riscontro contestuali (comportamenti, utilizzazione di utenze, dichiarazioni di terzi, spostamenti) purché il giudice espliciti il nesso logico
- La nozione di manifestità del vizio è soggetta a standard elevati: non è sufficiente prospettare una lettura alternativa dei fatti, occorre dimostrare che la motivazione è priva di senso o contraddittoria in modo evidente
- Quando ricorrono sentenze conformi di primo grado e appello (doppia conforme), la Cassazione tende a considerare il complesso motivazionale nel suo insieme, limitando il sindacato alle ipotesi di carenza o manifesta illogicità della motivazione
- Per contestare efficacemente una condanna fondata su elementi indiziari, è utile per il difensore individuare e documentare specifiche incongruenze logiche o omissioni nella motivazione che siano manifeste e non semplicemente prospettare interpretazioni alternative
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