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Sentenza

Sentenza del 25/01/2019 n. 2140 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'iscrizione ipotecaria notificata il 5 maggio 2009 per il mancato pagamento di una cartella relativa all'imposta dovuta su una sentenza del Tribunale di Roma. V.G. non contestava sostanzialmente la propria qualità di erede né la debenza originaria del tributo, ma sosteneva che l'ipoteca fosse illegittima perché iscritta su un immobile di sua proprietà esclusiva, acquistato prima dell'apertura della successione e quindi estraneo all'asse ereditario. In Cassazione ha inoltre dedotto, tra l'altro, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei confronti dell'agente della riscossione, l'erronea individuazione della legittimazione passiva, l'omessa pronuncia sull'illegittimità dell'ipoteca e la violazione delle regole sull'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio che la statuizione della sentenza di primo grado sull'appartenenza esclusiva dell'immobile a V.G. e sulla sua estraneità all'asse ereditario non era stata specificamente impugnata ed era quindi passata in giudicato interno. L'Agenzia delle Entrate aveva impugnato la decisione solo quanto alla propria legittimazione passiva e alla legittimità della cartella, senza contestare quel decisivo accertamento di fatto. La CTR non poteva pertanto riesaminare la questione né confermare la legittimità della cartella, non oggetto della contestazione della contribuente. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio, perché il processo non poteva essere proseguito; le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 324 c.p.c.

    La sentenza passata in giudicato fa stato tra le parti

    La Corte ha applicato il principio del giudicato interno alle statuizioni non specificamente impugnate, ritenendo ormai irretrattabile l'accertamento secondo cui l'immobile apparteneva esclusivamente alla contribuente e non faceva parte dell'eredità.

  • Art. 2909 c.c.

    L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti

    La pronuncia non impugnata su uno specifico capo della controversia vincola le parti e impedisce al giudice, anche nelle fasi successive dello stesso processo, di riesaminare quella questione.

  • Artt. 484 e 490, comma 2, n. 2, c.c.

    L'accettazione con beneficio d'inventario mantiene distinta l'eredità dal patrimonio dell'erede

    L'erede beneficiato acquista la qualità di erede, ma conserva la separazione tra il proprio patrimonio e quello del defunto e risponde dei debiti ereditari nei limiti del valore dei beni ereditari. Tale disciplina non consente però di aggredire beni personali estranei all'asse ereditario.

  • Art. 77 del D.P.R. n. 602/1973

    Iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore

    L'iscrizione ipotecaria nella riscossione coattiva è un'attività propria dell'agente della riscossione, che individua i beni da sottoporre al vincolo; gli errori relativi alla scelta o all'individuazione del bene sono quindi imputabili all'agente.

  • Art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999

    Il concessionario deve chiamare in causa l'ente creditore nelle liti che non riguardano esclusivamente la regolarità o validità degli atti esecutivi

    La disposizione opera quando l'ente creditore non sia già parte del giudizio. Se il contribuente ha citato fin dall'inizio sia l'agente della riscossione sia l'ente impositore, non è necessaria un'ulteriore chiamata in causa.

  • Art. 10 del D.Lgs. n. 546/1992

    Legittimazione processuale dell'agente della riscossione per gli atti a lui direttamente imputabili

    Le contestazioni relative a vizi propri della cartella, dell'avviso di mora o dell'iscrizione ipotecaria devono essere rivolte all'agente della riscossione, quale autore dell'atto o dell'attività esecutiva.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa

    La CTR ha erroneamente esaminato la legittimità della cartella, benché la contribuente avesse contestato l'iscrizione ipotecaria e non la cartella stessa.

  • Art. 382, comma 2, c.p.c.

    La Corte cassa senza rinvio quando il processo non poteva essere proseguito

    Poiché il giudicato interno impediva la prosecuzione e il riesame della controversia, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata senza rinviare la causa ad altro giudice.

Massime di principio

  • Quando viene impugnata un'iscrizione ipotecaria, occorre distinguere tra contestazioni relative al rapporto tributario o alla cartella, di regola riferibili all'ente impositore, e vizi propri dell'iscrizione o degli atti esecutivi, riferibili all'agente della riscossione.
  • L'errata individuazione del legittimato passivo non determina automaticamente l'inammissibilità della domanda; tuttavia, è opportuno citare sia l'ente creditore sia l'agente della riscossione quando la controversia coinvolge profili riferibili a entrambi.
  • L'agente della riscossione è vincolato dagli effetti della decisione resa nei confronti dell'ente impositore, anche se non ha partecipato autonomamente al giudizio, purché il contraddittorio processuale sia stato correttamente instaurato.
  • L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario non esclude la qualità di erede né ogni responsabilità per i debiti ereditari, ma mantiene separati il patrimonio dell'erede e quello del defunto e limita l'aggressione ai beni ereditari.
  • Un bene di proprietà personale dell'erede, acquistato prima della successione e non compreso nell'asse ereditario, non può essere colpito per debiti tributari del defunto sulla base della sola qualità di erede beneficiato.
  • Le parti devono impugnare specificamente ogni capo della sentenza che intendono rimettere in discussione: le statuizioni non contestate formano giudicato interno e non possono essere riesaminate nei successivi gradi di giudizio.
  • Il giudicato interno può essere rilevato d'ufficio dalla Corte di Cassazione e può determinare la cassazione senza rinvio della sentenza successiva che abbia deciso su una questione ormai definitiva.
  • Il giudice deve attenersi all'oggetto effettivo della domanda e non può pronunciarsi sulla validità di un atto, come la cartella, se il contribuente ha contestato esclusivamente un atto successivo, come l'iscrizione ipotecaria.

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