Sentenza del 09/04/2018 n. 1552 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Delega - Contestazione circa la firma apposta - Procedura di verificazione - Esula - Scrittura privata - Querela di falso - Necessità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello è stato respinto perché la procedura di verificazione non era applicabile al caso concreto: il documento non costituiva una scrittura privata e, comunque, alle commissioni tributarie non era riconosciuto il potere di svolgere tale verificazione. Secondo la decisione, la contestazione dell'autenticità della sottoscrizione avrebbe dovuto essere proposta mediante querela di falso.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente chiedeva la riforma della sentenza sostenendo di aver contestato in primo grado che la firma apposta sul documento appartenesse al capo dell'Ufficio controlli e che l'Ufficio non avesse fornito prova dell'autenticità della sottoscrizione. Aveva inoltre chiesto alla Commissione tributaria di esercitare i poteri istruttori previsti dall'art. 7 del d.lgs. 546/1992, mediante la procedura di verificazione prevista dall'art. 216 c.p.c.
Norme richiamate
Art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La disposizione attribuisce alle commissioni tributarie poteri istruttori, ma tali poteri non comprendono, secondo la decisione, l'espletamento della procedura di verificazione della scrittura prevista dall'art. 216 c.p.c.
Art. 216 c.p.c.
La procedura di verificazione riguarda l'autenticità di una scrittura privata disconosciuta. Non è stata ritenuta applicabile al documento oggetto della controversia, in quanto qualificato come non privato.
Querela di falso
Quando la contestazione riguarda l'autenticità o la provenienza di una sottoscrizione apposta su un atto avente natura diversa dalla scrittura privata, lo strumento processuale indicato è la querela di falso.
Massime di principio
- La contestazione della provenienza di una firma deve essere collegata alla natura giuridica del documento: la verificazione ex art. 216 c.p.c. riguarda la scrittura privata, mentre per contestare la falsità di un atto assistito da fede privilegiata occorre, in linea generale, la querela di falso.
- I poteri istruttori del giudice tributario non consentono automaticamente di utilizzare ogni procedimento previsto dal codice di procedura civile; occorre verificare che lo strumento sia compatibile con la natura dell'atto e con i poteri attribuiti dalla legge.
- La mera contestazione della firma o la richiesta generica di accertamenti non sostituisce la proposizione dello specifico rimedio processuale richiesto per contestare l'autenticità di un atto pubblico o equiparato.
- Prima di scegliere il rimedio, è essenziale qualificare il documento: scrittura privata, atto pubblico o atto amministrativo. Da tale qualificazione dipendono sia l'onere probatorio sia lo strumento processuale utilizzabile.
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