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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20236/2024 del 22/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Palermo per fatti contestati agli artt. 73 e 74 DPR 309/90 e art. 61-bis c.p. Il ricorrente ha dedotto otto motivi: (1) incompetenza territoriale ed inefficacia della misura adottata per presunta incompetenza del Gip che aveva convalidato il fermo (richiamo agli artt. 390 e 391 c.p.p. e art. 27 c.p.p.); (2) mancata motivazione sulla competenza territoriale; (3) mancato deposito in cancelleria di una videoripresa ritenuta unica fonte indiziaria e violazione degli obblighi di deposito ex artt. 291 e 309 c.p.p.; (4) incompetenza della Direzione Distrettuale Antimafia (art. 5 D.L. 367/1991); (5) travisamento della prova per assenza di atti di indagine a fondamento; (6) carenza di elementi per la configurazione dei reati di cui agli artt. 73 e 74 DPR 309/90 e mancanza di prova del contenuto degli imballaggi; (7) insufficienza della motivazione circa il concorso di persone e mancanza dell'apporto causale individuale (art. 110 c.p.); (8) mancanza della concreta e attuale esigenza cautelare (art. 274 c.p.p.), assenza di adeguata motivazione su pericolo di fuga e di reiterazione e mancata considerazione di misure meno afflittive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili o manifestamente infondati i primi quattro motivi nella parte in cui impugnavano questioni di diritto già non sindacabili in cassazione sulla base della giurisprudenza (Sez. U. Salzano e successive). Ha respinto la censura sul mancato deposito della videoripresa, affermando che non v'è obbligo di trasmettere al riesame tutto il fascicolo né i supporti informatici quando gli esiti sono riportati nella relazione di polizia giudiziaria; in ogni caso la difesa non ha fornito la prova processuale della trasmissione del video. Ha ritenuto infondate le doglianze sul merito (mancanza di indizi per associatione e per i reati contestati), confermando che il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato la sussistenza di un quadro indiziario serio fondato su intercettazioni, monitoraggio delle navi, condotte anomale, trasferimento e recupero di colli e ritrovamento di stupefacente. Ha considerato inammissibili o meramente rivalutative le censure sul concorso e sulle esigenze cautelari. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.p.

    Individua il giudice competente per la convalida dell'arresto o del fermo in base al luogo in cui l'arresto/fermo è stato eseguito; la Corte ricorda la distinzione tra competenza alla convalida e competenza territoriale per l'adozione di misure cautelari

  • art. 391 c.p.p. comma 5

    Regola l'applicazione di misure dal giudice della convalida; la giurisprudenza (Sez. U.) ha chiarito che tale potere ha natura provvisoria/di urgenza e non determina una competenza cautelare esclusiva e derogatoria

  • art. 27 c.p.p.

    Regola l'efficacia provvisoria dell'ordinanza del giudice della convalida quando competente diverso dal giudice che procede; non produce una 'invalidità derivata' automatica del successivo provvedimento del giudice competente

  • art. 291 c.p.p.

    Disciplina il deposito di atti e supporti in cancelleria; la Corte ha rilevato che l'art. 309 comma 5 fa riferimento agli atti già depositati ex art. 291

  • art. 309 c.p.p.

    Prevede l'obbligo di trasmissione al Tribunale del riesame degli atti selezionati dal P.M. a sostegno della richiesta cautelare; la Corte precisa che l'obbligo riguarda gli atti effettivamente depositati e che il P.M. non è tenuto a trasmettere tutti i supporti se gli esiti sono raffigurati in relazione di polizia

  • art. 73 DPR 309/90

    Fattispecie di traffico internazionale di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari dedotti dal giudice di merito erano adeguati a sostenere l'accusa in sede cautelare

  • art. 74 DPR 309/90

    Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la Corte ha ritenuto che il compendio indiziario (intercettazioni, modalità operative, organizzazione e consistenza del carico) fosse idoneo a fondare la sussistenza dei gravi indizi e la presunzione relativa di partecipazione associativa

  • art. 61-bis c.p.

    Aggravante per reati commessi in relazione a specifiche qualifiche o ruoli; citata come parte dell'imputazione iniziale

  • art. 5 D.L. 367/1991 (conv. L. 8/1992)

    Attribuisce competenze alla Direzione Distrettuale Antimafia; la Corte ha ritenuto che la questione di competenza non fosse rimediabile con il ricorso per cassazione e che la difesa avesse mezzi procedurali diversi (es. art. 54-quater) per sollevarla

  • art. 274 c.p.p.

    Regola la motivazione delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, reiterazione, inquinamento probatorio); la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale del riesame sulle esigenze cautelari e ha escluso che le censure fossero idonee a sostituire una rivalutazione di merito

  • art. 275 c.p.p.

    Contiene la presunzione relativa in tema di associazione per delinquere in materia di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che la presunzione fosse applicabile dato il quadro indiziario ricostruito dal giudice di merito

  • art. 606 c.p.p.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibili alcune doglianze perché attengono a questioni di diritto non sindacabili nella forma dedotta o perché costituiscono valutazioni meramente rivalutative

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede l'obbligo del ricorrente di sostenere le spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha applicato condannando il ricorrente alle spese

Massime di principio

  • La competenza del giudice che convalida l'arresto/fermo (art. 390 c.p.p.) è distinta dalla competenza territoriale per l'emissione di misure cautelari: il provvedimento di convalida può avere efficacia provvisoria ma non determina automaticamente l'invalidità delle misure adottate dal giudice territorialmente competente
  • Le misure disposte dal giudice della convalida ai sensi dell'art. 391 comma 5 c.p.p. hanno natura provvisoria/di urgenza e non istituiscono una competenza cautelare esclusiva o permanente
  • Non sempre è obbligatorio depositare in cancelleria i supporti audiovisivi al riesame: se gli esiti investigativi sono adeguatamente riportati nella relazione o nell'annotazione di polizia giudiziaria, il P.M. può trasmettere quegli atti riassuntivi senza inviare tutti i supporti
  • Se la difesa contesta la mancata produzione di un atto processuale (es. videoripresa), deve allegare e, se necessario, provare la concretà del fatto processuale (art. 187 c.p.p.), non può limitarsi ad affermazioni generiche
  • In sede di cassazione non è consentito trasformare censure di motivazione in una richiesta di rivalutazione integrale del compendio probatorio: i rilievi che implicano una diversa lettura del materiale probatorio sono inammissibili se non indicano specifici errori logico-giuridici nella motivazione
  • Per i reati associativi e per il traffico di stupefacenti, il giudice può desumere l'esistenza di un sodalizio e la partecipazione anche da elementi indiziari compositi (modalità operative ripetute, organizzazione, ruoli, mezzi e provincia della condotta), purché la motivazione colleghi logicamente tali elementi alla conclusione cautelare
  • Le esigenze cautelari (pericolo di fuga e reiterazione) devono essere motivate concretamente ma possono fondarsi anche su elementi prognostici desunti dalle modalità e dalla gravità della condotta; l'assenza di prove definitive non esclude la possibilità di misura cautelare se sussistono gravi indizi

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