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Sentenza

Sentenza n. 547/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento quanto al ricorso n. 1232 del 2025: per quanto riguarda il ricorso introduttivo, - dell’atto n. 6968-2025 prot. n. 2025-461403 del 30 settembre 2025 del Direttore Generale della Regione Liguria “Aggiudicazione della procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108, comma 2, lettera b) D.Lgs. n. 36/2023, avente ad oggetto il servizio di Supporto tecnico, gestionale, ambientale e giuridico al RUP (Project Management Consulting), dell’Ufficio di Direzione Lavori e del Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai fini della realizzazione della fase B della nuova Diga foranea del Porto di Genova a favore del RTP costituendo tra la BTP Infrastrutture S.p.A. (capogruppo mandataria) - Rogedil S.r.l. - Thetis s.p.a. - Seacon S.r.l. – INTERPROGETTI S.r.l. (mandanti) per un importo complessivo di €. 12.622.985,02=, IVA ed altri oneri esclusi -CIG: B6F3EADA66”; - dei relativi allegati tra i quali tutti i verbali delle sedute pubbliche e riservate (verbale del 26/06/2025; verbale dell’08/07/2025; verbale del 09/07/2025; verbale del 21/07/2025; verbale del 23/07/2025; verbale del 29/07/2025; verbale del 06/08/2025; verbale del 07/08/2025; verbale del 28/08/2025; verbale del 29/08/2025 e del 17/09/2025); - della nota Prot. 2025-0465600 del 02/10/2025 della Regione Liguria con la quale è stata comunicata ai concorrenti l’aggiudicazione della procedura di gara avente ad oggetto “Procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 D.Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento del servizio di Supporto tecnico, gestionale, ambientale e giuridico al RUP (Project Management Consulting), dell’Ufficio di Direzione Lavori e del Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai fini della realizzazione della fase B della nuova Diga foranea del Porto di Genova -CIG: B6F3EADA66 – comunicazione aggiudicazione ed ostensione documentazione presentata”; - nei limiti dell’interesse, della suddetta nota del 2.10.2025 nella parte in cui si dovesse ritenere che, laddove è stata omessa la trasmissione della documentazione relativa al soccorso istruttorio del RTI BTP Infrastrutture S.p.A. e delle note Prot. 2025- 0413909 del 29/08/2025 (con cui il RTP è stato invitato a fornire tutte le giustificazioni del caso per i servizi offerti e dettagliati nel file denominato “Dettaglio prezzi unitari”, utili a consentire la verifica della congruità dell’offerta, ai sensi dell’art. 110, del D.Lgs. n. 36/2023 e contestualmente di inserire nel fascicolo FVOE la documentazione a comprova dei requisiti di ordine speciale) e Prot-2025-0433821 del 12/09/2025 (con cui sono state richieste al RTP alcune integrazioni, rispetto a quanto già inviato ed acquisito agli atti, con Prot-2025-0424242 del 05/09/2025) nonostante si affermi che “Al seguente link, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 36, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, si trasmette a tutti i partecipanti la documentazione tecnica, economica e le giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta in forma integrale, ad eccezione di parte dell’offerta tecnica presentata dall’operatore Rina Consulting, in quanto coperta da segreti tecnici e commerciali ai sensi dell’art. 35, comma 4 D.lgs. n. 36/2023 come da motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, resa in sede di gara, https://deposito.regione.liguria.it/access/yAidg5xNkFauYCLPLD9aTZSVhFDcbPer la parte amministrativa stiamo procedendo ad oscurare gli indirizzi di residenza e a togliere le carte di identità allegate ad alcuni documenti firmati digitalmente. Tutti i verbali delle sedute pubbliche e riservate relative al procedimento in argomento sono allegati al Decreto di aggiudicazione 6968/2025” non è stata accolta integralmente l’istanza di accesso formulata dal RTP Rina Consulting S.p.A. del 30/09/2025. - di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente ancorché non conosciuto; nonché per l’accertamento: - del diritto a conseguire l’aggiudicazione della procedura di gara in favore delle società ricorrenti, con conseguente stipula del contratto con il raggruppamento costituendo con Rina Consulting S.p.A., Artelia Italia S.p.A., Artelia SAS, PricewaterhouseCoopers Business Services S.r.l. e S.J.S. Engineering S.r.l.; e per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato e conseguente subentro del raggruppamento costituendo ricorrente nel contratto medesimo; nonché per la condanna dell’Amministrazione, qualora venga stabilito di mantenere in vita il contratto eventualmente stipulato e negato il subentro, all’integrale risarcimento del danno che potrà emergere in corso di causa e, in particolare, nel mancato utile e nel danno curriculare; nonché per la condanna della Regione Liguria ad ostendere la documentazione relativa al soccorso istruttorio del RTP BTP Infrastrutture S.p.A. e quella non ancora resa disponibile sopra indicata ex art. 116 c.p.a.; nonché con istanza istruttoria, ai sensi degli artt. 64 e 65 c.p.a. affinché alla stazione appaltante sia ordinata la produzione in giudizio della documentazione sopra indicata. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da BTP Infrastrutture s.p.a. il 6 marzo 2026, per l’annullamento, in parte qua, dei verbali delle sedute pubbliche e riservate allegati al provvedimento di aggiudicazione n. 6968 del 30.9.2025 (verbale del 26.6.2025; verbale dell’8.7.2025; verbale del 9.7.2025; verbale del 21.7.2025; verbale del 23.7.2025; verbale del 29.7.2025; verbale del 6.8.2025; verbale del 7.8.2025; verbale del 28.8.2025; verbale del 29.8.2025 e del 17.9.2025), nelle parti nelle quali il RTP RINA è stato ammesso o non è stato escluso e/o la cui offerta è stata assoggettata a valutazione ed attribuzione di punteggio. Quanto al ricorso n. 229 del 2026: per l’annullamento del Decreto n. 1 (prot. Prot. n. D_2026_1) del 13 gennaio 2026 del Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera dell’Autostrada A10, depositato nel iudizio R.G. 8831/2025 dinanzi al Consiglio di Stato il 15 gennaio 2026 e notificato il 22 gennaio 2026, avente ad oggetto “P. 3062 - Nuova Diga Foranea di Genova FASE B – nomina del soggetto attuatore\stazione appaltante per la fase esecutiva dell’intervento relativo alla realizzazione della FaseB della Nuova Diga Foranea di Genova”

