Cassazione Penale, Sentenza n. 15950/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 02/04/2025; unico motivo dedotto: inosservanza della legge penale per mancata declaratoria di estinzione per prescrizione di entrambi i reati contestati (due ipotesi di omessa dichiarazione dei redditi ex art. 5 d.lgs. n. 74/00, relative agli anni 2012 e 2013). Il ricorrente sostiene che sia decorso il termine decennale massimo e che non vi siano eventi rilevanti ai fini della sospensione del decorso prescrizionale. La Procura Generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato con riferimento al capo A) (riferito al fatto del 30.12.2013 relativo all'anno 2012) e inammissibile con riferimento al capo B) (fatto del 30.12.2014 relativo all'anno 2013). Per il capo A) la prescrizione era integralmente decorso alla data della sentenza impugnata (2/4/2025), essendosi estinta il 7/9/2024, tenuto conto del termine decennale decorrente dal 30/12/2013 e della sospensione del dibattimento di 252 giorni disposta su istanza della difesa (calcolata in giorni secondo il calendario comune). Per il capo B) il termine di prescrizione scadeva l'8/9/2025 (quindi non ancora maturato al 2/4/2025) e il motivo è stato dichiarato manifestamente infondato/inammissibile. Conseguentemente è stata dichiarata la prescrizione per il capo A) e, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. o, si è proceduto alla rideterminazione della pena per il capo B), ridotta a mesi otto di reclusione (pena base un anno ridotta per circostanze attenuanti già riconosciute). Confermata la sospensione condizionale della pena.
Norme richiamate
La norma punisce l'omessa dichiarazione dei redditi; la Corte interpreta che il termine di prescrizione per questo reato decorre dal 91° giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale.
art. 620, comma 1, lett. o (riferimento applicato per la rideterminazione della pena)
Applicata la regola che, se una delle imputazioni si estingue per prescrizione, occorre rideterminare la pena inflitta per le rimanenti imputazioni (adeguamento aritmetico della pena complessiva).
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 5599 del 25/10/2022 (Emili)
Principio applicato: nella determinazione della prescrizione, il periodo di sospensione del dibattimento disposto su istanza della difesa si calcola secondo il calendario comune in giorni (si considera il giorno dell'udienza rinviata).
Giurisprudenza: massime su decorrenza della prescrizione per omessa dichiarazione (es. Sez. 3, n. 36387 del 12/06/2019 e altre)
Costante giurisprudenza che il termine prescrizionale per l'omessa dichiarazione decorre dal 91° giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016 (Aiello)
Principio di autonomia delle singole imputazioni: in caso di condanna cumulativa, l'ammissibilità dell'impugnazione per un reato non estende il rapporto processuale agli altri reati per i quali i motivi sono inammissibili; ciò impedisce di rilevare la prescrizione dopo la sentenza di appello per i reati con giudicato parziale.
Massime di principio
- Per il reato di omessa dichiarazione dei redditi (art. 5 d.lgs. 74/2000) la prescrizione decorre dal 91° giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale.
- In presenza di sospensione del dibattimento disposta su istanza della difesa, i giorni di sospensione si computano secondo il calendario comune e si conteggia il giorno dell'udienza rinviata (non soltanto i mesi).
- Il termine massimo decennale va sempre verificato sommando eventuali periodi di sospensione: se la somma produce la scadenza antecedente rispetto alla data di decisione, il reato si estingue per prescrizione.
- In giudizi relativi a più capi di imputazione occorre valutare la prescrizione separatamente per ciascun capo: l'esito favorevole per un capo non si estende automaticamente agli altri.
- Quando una delle imputazioni si estingue per prescrizione, la pena complessiva deve essere rideterminata in favore dell'imputato per le rimanenti imputazioni (adeguamento della pena residua).
- Se il motivo di impugnazione è inammissibile per uno dei capi (giudicato parziale), non è possibile far valere la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello per quel capo.
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