Ordinanza n. 2419/2026 - Roma, Sezione 4Q
per la riassunzione ex art. 15, comma 4, cod. proc. amm., del giudizio avente ad oggetto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento di Ag.E.A. prot. n. AGEA.AGA.2025.82516, con protocollo di uscita n. 0099190 del 5 dicembre 2025, notificato a mezzo pec in data 5 dicembre 2025, avente ad oggetto “Regime quote latte - Ricalcolo del prelievo supplementare imputato ai sensi dell’art. 10 bis, commi 1, 2 e 3 del Decreto Legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103” con cui è stato richiesto alla parte ricorrente il pagamento della somma complessiva risultante dai ricalcoli per le campagne dal 2002/2003 al 2008/2009, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi gli allegati al provvedimento impugnato; e per la remissione degli atti alla Corte Costituzionale per illegittimità costituzionale dell’art. 10 bis della D.L. n. 69/2023, convertito con Legge n. 103/2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di ricalcolo del prelievo supplementare relativo alle campagne lattiero-casearie dal 2002/2003 al 2008/2009, con richiesta di pagamento
Esito
Favorevole al resistente (agenzia pubblica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso in riassunzione, ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a., chiedendo l'annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento dell'Ag.E.A. relativo al regime delle quote latte e al ricalcolo del prelievo supplementare ai sensi dell'art. 10-bis, commi 1, 2 e 3, del d.l. n. 69/2023, convertito dalla l. n. 103/2023, nonché degli atti presupposti, connessi e consequenziali. È stata inoltre chiesta la rimessione alla Corte costituzionale degli atti per l'accertamento dell'illegittimità costituzionale dell'art. 10-bis del d.l. n. 69/2023, come convertito. Il testo non espone ulteriori specifici motivi di illegittimità né le censure costituzionali articolate.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti la propria giurisdizione e competenza, ma non ha sospeso l'efficacia dei provvedimenti impugnati. Ha ritenuto che le esigenze cautelari prospettate potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza pubblica per la trattazione del merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., lasciando impregiudicata l'efficacia degli atti impugnati. L'udienza pubblica è stata fissata per l'11 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 15, comma 4, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale della riassunzione del giudizio davanti al TAR.
art. 10-bis, commi 1, 2 e 3, d.l. n. 69/2023, convertito dalla l. n. 103/2023
Regime quote latte - Ricalcolo del prelievo supplementare imputato
È la disposizione legislativa sulla cui applicazione si fonda il provvedimento amministrativo impugnato e della quale il ricorrente ha dedotto l'illegittimità costituzionale.
art. 55, comma 10, c.p.a.
le esigenze cautelari prospettate dalla parte ricorrente possono trovare adeguata tutela mediante la sollecita fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione nel merito del ricorso
Consente al giudice, invece di concedere la sospensione cautelare, di fissare sollecitamente l'udienza di merito quando tale misura assicuri una tutela cautelare adeguata.
Massime di principio
- Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte dalla sollecita fissazione dell'udienza di merito, il giudice amministrativo può non sospendere l'efficacia dell'atto impugnato e fissare direttamente la trattazione pubblica ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
- La fissazione sollecita dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non determina, di per sé, la sospensione o l'inefficacia del provvedimento impugnato, che resta efficace sino a diversa decisione.
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