Giustizia amministrativa202501232

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione della procedura aperta al raggruppamento BTP Infrastrutture, i relativi verbali e la comunicazione di aggiudicazione; inoltre, il decreto commissariale di nomina della Regione Liguria quale soggetto attuatore per la fase esecutiva dell’intervento

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il raggruppamento Rina Consulting, classificatosi secondo, ha impugnato l’aggiudicazione della gara al raggruppamento BTP Infrastrutture, chiedendone l’annullamento, l’aggiudicazione in proprio favore, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il subentro oppure, in subordine, il risarcimento del danno. Ha dedotto: l’erronea interpretazione della lex specialis sul requisito della conoscenza della lingua inglese, che a suo dire avrebbe dovuto sussistere in capo a ciascun componente del gruppo di lavoro; l’assenza, nei servizi indicati dall’aggiudicataria, di esperienze effettivamente riconducibili al Project Management Consulting; il mancato rispetto della quota minima di esecuzione da parte della mandataria; la valutazione di opere non collaudate; la configurabilità di un grave illecito professionale; l’omessa dichiarazione dei soggetti rilevanti ai sensi dell’art. 94, commi 3 e 4, del d.lgs. 36/2023 e dell’organigramma previsto dall’allegato II.12; l’inadeguatezza del rapporto giuridico tra alcuni componenti del gruppo di lavoro e il raggruppamento; l’erronea attribuzione dei punteggi relativi a vari criteri tecnici. Ha inoltre lamentato la mancata ostensione integrale di documenti relativi al soccorso istruttorio e alla verifica dell’anomalia. Con il ricorso n. 229/2026 ha impugnato il decreto commissariale che nominava la Regione quale soggetto attuatore per la fase esecutiva, prospettandone la nullità o illegittimità ove interpretato come modifica retroattiva dell’incarico alla Regione oppure come revoca o riduzione dell’oggetto del servizio posto a gara. L’aggiudicataria BTP Infrastrutture ha proposto ricorso incidentale contro l’ammissione e la valutazione dell’offerta Rina, nonché in subordine contro il relativo punteggio.

