Sentenza n. 563/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento della Prefettura di Cuneo Prot. n. -OMISSIS-, emesso il -OMISSIS-, con il quale è stato disposto il rigetto definitivo della pratica di emersione dal lavoro irregolare in favore del cittadino extracomunitario -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di rigetto definitivo della pratica di emersione dal lavoro irregolare
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui la Prefettura di Cuneo aveva respinto definitivamente la pratica di emersione dal lavoro irregolare. L'Amministrazione ha eccepito preliminarmente l'irricevibilità del ricorso per tardività, sostenendo che il provvedimento era stato notificato il 28 marzo 2022, mediante PEC indirizzata al datore di lavoro, e che il ricorso era stato notificato soltanto nel luglio 2022, oltre il termine decadenziale per l'impugnazione. Il ricorrente aveva indicato nel ricorso quale data di conoscenza del provvedimento il 3 maggio 2022, ma non ha contestato l'eccezione di tardività né fornito prova idonea a superare la documentazione prodotta dall'Amministrazione. La domanda cautelare era già stata respinta per difetto del fumus boni iuris.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardiva impugnazione. Il Collegio ha ritenuto provato, sulla base della documentazione depositata dalla resistente, che il provvedimento fosse stato notificato il 28 marzo 2022 alla PEC indicata, con ulteriore precisazione dell'avvenuta notificazione alle parti mediante raccomandata A/R agli indirizzi risultanti dalla piattaforma SPI. Poiché il ricorrente non ha contestato specificamente tale circostanza e non ha dimostrato che la conoscenza del provvedimento fosse avvenuta soltanto il 3 maggio 2022, il termine decadenziale doveva decorrere dalla notificazione del 28 marzo 2022. Il TAR ha richiamato il principio secondo cui la non contestazione riguarda i fatti, ma non esonera il giudice dalla valutazione dei documenti e delle questioni giuridiche. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell'esito meramente processuale della controversia.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento tra le disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento tra le disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 64, comma 2, c.p.a.
Richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per affermare che il principio di non contestazione riguarda le situazioni di fatto e non sostituisce la valutazione giudiziale dei documenti e delle argomentazioni.
art. 115 c.p.c.
Il principio di non contestazione dispensa dalla prova dei fatti specificamente non contestati, ma non si estende ai documenti prodotti né alle questioni di diritto e alle argomentazioni difensive, che devono essere valutati dal giudice.
Massime di principio
- Il principio di non contestazione opera esclusivamente rispetto ai fatti storici specificamente allegati e non contestati; non riguarda i documenti prodotti, le argomentazioni difensive o le questioni giuridiche, che restano soggetti alla valutazione motivata del giudice.
- Quando l'Amministrazione eccepisce tempestivamente la tardività dell'impugnazione e produce documentazione attestante la notificazione o la piena conoscenza dell'atto, il ricorrente deve contestare specificamente tale circostanza e fornire elementi idonei a dimostrare una diversa decorrenza del termine decadenziale.
- In assenza di contestazione specifica e di prova contraria, la notificazione documentata del provvedimento costituisce il momento rilevante per la decorrenza del termine di impugnazione; il ricorso proposto oltre tale termine deve essere dichiarato irricevibile.
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