Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 333/2026 - Catania, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza n. 3877 del 21 novembre 2020 emessa dal Tribunale di Catania;

Giustizia amministrativa202502302

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania che ha condannato il Comune al pagamento di € 7.000,56, oltre interessi, rivalutazione e spese

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 3877 del 21 novembre 2020 del Tribunale di Catania, che aveva condannato il Comune di Acireale al pagamento di € 7.000,56, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese del procedimento. Hanno riferito di avere intimato inutilmente il pagamento al Comune mediante comunicazioni PEC del 17 maggio 2021 e del 2 luglio 2025, ma non hanno prodotto la prova di tali comunicazioni. Il Comune ha rappresentato che il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza era stato calendarizzato per il 30 gennaio 2026 e che l'esecuzione sarebbe stata imminente.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso né in rito né nel merito e ha disposto adempimenti istruttori. Ha ordinato ai ricorrenti di depositare entro quindici giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza la prova della notificazione in forma esecutiva della sentenza da ottemperare, ritenendola necessaria per verificare il rispetto dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996, anche ai fini della regolazione delle spese. Ha inoltre ordinato al Comune di Acireale di fornire chiarimenti documentati sullo stato del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio e sul pagamento. La trattazione è stata rinviata all'udienza camerale del 6 maggio 2026; ogni pronuncia su rito, merito e spese è rimasta sospesa.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    La prova della notificazione in forma esecutiva del titolo è ritenuta necessaria per verificare il rispetto della disciplina applicabile all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, anche con riguardo alla regolazione delle spese.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, il giudice può richiedere al creditore la prova della notificazione in forma esecutiva del titolo, ove tale verifica sia necessaria ai fini dell'applicazione dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e della regolazione delle spese.
  • Quando l'amministrazione deduce che il pagamento del debito è imminente perché è stato avviato o calendarizzato il procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio, il giudice dell'ottemperanza può ordinare la produzione di chiarimenti documentati sullo stato del procedimento e sull'effettivo pagamento prima di pronunciarsi su rito, merito e spese.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.