Ordinanza n. 55/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'annullamento A) quanto al ricorso introduttivo: previa sospensione dell’efficacia, dell’Ordinanza di demolizione n.69 del 14.10.24 prot. 1173380 emessa dal Comune di Palermo; B) quanto al ricorso incidentale: - della Concessione edilizia in sanatoria definita ex art. 28 L.R. Sicilia 16/2016, prot. 884073 del 07/10/2020 rilasciata ai signori Bollino/Giammona; - della Agibilità AREG/0060144 del 26/01/2021; - nonché di ogni atto presupposto e connesso (eventuale accertamento di compatibilità paesaggistica, pareri, nulla osta, determinazioni istruttorie).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di demolizione e riduzione in pristino delle opere edilizie
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti principali hanno impugnato l'ordinanza di demolizione n. 69 del 14 ottobre 2024, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Nel corso del giudizio il Comune ha adottato un provvedimento in autotutela sull'ordine di demolizione; per tale ragione i ricorrenti hanno chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere del ricorso principale e hanno sostenuto l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso incidentale. Il controinteressato, costituitosi in giudizio, ha proposto ricorso incidentale contro la concessione edilizia in sanatoria rilasciata ai proprietari delle opere, contro il certificato di agibilità e contro gli ulteriori atti presupposti e connessi, deducendo che tali atti erano stati conosciuti soltanto dopo la proposizione del ricorso principale. Il controinteressato ha sostenuto l'autonoma scrutinabilità del ricorso incidentale anche indipendentemente dall'annullamento in autotutela dell'ordine di demolizione. La fase definita dall'ordinanza era limitata alla domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha rilevato che il provvedimento comunale di autotutela sull'ordine di demolizione non definisce in via definitiva la posizione di vantaggio oggetto di tutela, poiché il Comune si è riservato ulteriori valutazioni all'esito dell'istruttoria sulla sussistenza dei presupposti di regolarità, anzitutto con riferimento alla sanatoria edilizia. Nonostante ciò, allo stato sono venute meno le esigenze cautelari dei ricorrenti principali e non sussistono quindi i presupposti per concedere la sospensione richiesta. Il TAR ha espressamente lasciato impregiudicata ogni valutazione sulle questioni processuali e di merito, comprese quelle relative al ricorso incidentale e alla sorte del ricorso principale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il giudice ha escluso, allo stato, la sussistenza delle esigenze cautelari necessarie per concedere la sospensione.
art. 28 L.R. Sicilia 16/2016
È richiamato quale base normativa della concessione edilizia in sanatoria impugnata in via incidentale; l'ordinanza non ne esamina nel merito la legittimità.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione di un provvedimento comunale in autotutela sull'atto impugnato non determina necessariamente la definitiva cessazione della posizione sostanziale controversa quando l'amministrazione si riserva ulteriori valutazioni all'esito dell'istruttoria.
- La sospensione cautelare non può essere concessa quando, pur in presenza di un provvedimento comunale non definitivamente satisfattivo, siano comunque venute meno allo stato le esigenze cautelari della parte ricorrente.
- In un'ordinanza cautelare il giudice può respingere la domanda di sospensione lasciando impregiudicate le questioni di rito e di merito relative sia al ricorso principale sia al ricorso incidentale.
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