Cassazione Penale, Sentenza n. 22653/2025 del 17/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello che lo confermava condannato per invasione di terreni/edifici (art. 633 e 639-bis c.p.) e contestava che la responsabilità fosse dovuta a lui mentre, secondo il ricorrente, l'occupazione originaria era stata realizzata dal padre. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 604 e 521 c.p.p.), sostenendo che, rilevata la diversità del fatto, gli atti dovevano essere restituiti al pubblico ministero per consentirgli di difendersi da una diversa imputazione (aver ristrutturato e non realizzato/occupato i manufatti). Denuncia inoltre vizio di motivazione circa l'elemento soggettivo (dolo) e censura il trattamento sanzionatorio perché la Corte avrebbe applicato la disciplina più grave vigente al momento della sentenza piuttosto che quella vigente alla data di cessazione della permanenza contestata; rileva la violazione dell'art. 2 c.p. per applicazione retroattiva di una pena più grave introdotta dall'art. 30 L. n. 132/2018.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi relativi alla riconducibilità della condotta al ricorrente e al vizio di motivazione: ha ritenuto provato che il padre aveva realizzato l'opera originaria ma che il ricorrente ha poi stabilizzato, ampliato e consolidato la situazione (opere edilizie e recinzione), realizzando una condotta autonoma integrativa del delitto di invasione (art. 633 c.p.). Ha altresì ritenuto infondata la doglianza sulla nullità e sulla lesione del diritto di difesa. Tuttavia la Corte ha accolto il motivo relativo al trattamento sanzionatorio: trattandosi di una contestazione temporalmente delimitata (periodo dal 19/04/2016 al 18/06/2016), la pena applicabile è quella vigente alla data di cessazione della permanenza contestata, non la disciplina più sfavorevole poi intervenuta. Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per la rideterminazione della pena secondo la disciplina anteriore (pena pecuniaria in alternativa alla detentiva). La responsabilità penale rimane confermata e irrevocabile (reato non prescritto dopo computo delle sospensioni).
Norme richiamate
art. 633 cod. pen.
Considerato come reato permanente; la Corte ha interpretato che il successore che non si limiti a ricevere passivamente lo stato di fatto ma compia opere che consolidano, ampliando o stabilizzando la situazione, realizza una condotta autonoma integrativa del delitto di invasione e può essere ritenuto responsabile.
art. 639-bis cod. pen.
Norma citata nel capo d'imputazione come reato contestato assieme all'art. 633; dalla motivazione non emerge una interpretazione specifica diversa dal mero riferimento alla contestazione concorrente.
art. 44 lett. b) D.P.R. n. 380/2001
Richiamato nel provvedimento di primo grado come reato per il quale era stata dichiarata l'estinzione per prescrizione; la Corte non sviluppa un'interpretazione specifica nel testo impugnato.
art. 521 c.p.p.
Richiesto dal ricorrente per dedurre la nullità e la restituzione degli atti in caso di diversità del fatto; la Corte ha ritenuto che non sussistesse obbligo di restituzione poiché non vi era una diversità tale da pregiudicare il diritto di difesa e l'imputato aveva potuto discutere la diversa contestazione.
art. 604 c.p.p.
Richiamato nella doglianza sulla motivazione/nullità; la Corte ne ha esaminato gli effetti rispetto alla prova e ha ritenuto insussistenti i vizi denunciati.
art. 2 cod. pen.
Principio di irretroattività della legge penale più grave: la Corte applica il principio secondo cui, per reati permanenti, se il capo d'imputazione delimita temporalmente la condotta (contestazione chiusa), si applica la legge vigente alla data di cessazione contestata, non la legge sopravvenuta più severa.
art. 157 e 161 cod. pen.
Norme richiamate per il computo dei termini di prescrizione e per considerare gli atti interruttivi: la Corte ha effettuato il calcolo includendo i periodi di sospensione indicati dai giudici di merito e ha concluso che il reato non è prescritto.
art. 30 L. n. 132/2018
Riferimento alla novella che ha aggravato il trattamento sanzionatorio per il reato di invasione (introducendo pena detentiva congiunta a pena pecuniaria); la Corte stabilisce che tale novella non è applicabile quando la cessazione della permanenza è contestata e anteriore alla novella stessa.
Massime di principio
- Se chi subentra nel possesso non si limita a mantenere passivamente lo stato di fatto ma realizza opere che consolidano, amplia o stabilizza la situazione, la sua condotta può essere autonomamente integrativa del reato di invasione (art. 633 c.p.).
- Per i reati permanenti la legge applicabile si determina in base al momento di cessazione della permanenza: se il capo d'imputazione delimita temporalmente la condotta (contestazione chiusa), si applica la disciplina vigente alla data di cessazione così contestata.
- La mera diversità del soggetto che ha iniziato una condotta non comporta automaticamente la restituzione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521 c.p.p.; occorre valutare se la diversa contestazione abbia effettivamente pregiudicato il diritto di difesa.
- In sede di Cassazione il vizio di motivazione richiede che l'errore abbia inciso sulla ricostruzione essenziale del fatto o sull'elemento soggettivo (dolo); la semplice differenza tra chi ha svolto la prima parte della condotta e chi l'ha poi stabilezza non è sufficiente se emergono elementi probatori che collegano l'imputato alle opere successive.
- Il calcolo della prescrizione deve tenere conto degli atti interruttivi e dei periodi di sospensione riconosciuti in sede di merito; anche se la pena viene rideterminata, l'accertamento di responsabilità può diventare irrevocabile se la prescrizione non è maturata.
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