Cassazione Civile, Ordinanza n. 01910/2023 del 23/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di regolamento di confini e apposizione di termini tra due fondi confinanti. In primo grado era stata accolta la domanda di regolamento di confini proposta dal proprietario attore, mentre erano state rigettate la domanda di rilascio delle aree asseritamente occupate dalla controparte, la domanda di accertamento dell'estinzione per prescrizione ventennale della servitù di passaggio gravante a favore del fondo della convenuta, e la domanda riconvenzionale di estirpazione degli alberi piantati nella fascia di terreno oggetto di servitù. In appello, su impugnazione principale della convenuta e incidentale dell'attore, la sentenza di primo grado è stata riformata: è stato rigettato il regolamento di confini, è stato confermato il rigetto dell'estinzione della servitù ed è stata disposta l'estirpazione degli alberi. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: (1) violazione degli artt. 329, comma 2, e 346 c.p.c. e dell'art. 950 c.c., sostenendo che il capo sul regolamento di confini non fosse stato investito dall'appello principale; (2) violazione degli artt. 329, comma 2, e 346 c.p.c. e dell'art. 950 c.c., per avere la corte ritenuto coperto da giudicato il rigetto della domanda di rilascio delle aree occupate; (3) violazione degli artt. 950 e 832 c.c. sul mancato rilascio; (4) violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione agli artt. 1073 e 1074 c.c., per la valutazione di una testimonianza come prova dell'esercizio della servitù; (5) violazione degli artt. 1073 e 1074 c.c., per avere considerato come esercizio utile della servitù anche un uso diverso dallo scopo principale, negando così la prescrizione per non uso. La Corte ha rigettato il primo, il quarto e il quinto motivo, ha accolto il secondo motivo, ha dichiarato assorbito il terzo e ha cassato con rinvio alla Corte d'appello di Lecce per riesaminare, in coerenza con il capo pregiudiziale relativo al confine, il capo dipendente sul rilascio delle aree occupate.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato solo il secondo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il terzo, ha rigettato gli altri motivi e ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Lecce. In particolare, ha affermato che il rapporto tra regolamento di confini e domanda di rilascio delle aree occupate è di pregiudizialità-dipendenza e che, se la sentenza di appello ha ritenuto di dover ripristinare coerenza tra i capi, la strada corretta era quella dell'effetto espansivo interno ex art. 336, comma 1, c.p.c., non quella seguita dalla Corte territoriale. La domanda di rilascio dovrà quindi essere rivalutata dal giudice di rinvio. Restano ferme le statuizioni sfavorevoli al ricorrente sul regolamento di confini, sulla mancata estinzione della servitù e sull'estirpazione degli alberi, nei limiti in cui non sono state oggetto di accoglimento.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
indicazione del vizio denunciato nei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza
art. 329, comma 2, c.p.c.
richiamato in relazione alla formazione del giudicato interno e alla dedotta mancata impugnazione di un capo della sentenza
art. 346 c.p.c.
richiamato in relazione alla devoluzione in appello delle domande e delle eccezioni non riproposte
art. 950 c.c.
norma sul regolamento di confini, considerata nella valutazione della devoluzione dei capi di sentenza e del rapporto con la domanda di rilascio
art. 832 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di contenuto del diritto di proprietà e tutela del rilascio delle aree occupate
art. 336, comma 1, c.p.c.
indicato come la via corretta per ricondurre coerenza tra capo pregiudiziale e capo dipendente tramite effetto espansivo interno
art. 115 c.p.c.
la sua violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi, non quando valuta diversamente le prove offerte
artt. 1073 e 1074 c.c.
richiamati per stabilire se la servitù sia stata usata in modo idoneo a escludere la prescrizione per non uso ventennale
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, un capo di sentenza è validamente investito quando i motivi censurano in modo sostanziale la ratio della decisione, anche se non ne riproducono formalmente ogni passaggio argomentativo.
- Quando tra due domande esiste un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, la riforma del capo pregiudiziale impone di riesaminare il capo dipendente secondo il meccanismo dell'effetto espansivo interno, per evitare decisioni incoerenti.
- La domanda di rilascio delle aree asseritamente occupate è logicamente dipendente dall'esito del regolamento di confini: l'accoglimento o il rigetto della prima domanda condiziona, in linea di principio, l'accoglimento o il rigetto della seconda.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere dedotta per contestare il libero apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito; è invece necessario allegare l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri del giudice.
- Ai fini della prescrizione estintiva della servitù per non uso, l'"utilitas" della servitù va intesa in senso ampio: integra esercizio del diritto ogni uso strumentale, socialmente valutabile, che si immedesimi nel godimento del fondo dominante anche se diverso dalla modalità più tipica o principale di esercizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01893/2023 del 23/01/2023
- ordinanza_civile · 23 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01894/2023 del 23/01/2023
- ordinanza_civile · 23 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01895/2023 del 23/01/2023
- ordinanza_civile · 23 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01896/2023 del 23/01/2023
- ordinanza_civile · 23 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01897/2023 del 23/01/2023
- ordinanza_civile · 23 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01898/2023 del 23/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →