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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08958/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per IRES, IRAP e IVA relativi agli anni 2011-2014, con i quali l'Ufficio aveva contestato l'omessa dichiarazione e registrazione di ricavi derivanti dalla locazione commerciale di un immobile pignorato, di proprietà della società poi fallita e destinato a struttura alberghiera. Il contratto di locazione, stipulato dal custode giudiziario con la conduttrice, era stato registrato solo nel 2015. In primo grado il ricorso dei contribuenti era stato respinto; in appello la CTR aveva invece annullato gli avvisi ritenendo, in sostanza, che nel caso di immobile pignorato i canoni dovessero essere fatturati e versati all'Amministrazione dal custode giudiziario e che, in mancanza di prova di tali adempimenti e del concreto incasso, non fosse configurabile il reddito imponibile in capo alla società debitrice esecutata. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 30, comma 2, 41 e 41-bis del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 55 del d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che l'eventuale omissione del custode negli adempimenti fiscali non esclude la tassabilità dei ricavi della società proprietaria; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 41 d.P.R. n. 600/1973, deducendo che la CTR non avrebbe considerato il rinvenimento di fatture presso la conduttrice e l'efficacia sanante della registrazione tardiva del contratto.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbito il secondo. Ha chiarito che, in tema di imposte sui redditi, i canoni di locazione di un immobile pignorato concorrono alla formazione del reddito del debitore esecutato, a prescindere dalla effettiva percezione, perché il pignoramento comprende anche i frutti della cosa pignorata e i canoni maturati dopo il vincolo restano riferibili al proprietario fino alla vendita coattiva. Ha distinto il caso del pignoramento da quello del sequestro giudiziario, richiamato erroneamente dalla CTR: nel sequestro i frutti sono nella disponibilità del custode e l'incertezza sulla titolarità giustifica l'esclusione dal reddito del soggetto intestatario; nel pignoramento, invece, l'onere tributario resta sul proprietario/debitore esecutato. La Corte ha inoltre rilevato che la disciplina della mancata percezione dei canoni prevista per la locazione abitativa non era applicabile nel caso concreto, trattandosi di locazione commerciale, e che la CTR non aveva accertato in modo adeguato la convalida di sfratto per morosità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La censura è stata formulata come violazione di legge, non come rivalutazione del merito.

  • art. 30, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dall'Agenzia come norma violata in relazione agli obblighi di fatturazione e dichiarazione.

  • art. 41 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dall'Agenzia e dalla Corte nel ricostruire gli obblighi fiscali connessi ai ricavi da locazione.

  • art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dall'Agenzia come parametro normativo della pretesa fiscale.

  • art. 55 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dall'Agenzia per sostenere la debenza degli adempimenti IVA.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo per censurare la valutazione dell'onere della prova operata dalla CTR.

  • art. 23 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    I canoni di locazione di immobile pignorato concorrono alla formazione del reddito del debitore esecutato anche indipendentemente dalla percezione.

  • art. 26, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    "I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore"

    La previsione riguarda le locazioni abitative e non si applica al caso concreto di locazione commerciale; in ogni caso richiede la conclusione del procedimento di convalida di sfratto per morosità.

  • art. 2912 c.c.

    Il pignoramento comprende i frutti della cosa pignorata e i suoi effetti si estendono ai canoni maturati successivamente al perfezionamento del vincolo.

  • art. 560 c.p.c.

    Richiamato solo nel precedente sul sequestro giudiziario, per evidenziare la disponibilità dei frutti in capo al custode in quel diverso istituto.

  • art. 676 c.p.c.

    Richiamato solo nel precedente sul sequestro giudiziario, in relazione al custode.

  • art. 593 c.p.c.

    Richiamato solo nel precedente sul sequestro giudiziario, per l'obbligo di rendiconto del custode.

  • art. 3, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato nel precedente sul sequestro giudiziario per affermare che il reddito complessivo è formato dai redditi posseduti.

Massime di principio

  • Nell'immobile pignorato, i canoni di locazione maturati dopo il pignoramento sono fiscalmente riferibili al debitore esecutato/proprietario, perché il vincolo comprende anche i frutti del bene e l'onere tributario non si sposta sul custode giudiziario.
  • L'eventuale omissione del custode giudiziario negli adempimenti di fatturazione, contabilizzazione o dichiarazione può rilevare eventualmente sul piano della sua responsabilità, ma non elide la tassazione in capo al soggetto passivo dell'imposizione.
  • La disciplina che esclude dalla base imponibile i canoni non percepiti per locazioni abitative dopo la convalida di sfratto per morosità non è estensibile alle locazioni commerciali e richiede comunque l'accertamento della specifica condizione processuale prevista dalla legge.
  • Il sequestro giudiziario e il pignoramento immobiliare sono istituti strutturalmente diversi: nel primo l'incertezza sulla titolarità del diritto può incidere sull'imputazione del reddito, nel secondo il reddito rimane imputato al proprietario/debitore esecutato fino alla vendita coattiva.

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