Sentenza n. 1127/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'accertamento dell’illegittimità del SILENZIO SULL'ISTANZA DI FISSAZIONE DI UN APPUNTAMENTO PER LA FORMALIZZAZIONE DELLA DOMANDA DI RILASCIO DEL VISTO D'INGRESSO PER MOTIVI DI STUDIO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio sull’istanza di fissazione di un appuntamento presso la Rappresentanza diplomatica italiana a Islamabad per la formalizzazione della domanda di visto d’ingresso per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza volta a ottenere un appuntamento per formalizzare la domanda di rilascio del visto d’ingresso in Italia per motivi di studio. Nelle more del giudizio, il Ministero ha comunicato che la competente Sede diplomatica di Islamabad aveva convocato il ricorrente per formalizzare l’istanza di visto. Il ricorrente non ha contestato tale circostanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché nelle more del giudizio l’Amministrazione ha soddisfatto la pretesa sostanziale azionata convocando il ricorrente per la formalizzazione della domanda di visto. Le spese di lite sono state compensate. È stato tuttavia disposto il rimborso al ricorrente del contributo unificato, ove versato, in ragione della ragionevolezza del termine entro il quale la Rappresentanza diplomatica di Islamabad ha riscontrato positivamente la richiesta di appuntamento.
Massime di principio
- Quando, nelle more di un giudizio avverso il silenzio dell’Amministrazione, l’autorità competente adotta una condotta che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata anche quando l’Amministrazione riscontri positivamente l’istanza azionata convocando l’interessato per il successivo adempimento amministrativo richiesto.
- La ragionevolezza del termine entro il quale l’Amministrazione ha soddisfatto la pretesa può giustificare la compensazione delle spese di lite, ferma restando la possibilità di disporre il rimborso del contributo unificato al ricorrente ove versato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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