Sentenza del 24/11/2016 n. 23984 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha contestato l'accertamento con cui l'Agenzia aveva assoggettato a imposizione italiana i redditi prodotti in Francia, sostenendo di averli già dichiarati e tassati in Francia. Secondo la ricorrente, l'art. 17 della Convenzione Italia-Francia attribuiva in via esclusiva alla Francia il potere impositivo sui redditi degli artisti e impediva quindi la tassazione italiana. Ha inoltre dedotto che la questione non fosse stata specificamente devoluta in appello e che, in ogni caso, dovessero prevalere le disposizioni convenzionali sulle norme interne del TUIR. L'Agenzia, con ricorso incidentale, ha contestato l'annullamento delle sanzioni disposto dalla CTR.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della contribuente sia quello incidentale dell'Agenzia. Ha stabilito che l'art. 17 della Convenzione Italia-Francia non attribuisce alla Francia una potestà impositiva esclusiva, poiché non utilizza l'espressione "soltanto"; pertanto, i redditi dell'artista potevano essere tassati anche in Italia, secondo il principio della tassazione concorrente. La doppia imposizione doveva essere eliminata mediante il riconoscimento del credito d'imposta previsto dalla Convenzione e dalla normativa interna applicabile. È stato ritenuto legittimo anche l'esame della questione da parte della CTR, poiché l'Agenzia aveva riproposto in appello le ragioni della pretesa tributaria. Sono state invece confermate l'esclusione delle sanzioni, per obiettiva incertezza interpretativa e buona fede della contribuente, e la compensazione delle spese. La contribuente principale deve versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 17 della Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni, ratificata con legge 7 gennaio 1992, n. 20
I redditi sono imponibili in detto altro Stato
La disposizione consente la tassazione nello Stato in cui l'artista svolge la propria attività, ma non stabilisce che tale tassazione sia esclusiva. L'assenza dell'espressione "soltanto" implica la possibilità di una potestà impositiva concorrente dello Stato di residenza.
Art. 24 della Convenzione Italia-Francia
Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Francia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito... può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito
La norma conferma che l'Italia può includere nella propria base imponibile i redditi imponibili in Francia, salvo che una disposizione convenzionale attribuisca espressamente potestà esclusiva alla Francia. La doppia imposizione viene gestita tramite il credito d'imposta.
Articoli 1, 2, 3 e 165 del TUIR, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Il principio del reddito mondiale assoggetta a imposizione in Italia, per i residenti, anche i redditi prodotti all'estero. Il credito d'imposta previsto dall'art. 165 opera per evitare la doppia imposizione, ma le norme interne cedono il passo alle disposizioni diverse contenute nelle convenzioni internazionali.
Art. 75 del D.P.R. n. 600 del 1973
Nell'applicazione delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi sono fatti salvi gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia
Gli accordi internazionali contro le doppie imposizioni prevalgono sulle disposizioni interne incompatibili.
Art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992
Il ricorso in appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione
Nel processo tributario l'onere di specificità è assolto anche quando l'Amministrazione ripropone in appello le ragioni già poste a fondamento dell'avviso e del ricorso di primo grado, considerato il carattere devolutivo pieno dell'appello.
Art. 329 c.p.c.
La norma è stata invocata dalla contribuente in relazione alla formazione del giudicato interno, ma la Corte ha escluso la violazione poiché la questione era stata riproposta dall'Agenzia in appello.
Art. 31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969
L'interpretazione delle convenzioni internazionali deve partire dal significato ordinario del testo; il ricorso a elementi ulteriori è ammesso soprattutto per confermare o chiarire il significato letterale.
Art. 117, comma 1, Costituzione
La legislazione nazionale deve rispettare gli obblighi internazionali; le convenzioni contro le doppie imposizioni, una volta ratificate ed eseguite, prevalgono sulle norme interne incompatibili.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso principale, il ricorrente è tenuto al versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Per un residente fiscale italiano, i redditi prodotti all'estero sono normalmente inclusi nella dichiarazione italiana secondo il principio del reddito mondiale, anche se sono già stati tassati nello Stato estero.
- Quando esiste una convenzione contro le doppie imposizioni, occorre esaminare il testo specifico della convenzione: l'utilizzo dell'espressione "soltanto" o di formule equivalenti indica normalmente una potestà impositiva esclusiva, mentre la sua omissione può indicare una potestà concorrente.
- Se la potestà impositiva è concorrente, il reddito deve essere dichiarato in Italia e l'imposta pagata all'estero può essere recuperata mediante il credito d'imposta, nei limiti e alle condizioni previste dalla convenzione e dalla normativa nazionale.
- Le convenzioni internazionali prevalgono sulle norme interne incompatibili; tuttavia, le norme interne sul reddito mondiale e sul credito d'imposta continuano ad applicarsi quando la convenzione non prevede una disciplina diversa.
- Nel processo tributario d'appello, la riproposizione delle ragioni già sostenute in primo grado può essere sufficiente a devolvere nuovamente la questione al giudice, anche senza una formulazione completamente nuova.
- L'assenza di sanzioni non significa che il tributo non sia dovuto: in presenza di obiettiva incertezza normativa e buona fede del contribuente, può essere confermata la pretesa fiscale ma annullata la sanzione.
- Le circolari dell'Amministrazione finanziaria non hanno valore normativo, ma possono contribuire a dimostrare la buona fede e l'obiettiva incertezza interpretativa del contribuente.
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