Sentenza n. 54/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti di sospensione e limitazione dei lavori relativi alla SCIA n. 24/115, ordinanze comunali di messa in sicurezza, decreto di dichiarazione dell'interesse culturale di Palazzo Bosoni e successivi atti comunali di imposizione del completamento delle opere provvisionali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni titolari dei poteri edilizi, di sicurezza e di tutela culturale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato numerosi atti adottati in relazione ai lavori di demolizione parziale e messa in sicurezza di Palazzo Bosoni, sostenendo, in sintesi, che l'immobile fosse assoggettato soltanto ai vincoli urbanistici comunali e non alla disciplina del d.lgs. 42/2004; che la variante al PGT avesse superato la disciplina previgente, eliminando il necessario parere della Soprintendenza; che gli atti comunali e della Soprintendenza fossero affetti da violazione di legge, incompetenza, contraddittorietà, illogicità manifesta, difetto di motivazione e istruttoria, disparità di trattamento, violazione del contraddittorio, della leale collaborazione e del legittimo affidamento, nonché sviamento di potere. È stata contestata anche la legittimità dell'ordine soprintendentizio di sospensione dei lavori, dell'ordinanza comunale di sospensione delle opere demolitorie e dell'ordinanza contingibile e urgente di messa in sicurezza. Con i secondi motivi aggiunti è stato impugnato il decreto del 9 maggio 2025, con cui la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Lombardia ha dichiarato l'interesse storico-artistico particolarmente importante di Palazzo Bosoni, deducendo contraddittorietà rispetto alle precedenti note della Soprintendenza, difetto di istruttoria, mancata considerazione dello stato di degrado, indeterminatezza del vincolo e sviamento. Con i terzi motivi aggiunti sono stati contestati la dichiarazione di inefficacia/nullità della comunicazione di fine lavori relativa alla SCIA e l'ordine alla nuova proprietaria di completare le fasi di rimozione delle macerie e messa in sicurezza interna. Le parti hanno rinunciato all'impugnazione di diversi atti privi di immediata lesività o tardivamente contestati.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia all'impugnazione degli atti indicati alle lettere h), o), c), n), p), r), s), u), v), x) e y). Ha dichiarato parzialmente irricevibile il ricorso introduttivo, perché gli atti indicati alle lettere e), f), g), i), l) e m) erano stati impugnati oltre il termine decadenziale di sessanta giorni previsto dall'art. 29 c.p.a.; la tardività impediva di rimetterne in discussione la legittimità anche come presupposti di atti successivi. Nel merito, ha respinto le censure contro il provvedimento della Soprintendenza del 17 dicembre 2024, rilevando che esso non costituiva un parere urbanistico, ma l'esercizio diretto del potere di inibizione o sospensione previsto dall'art. 28, comma 2, d.lgs. 42/2004, esercitabile anche prima della dichiarazione formale di interesse culturale. Il provvedimento era giustificato dalla presenza di elementi decorativi e dalle demolizioni in corso. È stata quindi ritenuta infondata anche la censura di incompetenza. È stata respinta l'impugnazione dell'ordinanza comunale del 19 dicembre 2024: la sospensione delle opere demolitorie costituiva applicazione del potere di tutela culturale e l'obbligo di messa in sicurezza rappresentava sostanzialmente l'esecuzione di precedenti ordinanze comunali non tempestivamente impugnate. Il giudice ha inoltre rilevato che la legittimità dell'atto va valutata secondo lo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione, senza rilievo decisivo per sopravvenienze successive; la possibilità tecnica della messa in sicurezza risultava inoltre confermata dalla relazione tecnica comunale e dal successivo progetto presentato dalla stessa impresa e approvato dalle amministrazioni. È stata respinta anche l'impugnazione dell'ordinanza contingibile e urgente del 7 febbraio 2025, poiché non erano state formulate censure specifiche sull'insussistenza dei presupposti del potere extra ordinem, ma soltanto contestazioni rivolte agli atti presupposti e alla fattibilità degli interventi. Il primo ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato improcedibile per rinuncia. Il secondo ricorso per motivi aggiunti, contro il decreto di vincolo culturale, è stato respinto. Il TAR ha affermato che la dichiarazione dell'interesse culturale costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnico-valutativa, sindacabile soltanto per illogicità, incoerenza, incompletezza o inattendibilità manifesta della valutazione. Non vi era contraddizione tra le precedenti note della Soprintendenza, che si erano limitate ad attestare l'assenza di un vincolo già apposto, e il successivo esercizio del potere di tutela. La relazione storico-artistica aveva adeguatamente considerato il degrado, i crolli e le demolizioni, individuando comunque nelle parti conservate, nel portale, negli elementi architettonici e nel ruolo urbano del palazzo un interesse culturale particolarmente importante. Lo stato di abbandono o degrado non esclude, di per sé, la tutelabilità del bene. Il vincolo doveva essere letto congiuntamente alla relazione, sua parte integrante, e riferito alle parti ancora conservate, non alle macerie. Le richieste di documentazione fotografica erano funzionali ad accertare l'eventuale rimozione di elementi decorativi tutelati e non dimostravano un difetto istruttorio. È stato infine respinto il terzo ricorso per motivi aggiunti: la comunicazione di fine lavori non poteva eludere gli obblighi di completamento delle opere di messa in sicurezza, già individuate nel progetto presentato dall'impresa e approvato dal Comune e dalla Soprintendenza. Il TAR ha ritenuto non provata l'inattuabilità delle fasi 2 e 3 del progetto e ha escluso che le questioni relative a un eventuale Piano di Recupero potessero essere esaminate in assenza di una pronuncia comunale sul punto. Le spese sono state poste solidalmente a carico delle parti ricorrenti, nella misura di euro 8.000,00 oltre accessori, in favore di ciascuna parte costituita.
