Cassazione Civile, Ordinanza n. 30217/2025 del 16/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per l’anno 2012 emesso da un Comune. La contribuente ha sostenuto che il potere impositivo fosse decaduto o prescritto, deducendo in cassazione, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 2948 c.c. e dell’art. 1 della l. n. 296/2006. La sentenza impugnata aveva invece ritenuto tempestiva la notifica dell’atto impositivo, applicando il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione e valorizzando la data di consegna dell’atto all’ufficio postale (17.12.2017), entro il termine quinquennale riferito al tributo del 2012.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato l’unico motivo, affermando che, ai fini del rispetto del termine di decadenza del potere impositivo, rileva la data in cui l’ente impositore ha compiuto gli adempimenti necessari per la notifica dell’atto, e non la successiva data di conoscenza dell’atto da parte del contribuente. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione si applica anche agli atti tributari. Nulla è stato disposto sulle spese, non essendosi costituito l’intimato. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.
art. 2948 c.c.
È stato richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta prescrizione/decadenza del credito tributario, ma la Corte ha ritenuto infondato il rilievo.
art. 1 l. n. 296/2006
È stato richiamato dalla ricorrente in relazione ai termini dell’esercizio del potere impositivo.
art. 327, primo comma c.p.c.
È stato indicato quale termine semestrale per la notificazione dell’impugnazione, nel caso rispettato.
art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
È stato richiamato come norma di raccordo che rende applicabile il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. nel processo tributario.
art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973
È stato richiamato quale base normativa che consente l’applicazione del principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione anche agli atti tributari.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato richiamato per dare atto della debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato richiamato solo per il collegamento con l’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di notificazione degli atti impositivi tributari, ai fini del rispetto del termine di decadenza del potere impositivo, si applica il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione: per l’ente rileva la data in cui l’atto è consegnato al soggetto incaricato della notifica o comunque sono posti in essere gli adempimenti necessari alla notificazione.
- La natura recettizia dell’atto tributario non esclude l’applicazione della scissione soggettiva degli effetti della notificazione.
- Il rispetto del termine di decadenza va valutato guardando alla tempestività dell’attività notificatoria dell’ente, non alla data in cui il contribuente acquisisce effettiva conoscenza dell’atto.
- Quando l’intimato non si costituisce, il giudice può non provvedere sulle spese.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione, ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
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