La decisione

I due ricorsi sono stati riuniti per connessione. Il ricorso principale n. 1232/2025 è stato respinto, salvo il motivo sull’accesso, per il quale è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, poiché la documentazione richiesta risultava successivamente ostesa e tale circostanza non era stata contestata. Il TAR ha ritenuto che la lex specialis riferisse la conoscenza della lingua inglese al gruppo di lavoro nel suo complesso e non imponesse uno specifico livello linguistico individuale; in ogni caso, l’aggiudicataria aveva indicato la conoscenza della lingua inglese per ciascun componente. Ha escluso che i servizi di Salerno e Civitavecchia fossero estranei al PMC, rilevando la presenza di attività di supporto tecnico e amministrativo al RUP ulteriori rispetto alla mera direzione lavori. La qualificazione delle esperienze pregresse e l’attribuzione dei punteggi sono state ricondotte alla discrezionalità tecnica della commissione, non superata da errori manifesti, travisamenti o irragionevolezza. La censura sulla quota di esecuzione della mandataria è stata ritenuta non adeguatamente circostanziata e comunque contraddetta dall’indicazione di una quota pari al 40%, conforme al disciplinare. La valutazione delle opere presentate non è risultata inattendibile neppure considerando soltanto quelle collaudate; la dichiarazione espressa circa la mancata collaudazione di alcune opere escludeva inoltre la prospettata natura fuorviante delle informazioni. Le contestazioni sulla verifica dei requisiti sono state dichiarate inammissibili per genericità, non indicando quale requisito fosse carente; nel merito, l’amministrazione aveva verificato positivamente i requisiti tramite FVOE. Le omissioni dichiarative non erano previste dal disciplinare a pena di esclusione e non comportavano automatismo espulsivo; risultava inoltre verificato il possesso dei requisiti dei soggetti indicati e attivato il soccorso istruttorio per l’organigramma. I due componenti del gruppo di lavoro erano legati al raggruppamento da contratti quadro. Anche le censure sui punteggi sono state respinte, non emergendo manifesta illogicità, arbitrarietà o travisamento. Il ricorso incidentale dell’aggiudicataria è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, conseguente al rigetto del ricorso principale. Il ricorso n. 229/2026 è stato dichiarato improcedibile perché, non potendo ottenere l’aggiudicazione, Rina non conservava un interesse attuale a contestare gli atti successivi relativi alla fase esecutiva. La ricorrente è stata condannata alle spese: euro 6.000 in favore della Regione, euro 6.000 in favore dell’aggiudicataria ed euro 4.000 in favore del Commissario straordinario, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    Disciplina la procedura aperta nella quale è stata indetta la gara.

  • art. 108, comma 2, lett. b), d.lgs. 36/2023

    Individua il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa utilizzato per l’aggiudicazione.

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    Richiamato per la verifica della congruità dell’offerta nell’ambito del procedimento di anomalia.

  • art. 114, comma 3, d.lgs. 36/2023

    Utilizzato per distinguere le attività di mero controllo della direzione lavori dalle ulteriori prestazioni di supporto tecnico e amministrativo al RUP.

  • art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. 36/2023

    La prospettata configurabilità del grave illecito professionale è stata esclusa, poiché l’offerente aveva dichiarato che alcune opere non erano ancora collaudate.

  • art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023

    Richiamato con riguardo ai soggetti per i quali la ricorrente lamentava l’omessa dichiarazione; la relativa omissione non comportava automatica esclusione in assenza di una previsione espulsiva della lex specialis e di una concreta causa ostativa.

  • art. 35 d.lgs. 36/2023

    Richiamato in materia di accesso alla documentazione di gara e di tutela dei segreti tecnici e commerciali.

  • art. 36 d.lgs. 36/2023

    Richiamato per l’ostensione della documentazione di gara ai concorrenti.

  • art. 24 l. 241/1990

    Richiamato quale base della domanda di accesso alla documentazione non inizialmente ostesa.

  • art. 64 c.p.a.

    Richiamato per l’istanza istruttoria volta all’acquisizione della documentazione.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato per i poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 116 c.p.a.

    Richiamato per la domanda giudiziale di accesso ai documenti.

  • art. 120 c.p.a.

    Applicato quale rito speciale in materia di procedure di affidamento.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis riferisce un requisito linguistico al gruppo di lavoro nel suo complesso e non prescrive un livello individuale determinato, non è legittima l’esclusione dell’offerta per la mancata dimostrazione del requisito in capo a ciascun componente, soprattutto se l’operatore ha comunque indicato la conoscenza della lingua per tutti i componenti.
  • La riconduzione delle esperienze pregresse dell’offerente alla categoria di servizi richiesta dalla lex specialis costituisce valutazione tecnico-discrezionale della commissione ed è sindacabile soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento dei fatti o altri errori evidenti; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione sulla base di una diversa opinabilità.
  • Le omissioni dichiarative relative ai soggetti rilevanti ai fini dei requisiti di partecipazione non determinano automaticamente l’esclusione quando la lex specialis non le preveda espressamente a pena di esclusione; occorre una valutazione concreta della stazione appaltante sull’esistenza di una causa ostativa, anche mediante soccorso istruttorio ove la carenza abbia natura formale.
  • Una censura contro la verifica dei requisiti dell’aggiudicatario è inammissibile per genericità se non indica quale specifico requisito sarebbe carente, soprattutto quando il provvedimento di aggiudicazione attesta l’avvenuta verifica positiva tramite la piattaforma FVOE.
  • Il rigetto del ricorso principale proposto dal secondo classificato determina il sopravvenuto difetto di interesse dell’aggiudicatario alla coltivazione del ricorso incidentale volto a contestare l’ammissione o la valutazione dell’offerta del ricorrente principale.
  • La sopravvenuta impossibilità di conseguire l’aggiudicazione fa venir meno l’interesse a impugnare gli atti successivi relativi alla fase esecutiva della commessa, con conseguente improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialisCause di esclusioneGrave illecito professionaleSoccorso istruttorio
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblicaSoccorso istruttorioSopravvenuta carenza di interesse

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