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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4959/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti contestavano: 1) violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 192 e 533 c.p.p.) per mancato confronto con censure sull'utilizzo di elementi non acquisiti al processo e sulla incertezza della deposizione della persona offesa; 2) violazione di legge e travisamento della prova in relazione al delitto di falso (art. 483 c.p.) per mancanza di prova che Paolini avesse dichiarato di essere proprietario del mezzo e per l'insufficienza della scrittura del 22.4.2017; 3) vizio di motivazione e violazione dell'art. 133 c.p. sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche. Inoltre la difesa ha poi prodotto un motivo nuovo documentando la remissione della querela da parte della persona offesa e l'accettazione degli imputati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il motivo nuovo sulla remissione della querela e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Paolini e Jarmuszynska limitatamente al reato di appropriazione indebita (capo A), perché estinto per remissione di querela; ha condannato gli imputati al pagamento delle spese processuali. Quanto al resto, ha dichiarato il ricorso di Paolini inammissibile e ha confermato la responsabilità per il delitto di cui all'art. 483 c.p. nei confronti di Paolini; ha disposto il rinvio alla Corte di Appello di Perugia per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio esclusivamente in relazione al delitto residuo (art. 483). Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'affermazione di responsabilità è resa irrevocabile per i capi rimasti.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    Norma richiamata in relazione ai requisiti della motivazione della sentenza e alla necessità che la Corte di appello si confronti con le censure difensive; la Cassazione valuta che omissioni o mancato esame di censure possono costituire vizio.

  • art. 533 c.p.p.

    Richiamato in connessione ai vizi di motivazione e ai poteri della Corte di appello nel riesame; la Corte ha ritenuto che le valutazioni di merito sui documenti non siano censurabili in Cassazione salvo manifesta illogicità.

  • art. 483 c.p.

    Delitto di falsità ideologica commessa dal privato nei confronti del pubblico ufficiale; la Corte ha ritenuto che ammissioni scritte e documentazione relativa alla cancellazione/rottamazione del veicolo costituiscano elemento idoneo a integrare il reato.

  • art. 133 c.p.

    Norma sul trattamento sanzionatorio; la Corte ha richiamato il principio secondo cui, annullandosi una condanna principale, occorre rinviare per la rideterminazione della pena rispetto ai soli reati residui e riesaminare eventuali attenuanti/quantificazione della pena.

  • art. 23, comma 8, DL 137/2020

    Norma procedurale richiamata per la trasmissione della requisitoria scritta del Pubblico Ministero alla Corte di Cassazione; qui è citata come procedimento seguito dal PG.

Massime di principio

  • La remissione della querela, validamente formalizzata e accettata, estingue il reato perseguibile a querela e determina l'annullamento della condanna per quel capo.
  • L'intervento di remissione della querela può essere dedotto anche in sede di ricorso in Cassazione come motivo nuovo e, se provato, produce estinzione del reato anche se la condanna è già passata in grado di merito.
  • Se viene annullata la condanna per uno dei reati, il giudice di rinvio deve rideterminare la pena considerando solo i reati residui e adeguare il trattamento sanzionatorio, riesaminando l'eventuale concessione di attenuanti.
  • La Corte di Cassazione sindaca restrittivamente le valutazioni di merito dei giudici di merito: non riforma le valutazioni probatorie se fondate e non manifestamente illogiche, ma interviene se la motivazione è carente, contraddittoria o omissiva rispetto alle censure rilevanti.
  • Per i reati di falsità verso il pubblico ufficiale (es. art. 483 c.p.) ammissioni scritte dell'imputato e documentazione ufficiale concernente gli atti compiuti possono costituire prova idonea a integrare il reato.
  • Le censure relative alla motivazione (artt. 192 e 533 c.p.p.) impongono che la Corte di appello affronti e risponda in modo specifico alle doglianze difensive; l'omissione può costituire motivo di cassazione.
  • In presenza di pluralità di capi, l'estinzione di uno per remissione di querela non incide automaticamente sulle responsabilità per reati procedibili d'ufficio, che devono essere valutati separatamente.

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