Sentenza del 31/05/2016 n. 11318 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR della Liguria, che aveva ritenuto validi gli atti di recupero dei dazi doganali. La CTR aveva considerato applicabile un termine di prescrizione superiore a quello triennale quando la mancata contabilizzazione dei dazi fosse collegata a un fatto penalmente perseguibile, aveva escluso la violazione dell'art. 220, par. 2, lett. b), del codice doganale comunitario per mancanza di buona fede e di errore dell'autorità doganale, aveva ritenuto corretta l'applicazione della normativa comunitaria alle merci di provenienza cinese e aveva escluso la violazione del contraddittorio preventivo.
La decisione
Nel corso del giudizio la società e l'Agenzia delle dogane hanno concluso una transazione fiscale nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato dal Tribunale di Firenze. La Corte ha precisato che la transazione fiscale stipulata nell'ambito di un accordo di ristrutturazione non comporta automaticamente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere prevista per il concordato preventivo. Tuttavia, la transazione ha fatto venir meno l'interesse delle parti a ottenere una pronuncia sul merito. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le sentenze dei precedenti gradi non passate in giudicato sono state private di efficacia, senza formazione di un giudicato sostanziale sulla pretesa tributaria. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 43 del 1973, art. 84
termine triennale di prescrizione dell'azione di recupero dei dazi doganali
La CTR aveva ritenuto che il termine ordinario potesse essere superato quando la mancata contabilizzazione dei dazi dipendesse da un atto penalmente perseguibile e la notitia criminis fosse fondata e intervenuta entro tre anni dall'operazione doganale.
Regolamento CEE n. 2913 del 1992, codice doganale comunitario, art. 220, par. 2, lett. b)
art. 220, par. 2, lett. b)
La CTR aveva escluso l'applicazione della tutela prevista in caso di mancata contabilizzazione a posteriori, ritenendo insussistenti sia la buona fede dell'esportatore sia un errore dell'autorità doganale.
Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 7
La CTR aveva ritenuto rispettato il termine previsto per il contraddittorio successivo all'accesso o alla verifica fiscale.
R.D. n. 267 del 1942, art. 182-ter
La Corte ha distinto la transazione fiscale conclusa nell'ambito del concordato preventivo, per la quale la legge prevedeva espressamente la cessazione della materia del contendere, da quella conclusa nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti, per la quale tale effetto non era espressamente previsto.
R.D. n. 267 del 1942, art. 182-bis
La transazione fiscale inserita in un accordo di ristrutturazione dei debiti può comunque determinare il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, con conseguente inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Cassazione civile, Sezioni Unite, n. 368 del 2000 e Cassazione civile, sez. tributaria, n. 11176 del 2004
principio della sopravvenuta carenza di interesse
Quando, dopo la proposizione del ricorso, interviene un accordo che elimina l'interesse delle parti a una pronuncia sul merito, il giudizio può essere definito dichiarando l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Una transazione fiscale o un accordo successivo può rendere inutile la decisione sul merito della controversia: in tal caso il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Gli effetti processuali della transazione dipendono dalla procedura concorsuale nella quale è conclusa. Non si possono estendere automaticamente al caso dell'accordo di ristrutturazione gli effetti espressamente previsti dalla legge per il concordato preventivo.
- La dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non equivale a una decisione favorevole o sfavorevole sul merito della pretesa tributaria e non forma giudicato sostanziale su tale pretesa.
- Le pronunce dei precedenti gradi non ancora passate in giudicato possono perdere efficacia processuale quando il giudizio viene definito per sopravvenuta carenza di interesse.
- In assenza di richieste contrarie e quando la definizione del rapporto deriva da un accordo tra le parti, il giudice può compensare integralmente le spese di tutti i gradi di giudizio.
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