Sentenza n. 2419/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del parere paesaggistico sulla domanda di terzo condono edilizio e contestuale ordine di rimessione in pristino
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Soprintendenza di Messina, nell'ambito di una domanda di sanatoria presentata ai sensi dell'art. 32 della l. n. 326/2003, ha espresso parere negativo sulle opere abusive e ha ordinato la rimessione in pristino entro novanta giorni. Con il primo motivo ha dedotto la formazione del silenzio-assenso sul nulla-osta paesaggistico, sostenendo che il successivo diniego avrebbe natura di atto di autotutela illegittimo per mancanza dei presupposti dell'art. 21-nonies l. n. 241/1990, oltre che per violazione delle garanzie partecipative e dei principi di imparzialità e buon andamento. Con il secondo motivo ha lamentato l'omessa comunicazione di avvio del procedimento e del preavviso di rigetto, nonché la violazione del contraddittorio procedimentale. Con il terzo motivo ha contestato il difetto di istruttoria e di motivazione, il travisamento dei fatti, l'illogicità, la disparità di trattamento e la violazione dei principi di proporzionalità ed economicità, sostenendo che il diniego e la circolare regionale presupposta avessero escluso automaticamente la condonabilità per la sola presenza del vincolo paesaggistico, senza verificare se si trattasse di vincolo assoluto o relativo e senza accertare la concreta situazione vincolistica dell'area.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo assorbente la censura di difetto di istruttoria. Ha ricordato che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, il terzo condono in Sicilia è soggetto ai limiti dell'art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, sicché la presenza di un vincolo paesaggistico, anche relativo, può ostacolare la sanatoria, salvo il ricorrere congiunto delle condizioni previste dalla disciplina: anteriorità dell'opera rispetto al vincolo, conformità urbanistica, limitata rilevanza dell'intervento e parere favorevole dell'autorità preposta al vincolo. Tuttavia, prima di applicare tale disciplina, l'amministrazione deve accertare puntualmente l'esistenza, la fonte, la tipologia e la decorrenza del vincolo. Nel caso concreto, dagli atti non emergeva adeguata dimostrazione dell'effettiva sussistenza di un vincolo sull'area, né della sua natura e risalenza; l'amministrazione aveva fatto riferimento in modo generico al quadro normativo, senza una specifica istruttoria tecnica e senza confrontarsi adeguatamente con l'allegazione del ricorrente relativa all'assenza di vincoli. Il difetto istruttorio ha quindi superato la prova di resistenza e ha imposto l'annullamento del diniego. Sono state assorbite le ulteriori censure, incluse quelle sulla formazione del silenzio-assenso e sulla partecipazione procedimentale. È stato inoltre annullato, quale atto consequenziale, l'ordine di rimessione in pristino: nel procedimento di sanatoria straordinaria, il parere della Soprintendenza ha natura endoprocedimentale e l'organo consultivo non dispone dei poteri ripristinatori e repressivi di cui all'art. 167, commi 1-3, d.lgs. n. 42/2004. L'amministrazione conserva il potere di riesaminare la domanda mediante nuova e completa istruttoria e dovrà motivare puntualmente sulla fonte e decorrenza dell'eventuale vincolo, sulla disciplina applicabile e sulle ragioni dell'accoglimento o del rigetto. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 24 l.r. Sicilia n. 15/2004
Dalla «data di entrata in vigore della presente legge è consentita la presentazione dell’istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni».
La disposizione regionale recepisce in Sicilia il terzo condono previsto dall'art. 32 del d.l. n. 269/2003 nella sua integralità, compresi i limiti sostanziali alla sanatoria.
art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito in l. n. 326/2003
Le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli (...) a tutela (...) dei beni ambientali e paesistici (...) qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Nel terzo condono il vincolo paesaggistico, anche relativo, può avere carattere ostativo; la sanatoria è possibile soltanto quando ricorrano congiuntamente le condizioni individuate dalla giurisprudenza.
art. 32 l. n. 47/1985
La disciplina del condono edilizio richiede il parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo nei casi previsti dalla legge.
art. 33 l. n. 47/1985
È richiamato nel quadro della disciplina delle condizioni di applicabilità della sanatoria edilizia.
art. 32-33 l. n. 47/1985, come recepiti dall'art. 23 l.r. Sicilia n. 37/1985
La disciplina regionale del primo condono non può prevalere sui limiti statali sopravvenuti e recepiti per il terzo condono dall'art. 24 l.r. n. 15/2004.
art. 21-nonies l. n. 241/1990
È stato invocato dal ricorrente per sostenere che il diniego tardivo avrebbe dovuto rispettare i presupposti dell'annullamento d'ufficio; la questione è stata assorbita.
art. 7 l. n. 241/1990
È stato invocato in relazione all'omessa comunicazione di avvio del procedimento; la censura è stata assorbita.
art. 146 d.lgs. n. 42/2004
È richiamato in relazione al procedimento di autorizzazione e valutazione paesaggistica; il provvedimento della Soprintendenza deve comunque fondarsi su un'istruttoria concreta circa il vincolo.
art. 167, commi 1-3, d.lgs. n. 42/2004
Nel procedimento di sanatoria straordinaria l'ente preposto alla tutela paesaggistica, il cui parere è endoprocedimentale, non dispone dei poteri ripristinatori e repressivi previsti da tale disposizione.
art. 3 l. n. 241/1990
La rinnovata decisione amministrativa deve indicare in modo puntuale e non stereotipato la fonte del vincolo, la relativa datazione, la disciplina applicabile e le ragioni dell'accoglimento o del rigetto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito la base normativa per l'oscuramento dei dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, ai fini della tutela dei dati personali della parte.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo al terzo condono edilizio in Sicilia, l'amministrazione non può fondare il diniego sulla mera affermazione dell'esistenza di un vincolo paesaggistico: deve previamente accertare e motivare in modo puntuale la fonte, la natura, la decorrenza e l'effettiva incidenza del vincolo sull'area e sull'opera.
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, il terzo condono edilizio in Sicilia è soggetto al limite statale dell'art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, applicabile anche ai vincoli paesaggistici relativi; la sanatoria può essere valutata favorevolmente solo se ricorrono congiuntamente le condizioni previste dalla disciplina statale.
- La natura vincolata del potere esercitato non esonera l'amministrazione dall'obbligo di svolgere una completa istruttoria sui presupposti di fatto del vincolo e di darne conto nella motivazione; il difetto di tale accertamento comporta l'illegittimità del diniego.
- Nel giudizio amministrativo, quando il privato contesta specificamente l'esistenza o la tipologia del vincolo e l'amministrazione non produce elementi tecnici idonei a dimostrarle, grava sull'amministrazione l'onere di provare il presupposto oggettivo su cui fonda il diniego.
- Nel procedimento di sanatoria straordinaria, il parere della Soprintendenza ha natura endoprocedimentale e l'organo di tutela paesaggistica non può contestualmente adottare un ordine di rimessione in pristino fondato sul proprio parere negativo, non disponendo dei relativi poteri ripristinatori nell'ambito di tale procedimento.
- L'annullamento per difetto di istruttoria non comporta il riconoscimento della condonabilità dell'opera: l'amministrazione conserva il potere di riesaminare la domanda, purché proceda a una nuova istruttoria completa e adotti una motivazione puntuale.
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