Cassazione Penale, Sentenza n. 20929/2022 del 27/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che confermava condanne per peculato: capo a) (Testoni e Serafino) - originariamente qualificato come concussione - e capo h) (Testoni e Persano). I ricorrenti contestavano, tra l'altro, la motivazione d'appello (presunta carenza argomentativa), l'ammissione e la utilizzabilità dell'incidente probatorio, il rigetto della richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore, la valutazione e l'attendibilità di dichiarazioni e riconoscimenti (compresi riscontri individualizzanti come l'auto "Alfa grigia"), la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, e la negata concessione di attenuanti.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati diversi motivi processuali proposti da Testoni (primi tre motivi) e ha respinto i ricorsi di Persano relativi alla sua posizione. Tuttavia ha accolto, nei limiti indicati, i ricorsi di Testoni e Serafino relativi al capo a): la sentenza è stata annullata con rinvio rispetto al capo a) affinché la Corte di appello riesamini il quadro probatorio (in particolare il tema del riscontro individualizzante rappresentato dall'autovettura). Quanto al capo h) la sentenza è stata invece ritenuta corretta e le condanne di Testoni e Persano confermate. In sintesi: parziale accoglimento per i ricorrenti (annullamento e rinvio sul capo a per Testoni e Serafino); rigetto/infondatezza per i ricorsi riguardanti il capo h) e per il ricorso di Persano; rimangono quindi in piedi le condanne per il capo h).
Norme richiamate
art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.
art. 420 ter, comma 5, cod. proc. pen.
Regola il legittimo impedimento del difensore per impegno professionale in altro processo: va tempestivamente prospettato e documentato; il giudice deve valutare comparativamente la prevalenza dell'impegno e la possibilità di sostituzione. La Corte ha confermato l'interpretazione restrittiva richiedendo prova dell'assoluta impossibilità di sostituzione.
art. 102, cod. proc. pen.
Attribuisce al difensore la nomina del sostituto; la mancata nomina non può essere attribuita all'assistito per giustificare il rinvio.
art. 392, lett. a), cod. proc. pen.
art. 392, lett. a), cod. proc. pen.
Individua uno dei presupposti per l'incidente probatorio (rischio di impossibilità di ripetizione della prova); la Corte ha ritenuto che l'uso dell'incidente probatorio debba essere giustificato dal rischio effettivo di dispersione o impossibilità della prova.
art. 210, cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'assunzione di dichiarazioni (qui: del danneggiato/parte offesa). Le dichiarazioni così acquisite hanno rilievo ma richiedono riscontri esterni per fondare una condanna.
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede che le dichiarazioni di un chiamante in correità richiedano convergenti e individualizzanti riscontri esterni; la Corte ha richiamato la necessità che i riscontri colleghino specificamente il fatto all'imputato e non siano verifiche tautologiche.
art. 238-bis, cod. proc. pen.
art. 238 bis cod. proc. pen.
Norma richiamata nel contesto dell'utilizzabilità delle dichiarazioni: può comportare esclusione della utilizzabilità di dichiarazioni in determinati casi, con effetti sul valore probatorio di testimonianze/attestazioni.
Massime di principio
- La Corte d'appello può integrare e richiamare la motivazione del primo grado: non è automaticamente nulla una sentenza d'appello che si collega per parti alla motivazione di primo grado, purché le risposte alle censure siano percepibili nel complesso argomentativo.
- Le istanze di rinvio per concomitante impegno del difensore richiedono prova stringente (tempestività, specificità dell'impegno, assenza di codifensore e impossibilità di nominare un sostituto): il rigetto è legittimo se tali requisiti non risultano dimostrati.
- Le decisioni che ammettono l'incidente probatorio sono soggette a limiti di impugnabilità e vige il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione: le censure procedurali su tale punto hanno frequente inefficacia in sede di cassazione.
- Per basare una condanna sulle dichiarazioni di un chiamante in correità (o su dichiarazioni della parte offesa acquisite in particolari modalità) è necessario disporre di riscontri esterni 'convergenti e individualizzanti' che colleghino in modo specifico l'imputato al fatto; riscontri generici o tautologici non sono sufficienti.
- Documenti di servizio o atti ufficiali che pongono questioni decisive (es. disponibilità/uso di un veicolo di servizio) possono creare dubbi tali da richiedere la rinnovazione dell'istruttoria; la presenza di documentazione ufficiale a discarico deve essere valutata con attenzione e, se significativa, può determinare annullamento e rinvio.
- Una cassazione parziale (accoglimento limitato di motivi) comporta generalmente annullamento con rinvio per il punto specifico e conferma degli altri capi non censurati o ritenuti fondati: occorre prepararsi alla riproposizione del giudizio di merito sul capo rimesso.
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