Cassazione Penale, Sentenza n. 4959/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti contestavano: 1) violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 192 e 533 c.p.p.) per mancato confronto con censure sull'utilizzo di elementi non acquisiti al processo e sulla incertezza della deposizione della persona offesa; 2) violazione di legge e travisamento della prova in relazione al delitto di falso (art. 483 c.p.) per mancanza di prova che Paolini avesse dichiarato di essere proprietario del mezzo e per l'insufficienza della scrittura del 22.4.2017; 3) vizio di motivazione e violazione dell'art. 133 c.p. sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche. Inoltre la difesa ha poi prodotto un motivo nuovo documentando la remissione della querela da parte della persona offesa e l'accettazione degli imputati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il motivo nuovo sulla remissione della querela e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Paolini e Jarmuszynska limitatamente al reato di appropriazione indebita (capo A), perché estinto per remissione di querela; ha condannato gli imputati al pagamento delle spese processuali. Quanto al resto, ha dichiarato il ricorso di Paolini inammissibile e ha confermato la responsabilità per il delitto di cui all'art. 483 c.p. nei confronti di Paolini; ha disposto il rinvio alla Corte di Appello di Perugia per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio esclusivamente in relazione al delitto residuo (art. 483). Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'affermazione di responsabilità è resa irrevocabile per i capi rimasti.
Norme richiamate
art. 192 c.p.p.
Norma richiamata in relazione ai requisiti della motivazione della sentenza e alla necessità che la Corte di appello si confronti con le censure difensive; la Cassazione valuta che omissioni o mancato esame di censure possono costituire vizio.
art. 533 c.p.p.
Richiamato in connessione ai vizi di motivazione e ai poteri della Corte di appello nel riesame; la Corte ha ritenuto che le valutazioni di merito sui documenti non siano censurabili in Cassazione salvo manifesta illogicità.
art. 483 c.p.
Delitto di falsità ideologica commessa dal privato nei confronti del pubblico ufficiale; la Corte ha ritenuto che ammissioni scritte e documentazione relativa alla cancellazione/rottamazione del veicolo costituiscano elemento idoneo a integrare il reato.
art. 133 c.p.
Norma sul trattamento sanzionatorio; la Corte ha richiamato il principio secondo cui, annullandosi una condanna principale, occorre rinviare per la rideterminazione della pena rispetto ai soli reati residui e riesaminare eventuali attenuanti/quantificazione della pena.
art. 23, comma 8, DL 137/2020
Norma procedurale richiamata per la trasmissione della requisitoria scritta del Pubblico Ministero alla Corte di Cassazione; qui è citata come procedimento seguito dal PG.
Massime di principio
- La remissione della querela, validamente formalizzata e accettata, estingue il reato perseguibile a querela e determina l'annullamento della condanna per quel capo.
- L'intervento di remissione della querela può essere dedotto anche in sede di ricorso in Cassazione come motivo nuovo e, se provato, produce estinzione del reato anche se la condanna è già passata in grado di merito.
- Se viene annullata la condanna per uno dei reati, il giudice di rinvio deve rideterminare la pena considerando solo i reati residui e adeguare il trattamento sanzionatorio, riesaminando l'eventuale concessione di attenuanti.
- La Corte di Cassazione sindaca restrittivamente le valutazioni di merito dei giudici di merito: non riforma le valutazioni probatorie se fondate e non manifestamente illogiche, ma interviene se la motivazione è carente, contraddittoria o omissiva rispetto alle censure rilevanti.
- Per i reati di falsità verso il pubblico ufficiale (es. art. 483 c.p.) ammissioni scritte dell'imputato e documentazione ufficiale concernente gli atti compiuti possono costituire prova idonea a integrare il reato.
- Le censure relative alla motivazione (artt. 192 e 533 c.p.p.) impongono che la Corte di appello affronti e risponda in modo specifico alle doglianze difensive; l'omissione può costituire motivo di cassazione.
- In presenza di pluralità di capi, l'estinzione di uno per remissione di querela non incide automaticamente sulle responsabilità per reati procedibili d'ufficio, che devono essere valutati separatamente.
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