Cassazione Civile, Ordinanza n. 35330/2024 del 31/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario)
La controversia
La società aveva impugnato davanti al Tribunale di Roma un'intimazione di pagamento e le cartelle presupposte relative al COSAP per annualità pregresse, sostenendo sia vizi formali degli atti sia ragioni sostanziali come prescrizione e parziale non debenza del canone per la porzione di suolo che assumeva di proprietà privata. Dopo che il Tribunale ordinario aveva declinato la giurisdizione a favore del giudice amministrativo, la società aveva riassunto la causa davanti al T.A.R. limitando le domande all'accertamento dell'erronea quantificazione dell'area occupata e del relativo canone, con richiesta di rideterminazione dell'importo dovuto sulla base della sola superficie effettivamente occupata. Il T.A.R., tuttavia, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione ritenendo che la controversia, essendo diretta solo a determinare il quantum debeatur del canone e non a impugnare atti autoritativi o discrezionali dell'ente, appartenesse al giudice ordinario.
La decisione
La Corte di cassazione ha risolto il conflitto affermando la giurisdizione del giudice ordinario, individuato nel Tribunale di Roma. Ha ritenuto che l'oggetto effettivo della lite fosse una pretesa patrimoniale avente ad oggetto la corretta quantificazione del COSAP per pregresse annualità, senza contestazione dell'esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione o del regolamento comunale. Di conseguenza ha disposto la rimessione delle parti al Tribunale di Roma. Nessuna statuizione sulle spese, trattandosi di procedimento officioso.
Norme richiamate
art. 386 c.p.c.
La giurisdizione va determinata in base all'oggetto della domanda, secondo il criterio del petitum sostanziale.
art. 380 bis-1 c.p.c.
Indica il rito camerale seguito per la trattazione del regolamento di giurisdizione.
art. 133, primo comma, lett. b), d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
È richiamato dal giudice ordinario che aveva declinato la giurisdizione, ma la Corte ne esclude l'applicazione alla lite concreta perché non è in discussione un potere autoritativo della P.A.
art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.
È richiamato per la modifica delle conclusioni da parte della società in corso di causa.
Massime di principio
- La giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, da ricostruire non solo sulla base della pronuncia richiesta ma soprattutto della causa petendi e della natura della posizione soggettiva dedotta.
- Nelle controversie relative a canoni o corrispettivi connessi a concessioni amministrative, la giurisdizione ordinaria ricorre quando la lite ha contenuto meramente patrimoniale e riguarda soltanto l'an o il quantum debeatur, senza contestare l'esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione.
- La giurisdizione amministrativa è configurabile solo quando la controversia coinvolge l'azione autoritativa della P.A. sull'intera economia del rapporto concessorio o l'impugnazione di atti discrezionali o autoritativi; se invece si discute soltanto della corretta misura del canone, la controversia resta al giudice ordinario.
- Ai fini del riparto di giurisdizione non rileva la qualificazione formale data dalla parte alle proprie domande, ma la sostanza della pretesa fatta valere e il rapporto giuridico effettivamente dedotto in giudizio.
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