Cassazione Civile, Ordinanza n. 04860/2023 del 16/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce dal silenzio-rifiuto formatosi su una richiesta di rimborso del residuo credito IVA per l'anno 2000, chiesto sia per capitale sia per interessi da una società. In primo grado la domanda era stata accolta e in appello la decisione era stata confermata dalla CTR Campania. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo ha dedotto la nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell'art. 132 c.p.c., sostenendo che la CTR non avesse spiegato le ragioni del rigetto dell'appello e si fosse limitata a riprodurre la difesa della controparte, omettendo di esaminare elementi rilevanti; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 102 c.p.c. per mancata evocazione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che la ricorrente assumeva litisconsorte necessario in relazione alla domanda sugli interessi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile e comunque infondato: la motivazione della CTR è stata giudicata autonomamente intellegibile; l'eventuale sovrapposizione agli argomenti della parte vittoriosa non comporta, di per sé, nullità della sentenza; inoltre, la censura era carente di specificità per mancata trascrizione puntuale delle difese rilevanti e per difetto di una compiuta indicazione delle eccezioni o prove asseritamente trascurate. Il secondo motivo è stato reputato infondato perché la controversia riguardava il disconoscimento di una parte del credito IVA chiesto a rimborso per asserita mancata applicazione del pro-rata IVA, e in tale materia la legittimazione passiva spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate, quale ente impositore; non sussiste quindi violazione del contraddittorio per mancata chiamata dell'agente della riscossione. Le spese sono state poste a carico della ricorrente; è stato escluso l'ulteriore contributo unificato per l'amministrazione ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
La Corte ribadisce che la nullità della sentenza per motivazione apparente richiede una sostanziale inesistenza del percorso argomentativo; non basta una motivazione sintetica o la possibile sovrapposizione con le difese di parte se la decisione resta autonomamente intelligibile.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere una specifica esposizione dei fatti e delle censure, non essendo sufficiente la riproduzione indiscriminata degli atti difensivi senza puntuale indicazione delle parti rilevanti.
art. 102 c.p.c.
Non vi è litisconsorzio necessario dell'agente della riscossione quando la controversia concerne il riconoscimento o il disconoscimento di un credito IVA nei confronti dell'ente impositore; la legittimazione passiva resta esclusivamente dell'Agenzia delle Entrate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per le amministrazioni dello Stato ammesse alla prenotazione a debito.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
La disposizione è richiamata quale fonte della disciplina dell'ulteriore contributo unificato, ma nel caso concreto non opera per l'amministrazione statale ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- La denuncia di motivazione apparente è fondata solo se la sentenza è realmente priva di un percorso logico-intelligibile; non è sufficiente che la motivazione sia sintetica, stereotipata o in parte sovrapponibile alle difese della parte vittoriosa.
- Nel ricorso per cassazione il vizio di motivazione o l'omesso esame di fatti/prove richiede specificità: occorre indicare puntualmente quali elementi siano stati trascurati e riportarne il contenuto essenziale, non bastando un richiamo generico all'intero fascicolo difensivo.
- Nelle controversie sul rimborso di credito IVA e sul disconoscimento del credito per questioni inerenti al rapporto impositivo, la legittimazione passiva spetta all'ente impositore; l'agente della riscossione non è litisconsorte necessario se non risulta titolare della posizione sostanziale controversa.
- L'eccezione di violazione del contraddittorio per mancata partecipazione di un soggetto è infondata quando il rapporto processuale e la pretesa sostanziale riguardano esclusivamente un diverso soggetto legittimato passivo.
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