Ordinanza n. 1717/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della Sentenza n. 13775/2025 - resa nel giudizio iscritto al n. 6/2022 e pubblicata il 14/7/2025 - pronunciata, a seguito dell’udienza di smaltimento, da questo TAR Lazio - Sez. V Quater sul ricorso n. 6/2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio n. 13775/2025, limitatamente all’omessa distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Nel giudizio originario il ricorrente aveva chiesto l’annullamento del provvedimento con cui era stato annullato nel sistema L-VIS un visto di ingresso per lavoro, nonché del provvedimento della Questura di Salerno che aveva dichiarato improcedibile l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La sentenza n. 13775/2025 aveva condannato il MAECI alla rifusione delle spese di lite, ma il relativo dispositivo aveva omesso di disporre la distrazione delle somme in favore del difensore, nonostante la richiesta di attribuzione delle spese e competenze alla legale dichiaratasi antistataria. È stata quindi proposta istanza di correzione dell’errore materiale ai sensi dell’art. 86 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza di correzione. Ha ritenuto che l’omessa distrazione delle spese in favore del difensore antistatario costituisse un mero errore materiale e non un vizio di omessa pronuncia da far valere mediante impugnazione, poiché la correzione non comporta un ulteriore esercizio del potere giurisdizionale sulla liquidazione delle spese. Il dispositivo della sentenza n. 13775/2025 deve essere integrato precisando che tutte le somme liquidate a carico dell’amministrazione soccombente, comprese quelle relative agli accessori, sono distratte in favore della legale del ricorrente dichiaratasi antistataria. Nessuna spesa è stata liquidata per il procedimento di correzione, ritenuto di carattere sostanzialmente amministrativo. È stata inoltre ordinata l’annotazione della correzione ai sensi dell’art. 86, comma 3, c.p.a. e l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 86, comma 2, c.p.a.
Visto l'art. 86, comma 2 cpa.
La disposizione consente la correzione degli errori materiali contenuti nei provvedimenti giurisdizionali; nel caso concreto è stata utilizzata per integrare il dispositivo con la distrazione delle spese liquidate in favore del difensore antistatario.
art. 86, comma 3, c.p.a.
Ordina alla Segreteria l'effettuazione delle annotazioni di cui all'art. 86, comma 3 cpa.
Impone le annotazioni conseguenti alla correzione del provvedimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
Sono richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L’omessa distrazione delle spese processuali in favore del difensore che abbia dichiarato di anticiparle può essere qualificata come errore materiale correggibile ai sensi dell’art. 86 c.p.a., quando la condanna alle spese sia già stata pronunciata e la distrazione risulti richiesta nel giudizio.
- La correzione dell’omessa distrazione delle spese non integra un vizio di omessa pronuncia da far valere mediante impugnazione, se si limita a rendere esplicita una conseguenza accessoria della condanna alle spese già disposta e non richiede un nuovo esercizio della funzione giurisdizionale sul merito della liquidazione.
- Il procedimento di correzione dell’errore materiale ex art. 86 c.p.a. ha carattere sostanzialmente amministrativo; pertanto, in assenza di una diversa statuizione, non occorre provvedere sulle spese del relativo procedimento.
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