Norme richiamate
art. 29 c.p.a.
termine decadenziale di sessanta giorni
L'impugnazione tardiva degli atti ne determina l'irricevibilità e impedisce di rimetterne in discussione la legittimità anche quali presupposti di provvedimenti successivi.
art. 28, comma 2, d.lgs. 42/2004
Al soprintendente spetta altresì la facoltà di ordinare l’inibizione o la sospensione di interventi relativi alle cose indicate nell’articolo 10, anche quando per esse non siano ancora intervenute la verifica di cui all’articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all’articolo 13.
La Soprintendenza può sospendere o inibire interventi su beni potenzialmente tutelabili anche prima della verifica o della dichiarazione formale di interesse culturale.
art. 50, comma 1, d.lgs. 42/2004
è vietato, senza l’autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista
Il divieto di distacco degli elementi decorativi opera anche in assenza di una preventiva dichiarazione formale di interesse culturale e giustifica attività istruttorie e misure di protezione.
art. 10, comma 3, lettera a), d.lgs. 42/2004
Costituisce la base normativa, richiamata nel decreto, per la dichiarazione dell'interesse culturale particolarmente importante del palazzo.
art. 13 d.lgs. 42/2004
La dichiarazione dell'interesse culturale è stata ritenuta legittima sulla base di un'istruttoria storico-artistica adeguata e di una motivazione per relationem alla relazione della Soprintendenza.
art. 50 d.lgs. 267/2000
È stato richiamato quale base delle precedenti ordinanze sindacali di messa in sicurezza, rimaste non tempestivamente impugnate e quindi divenute intangibili.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ha consentito al Collegio di sottoporre alle parti le questioni di irricevibilità e inammissibilità rilevate d'ufficio, assegnando un termine per le memorie.
art. 2053 c.c.
È stato richiamato, anche nella fase cautelare, per evidenziare l'obbligo del proprietario di adottare le opere necessarie alla sicurezza dell'edificio, indipendentemente dalla responsabilità per il degrado.
Massime di principio
- Il potere della Soprintendenza di ordinare l'inibizione o la sospensione di interventi su cose potenzialmente rientranti nell'art. 10 del d.lgs. 42/2004 può essere esercitato anche prima della verifica o della dichiarazione formale di interesse culturale, quando gli elementi fattuali disponibili evidenzino un rischio per beni o elementi decorativi tutelabili.
- La dichiarazione di interesse culturale costituisce espressione di discrezionalità tecnico-valutativa dell'amministrazione e il giudice amministrativo può sindacarla soltanto per manifesta illogicità, incoerenza, incompletezza o inattendibilità della valutazione, senza sostituire una propria valutazione storico-artistica a quella amministrativa.
- Lo stato di degrado, abbandono o parziale demolizione di un immobile non esclude di per sé la dichiarazione di interesse culturale: le parti superstiti possono conservare valori storico-artistici o contestuali sufficienti a giustificare la tutela, anche allo scopo di evitarne l'ulteriore deterioramento.
- La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione; le sopravvenienze non possono, di regola, invalidare retroattivamente l'atto.
- Gli obblighi di messa in sicurezza imposti con precedenti provvedimenti non tempestivamente impugnati non possono essere elusi mediante successive istanze o titoli edilizi diretti alla demolizione, né mediante una comunicazione di fine lavori che ometta fasi progettuali già approvate e necessarie alla sicurezza.
- Un atto presupposto divenuto inoppugnabile per tardività non può essere rimesso in discussione attraverso l'impugnazione di atti consequenziali, quando questi si limitino a darvi attuazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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