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Sentenza

Sentenza del 11/05/2017 n. 11694 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che l'iscrizione catastale dei fabbricati fosse sufficiente, di per sé, a renderli soggetti all'ICI, anche prima dell'ultimazione dei lavori. Ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli articoli 2 e 5 del D.Lgs. n. 504 del 1992, contestando la decisione della Commissione tributaria regionale, che aveva ritenuto dovuta la maggiore imposta soltanto dalla data di ultimazione dei fabbricati, ossia dal 5 luglio 2004.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Comune e confermato la decisione favorevole al Consorzio. Ha chiarito che l'accatastamento costituisce normalmente presupposto sufficiente per l'assoggettamento all'ICI, ma che ciò vale soltanto per un accatastamento reale, idoneo a esprimere una rendita e una capacità contributiva autonoma. L'accatastamento nella categoria fittizia F/3, relativa alle unità in corso di costruzione, non costituisce invece presupposto sufficiente per tassare il fabbricato, poiché è privo di rendita e non evidenzia una capacità contributiva distinta da quella dell'area edificabile. In tale situazione può essere tassata soltanto l'area edificatoria, secondo il valore previsto dall'articolo 5, comma 6, del D.Lgs. n. 504 del 1992. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per l'oggettiva incertezza della fattispecie.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a

    “Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano”; “il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato”.

    La qualifica di fabbricato tassabile deriva dall'iscrizione catastale o dall'obbligo di iscrizione. Tuttavia, l'accatastamento deve essere effettivo e idoneo a esprimere una rendita; il classamento fittizio F/3 non è sufficiente. Ultimazione dei lavori o utilizzazione anticipata operano come criteri sussidiari soprattutto quando manca un accatastamento reale.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5

    La base imponibile del fabbricato deve essere determinabile in relazione alla rendita catastale. Il classamento F/3, essendo privo di rendita, non consente di tassare autonomamente il fabbricato in corso di costruzione.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 6

    Durante la fase di costruzione, quando il fabbricato è accatastato in categoria F/3, può essere tassata l'area edificabile, determinandone il valore senza considerare il valore del fabbricato in corso d'opera.

Massime di principio

  • L'iscrizione catastale non è sempre sufficiente per applicare l'imposta: occorre distinguere tra accatastamento reale, con rendita, e accatastamento fittizio o provvisorio, come quello in categoria F/3.
  • Un fabbricato ancora in corso di costruzione e censito in F/3 non manifesta, ai fini dell'ICI, una capacità contributiva autonoma rispetto all'area edificabile; pertanto l'imposizione deve riguardare l'area e non il fabbricato come se fosse ultimato.
  • L'ultimazione dei lavori o l'utilizzazione anticipata assumono rilievo per la tassazione quando il fabbricato non è ancora accatastato in modo reale oppure quando tali circostanze dimostrano che l'immobile doveva essere accatastato.
  • In caso di contrasto tra la situazione materiale dell'immobile e la formalità catastale, il giudice deve verificare la natura effettiva del classamento e la presenza di una concreta base imponibile, senza attribuire automaticamente rilevanza a ogni iscrizione catastale.
  • Il Comune può contestare l'appropriatezza del classamento, ma non può fondare la tassazione autonoma del fabbricato esclusivamente su un accatastamento F/3 privo di rendita.

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