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Sentenza

Sentenza del 09/03/2018 n. 5772 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi alla maggiore ICI dovuta per gli anni 2001-2004, contestando la mancata notifica o comunicazione dell'atto di attribuzione della rendita catastale, l'insufficiente motivazione degli avvisi e l'erroneità della rendita determinata dall'Ufficio tecnico erariale. In Cassazione ha dedotto, da un lato, la violazione dell'obbligo di motivazione per mancata allegazione o riproduzione dell'atto di classamento e, dall'altro, l'omessa pronuncia sulla contestazione della correttezza della rendita.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità: nell'ambito della procedura DOCFA, l'avviso può essere motivato senza allegare o riprodurre l'atto di classamento quando la rendita si basa sugli elementi di fatto forniti dal contribuente e la differenza rispetto alla rendita proposta dipende da una valutazione tecnica. La ricorrente avrebbe dovuto precisare le ragioni della differenza tra rendita proposta e rendita attribuita. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché l'omessa pronuncia avrebbe dovuto essere denunciata come violazione dell'art. 112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, e non ai sensi dei nn. 3 e 5. La società è stata inoltre condannata a pagare al Comune di Pomezia 5.000 euro per spese del giudizio di legittimità, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • L. n. 342 del 2000, art. 74

    In particolare, il comma 3

    La disposizione disciplina gli effetti della conoscenza dell'atto di attribuzione o modificazione della rendita catastale ai fini della determinazione dell'imposta. Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto applicabile la regola secondo cui non era necessaria una separata notifica o comunicazione della rendita, considerato il procedimento DOCFA avviato dalla contribuente.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2-bis

    L'atto di attribuzione della rendita deve consentire la conoscenza degli elementi posti a base della pretesa

    L'obbligo di motivazione dell'avviso è rispettato quando la rendita catastale deriva da dati di fatto forniti dal contribuente nell'ambito della procedura DOCFA e la differenza rispetto alla rendita proposta dipende da una valutazione tecnica. Se invece la rendita si fonda su elementi di fatto diversi da quelli indicati dal contribuente, l'avviso deve allegare o riprodurre l'atto di classamento.

  • D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, convertito nella L. 24 marzo 1993, n. 75

    La norma costituisce, insieme al D.M. n. 701 del 1994, il fondamento della procedura DOCFA per la proposta e l'attribuzione della rendita catastale.

  • D.M. 19 aprile 1994, n. 701

    Disciplina la procedura DOCFA, nella quale il contribuente fornisce gli elementi tecnici e di fatto necessari all'accatastamento e alla proposta di rendita.

  • Art. 366 c.p.c.

    Impone al ricorso per cassazione specificità e chiarezza nell'indicazione dei fatti e delle ragioni di censura. La mancata precisazione delle ragioni della discrasia tra rendita proposta e attribuita ha determinato l'inammissibilità del primo motivo.

  • Art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte. L'omessa pronuncia costituisce un vizio processuale da far valere con il corretto motivo di ricorso per cassazione.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il corretto parametro per denunciare in Cassazione l'omessa pronuncia su una domanda, eccezione o istanza, quale violazione dell'art. 112 c.p.c.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a rendite catastali attribuite tramite DOCFA, l'avviso di liquidazione o accertamento può essere sufficientemente motivato anche senza allegare l'atto di classamento, se la rendita si fonda sugli elementi di fatto dichiarati dal contribuente e la differenza dipende da una valutazione tecnica.
  • Se l'amministrazione catastale utilizza elementi di fatto diversi o ulteriori rispetto a quelli forniti dal contribuente, l'avviso deve invece allegare o riprodurre l'atto di classamento, così da consentire una difesa effettiva.
  • Chi contesta la motivazione dell'avviso deve indicare con precisione la differenza tra la rendita proposta e quella attribuita e spiegare perché tale differenza non sia meramente valutativa.
  • La contestazione della correttezza della rendita catastale riguarda l'atto catastale e deve essere proposta nei confronti dell'amministrazione competente, non soltanto nei confronti dell'ente impositore o del concessionario della riscossione.
  • In Cassazione, l'omessa pronuncia del giudice di merito deve essere denunciata come violazione dell'art. 112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, e non mediante i motivi relativi alla violazione di legge sostanziale o all'insufficiente motivazione.
  • La mancata specificità dei motivi di ricorso o l'errata qualificazione del vizio processuale comportano l'inammissibilità della censura, anche se la questione sostanziale potrebbe astrattamente essere fondata.

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